COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 26 DEL 04.02.2004 www.figclnd-fvg.org Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO 28 NOVEMBRE 2003 DEL SIG. PROCURATORE FEDERALE CONTRO VIVODA STEFANO e C.S. DOMIO.
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
COMUNICATO UFFICIALE N. 26 DEL 04.02.2004 www.figclnd-fvg.org
Delibere della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO 28 NOVEMBRE 2003 DEL SIG. PROCURATORE FEDERALE CONTRO VIVODA STEFANO e C.S. DOMIO.
Il deferimento: con raccomandata dd. 28.11.2003 il Procuratore Federale, rilevato sulla base di quanto accertato dall’Ufficio Indagini, che il sig. Stefano VIVODA, tesserato quale consigliere della società C.S. DOMIO con funzioni di direttore sportivo, “ha organizzato una prova selettiva riservata a giovani calciatori di alcune società, tra le quali la U.S. ESPERIA S. GIOVANNI, in data 17.03.2003 ed un successivo incontro con genitori di calciatori messisi in luce in occasione della prova selettiva, senza peraltro avvertire gli organi societari della U.S. ESPERIA e senza riceverne nulla-osta”, disponeva il deferimento ex art. 28 comma 4 lett. b) del C.G.S. di:
1) VIVODA Stefano, quale tesserato della C.S. DOMIO per rispondere della violazione di cui all’art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli art. 24 comma 3 e 36 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, per aver posto in essere la condotta suddescritta;
2) C.S. DOMIO per rispondere della violazione di cui all’art. 2 comma 3 e 4 del C.G.S. per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio dirigente.
Le indagini hanno fatto seguito alla denuncia sporta dal sig. Lucio Toncich, presidente della U.S. ESPERIA S. GIOVANNI.
Il dibattimento: Formalizzate le contestazioni, ricevute controdeduzioni scritte da parte dell’interessato VIVODA, alla riunione del 15.01.2003 intervenivano il Sostituto Procuratore Federale avv. Vito Maffei, che lasciava alla Commissione Disciplinare le proprie conclusioni scritte, e il tesserato VIVODA personalmente, che riportandosi alle proprie deduzioni scritte, sosteneva la propria assoluta buona fede.
Le richieste del sig. Procuratore Federale: il Sost. Procuratore Federale ha richiesto per VIVODA Stefano, inibizione di mesi quattro; per la C.S. DOMIO ammenda di €uro 50/00.
Il fatto: Dall’istruttoria federale è emerso che, in esito ad una prova selettiva organizzata il giorno 17.03.2003 dal C.S. DOMIO, per la quale la società aveva richiesto ed ottenuto regolare autorizzazione dal S.G.S., il sig. VIVODA, ha organizzato un incontro con alcuni genitori di giovani calciatori di alcune squadre, tra cui l’Esperia, senza aver avvertito gli Organi della società di appartenenza. Il contatto era finalizzato a riunire in una unica squadra alcuni giovani promettenti calciatori. Ma in quale squadra far confluire le giovani promesse? Dalle indagini non emerge espressamente che sarebbe stato il C.S. DOMIO a beneficiarne, anzi la prospettiva avrebbe dovuto essere finalizzata ad una verifica da parte della Atalanta Calcio. Resta il fatto che gli Organi societari della U.S.ESPERIA ne erano rimasti all’oscuro.
All’incontro fissato per il 19.06.2003, oltre ai genitori contattati, intervennero anche i dirigenti della U.S. ESPERIA S. GIOVANNI ed emerse il problema.
La motivazione: Il direttore sportivo VIVODA ha riconosciuto di aver convocato i genitori dei giocatori che si erano messi in luce nel corso della prova selettiva organizzata in collaborazione con ATALANTA CALCIO, senza aver avvertito gli Organi Societari della U.S. ESPERIA S. GIOVANNI.
Ha cercato di giustificare tale condotta con le difficoltà materiali di comunicare con quella società ed ha rilevato come sarebbe stato ben semplice per lui attendere solo dieci giorni per avere la possibilità di approfittare della scadenza annuale del tesseramento dei giovani. Ha insistito, comunque, che l’operazione sarebbe stata escogitata non per favorire il DOMIO a scapito dell’ESPERIA, ma per favorire i giovani e poterli mettere in contatto con la realtà calcistica della ATALANTA CALCIO.
Dall’istruzione della causa, non emerge espressamente che il sig. VIVODA avrebbe inteso portare al DOMIO alcuno dei giovani interessati; così come emerge, invece, che dietro l’organizzazione della prova selettiva c’era effettivamente la ATALANTA CALCIO. Le conseguenze pratiche di tale operazione si sono rivelate insussistenti, in quanto i giovani sono rimasti all’U.S. ESPERIA.
La condotta del sig. VIVODA è senz’altro da censurare perché, se è riuscito a contattare i genitori dei giovani, allo stesso modo avrebbe potuto farsi parte diligente ed avvertire i dirigenti dell’altra società.
Comunque, tale condotta, che non ha portato alcuna conseguenza pratica, nell’assenza di una precisa e provata definizione, intuitivamente prende significato solo quale violazione dei più normali crismi di condotta dettati dall’art. 1 C.G.S., che improntano tutta l’attività dei tesserati ai principi di lealtà, correttezza e probità. Infatti, non è imputabile al sig. VIVODA di aver organizzato furtivamente la prova selettiva, perché sono agli atti le richieste scritte inviate al S.G.S. del Comitato Regionale FVG; invero, un conto è organizzare di intesa con una società professionistica una prova selettiva dopo averne regolarmente data comunicazione al Comitato; un conto è convocare i genitori dei giocatori tesserati per altre società, all’insaputa degli organi dirigenziali di quest’ultima. Non sappiamo, però, se in tale occasione avrebbe rappresentato loro che la propria società può costituire una prospettiva più allettante per i loro figli, ovvero se ha agito nell’interesse della società professionistica, perché a tale incontro la presenza dei dirigenti dell’U.S. ESPERIA ha impedito che l’attività del sig. VIVODA prendesse corpo.
In conclusione la C.D. ritiene che, alla luce degli atti, possa solo dirsi che la condotta del sig. VIVODA sia stata dettata da leggerezza, grave leggerezza se rapportata al teorico pericolo che la U.S. ESPERIA S. GIOVANNI avrebbe potuto correre, in violazione dei princìpi di correttezza e lealtà sportive, ma non ha portato ad alcuna conseguenza pregiudizievole.
Quanto alla C.S. DOMIO: la società è stata deferita ai sensi dell’art. 2 comma 4 C.G.S., per responsabilità oggettiva per il fatto del proprio tesserato. Non è certo che l’attività del tesserato fosse indirizzata a favorire quella società, pertanto la C.D. riconosce al C.S. DOMIO il beneficio del dubbio.
Per Questi Motivi
La Commissione Disciplinare, richiamate in fatto ed in diritto le motivazioni che precedono, infligge
¨ al sig. VIVODA Stefano l’inibizione per mesi uno;
¨ alla C.S. DOMIO l’ammonizione con diffida.
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