COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 26 DEL 04.02.2004 www.figclnd-fvg.org Delibere della Commissione Disciplinare RICORSO UDINE CALCIO FEMMINILE AVVERSO PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE SPORTIVO REGIONALE IN C.U. N. 23 IN DATA 14 GENNAIO 2004.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 26 DEL 04.02.2004 www.figclnd-fvg.org Delibere della Commissione Disciplinare RICORSO UDINE CALCIO FEMMINILE AVVERSO PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE SPORTIVO REGIONALE IN C.U. N. 23 IN DATA 14 GENNAIO 2004. LA COMMISSIONE, - Esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara: UDINE CALCIO FEMMINILE - NUOVA A.C. SANDANIELESE del 7.12.2203, valevole per il Campionato di Serie “C” Femminile – Girone A; - Visto il provvedimento del G.S.R. che con C.U. n. 23 in data 14.01.2004, in accoglimento del reclamo proposto dalla Società Nuova Ass. Calcio Sandanielese, adottava nei confronti della Società Udine Calcio Femminile la punizione sportiva della perdita della gara per 0 – 3 nonchè nei confronti della dirigente Accompagnatrice Ufficiale signora Gisolfi Anna Maria, l’inibizione fino al 23 gennaio 2004; - Ricevuto il ricorso dell’U.C.F. indirizzato in data 20.01.2004 a questa Commissione Disciplinare; - Rilevato che lo stesso risulta sottoscritto dalla Presidente della Società sig.ra GISOLFI Annamaria, che – come si è rilevato dal provvedimento di primo grado – nella sua qualità di “accompagnatrice ufficiale” al 20.01.2004 risultava ancora inibita; - Ricordata la normativa in vigore ed in particolare il disposto di cui all’Art. 14 del Codice di Giustizia Sportiva, dove al punto 1 comma e) stabilisce: “l’inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. ….. a rappresentare la società in ambito federale….”, mentre al punto 7 dello stesso articolo si rileva che “i soggetti colpiti dalla sanzione di cui al punto 1 comma e), possono svolgere, nel periodo in cui la sanzione è eseguita soltanto attività amministrativa nell’ambito della propria società”; - Ritenuto quindi che in via preliminare il ricorso è irricevibile per vizio di forma; tuttavia, per amor di chiarezza, crediamo di far cosa utile ricostruendo nei particolari l’intera complessa vicenda, estrapolando ampi brani della delibera del Giudice Sportivo: · in data 12.12.2003 la Nuova A.C. Sandanielese inviava al G.S.R. un reclamo tendente ad ottenere il provvedimento della “punizione sportiva della perdita della gara” a carico della Soc. Udine Calcio Femminile od, in subordine, che venga disposta la ripetizione della gara, asserendo che la società avversaria: a) ha presentato all’arbitro, nel corso degli adempimenti preliminari della gara, l’elenco nominativo delle giocatrici da ammettere al recinto di gioco, nel quale, in corrispondenza del n. 4 era stata annotata Luperini Patrizia ed in corrispondenza nel n. 13 Osei Owusu Linda; b) dopo l’identificazione effettuata dall’arbitro ai sensi dell’Art. 71 delle N.O.I.F. e prima dell’inizio della gara, la Soc. Udine Calcio Femminile non ha mai provveduto ad apportare alcuna variazione relativa alle proprie giocatrici nel citato elenco; c) come previsto dall’Art. 61, punto 2, l’arbitro ha consegnato a ciascuna delle due Società, prima dell’inizio dell’incontro, l’elenco nominativo delle giocatrici della squadra avversaria; d) dopo circa dieci minuti dall’inizio della gara, l’arbitro si accorgeva che nelle file della Soc. Udine Calcio Femminile stava giocando la giocatrice n. 13, senza che da lui fosse stata autorizzata alcuna sostituzione; e) l’arbitro, a questo punto, ha rimandato in panchina la suindicata giocatrice n. 13 ed ha ammesso sul terreno di gioco la giocatrice n.4, così come indicato dalla citata Società sull’elenco menzionato, presentatogli prima dell’inizio dell’ incontro; · risulta quindi inequivocabilmente che la giocatrice di riserva n. 13 della Soc. Udine Calcio Femminile, dall’inizio della gara e fino al 13’ del primo tempo, anziché prendere posto in panchina, è scesa in campo prendendo parte al gioco, senza alcuna autorizzazione da parte dell’arbitro, in contrasto con quanto previsto dalle Decisioni I.F.A.B. annesse alla Regola 3 del Gioco del Calcio; · risulta, altresì, che la modifica nell’organico della Soc. Udine Calcio Femminile è avvenuta dopo che erano state effettuate le formalità di identificazione da parte dell’arbitro e che nessuna altra variazione sulla propria distinta è stata richiesta dalla menzionata Società, prima che il gioco avesse avuto regolare inizio, in violazione quindi di quanto previsto dall’Art. 61, punto 3, delle N.O.I.F.; · la Società ricorrente si è trovata pertanto di fronte, sul terreno di gioco, nella prima parte della gara, una squadra avversaria che schierava una formazione titolare diversa da quella che risultava rappresentata sull’elenco nominativo esibito all’arbitro, il che potrebbe aver pregiudicato la predisposizione delle proprie contromisure sul piano tecnico-tattico; · evidentemente l’infrazione commessa dalla Soc. Nuova Calcio Udine ha influito sulla regolarità di svolgimento della gara. · di conseguenza il G.S. deliberava, in accoglimento del reclamo proposto, di applicare a carico della Soc. Udine Calcio Femminile, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3, oltre all’inibizione per la Dirigente Accompagnatrice Ufficiale Sig.ra GISOLFI Annamaria fino al 23 gennaio 2004; · vale la pena evidenziare che, colpevolmente, di tanto non è stato menzionato nulla dall’arbitro sul referto di gara, che si è riservato di confermare le circostanze solo su specifica richiesta da parte del G.S. (questo avrebbe permesso di assumere un provvedimento d’ufficio da parte dello stesso G.S.); · in data 20.01.2004 l’Udine Calcio Femminile, ricorreva a sua volta opponendosi alle decisioni adottate in prima istanza, chiedendo di lasciare invariato il risultato della gara o in subordine di ordinare la ripetizione dell’incontro per “errore tecnico dell’arbitro” (nel merito sarebbero state comunque impercorribili le due ipotesi richieste, perché – come si è detto e deliberato – l’irregolarità è stata sostanziale e non solo formale, mentre è risaputo che in ogni caso la responsabilità in tema regolamentare ricade sempre e solo sulle società); · la U.C.F. osservava inoltre che la Nuova A.C. Sandanielese contestualmente al reclamo inviato al G.S., non le aveva inviato copia dello stesso, bensì una generica comunicazione di aver presentato il ricorso, e lamentava che tale inosservanza le aveva impedito di formulare le controdeduzioni previste dal regolamento e le precludendo conseguentemente il sacrosanto diritto alla difesa (anche questa circostanza, ignota al G.S. che ha visto solo la copia della ricevuta della raccomandata, ed ha ritenuto quindi regolare la procedura, sarebbe stata motivo di inammissibilità del reclamo, solo apparentemente regolare); · peraltro, la stessa U.C.F. ha incredibilmente inviato alla sua controparte Nuova A.C. Sandanielese, anziché copia del ricorso, una semplice comunicazione raccomandata di aver inoltrato ricorso alla Commissione Disciplinare, violando a sua volta la norma prevista all’art. 29 comma 5 C.G.S., di cui lamentava la violazione! · rimane comunque assorbente la circostanza, già menzionata nella prima parte, della sottoscrizione del ricorso della Soc. Udine Calcio Femminile da parte della Presidente inibita. P.Q.M. - Dichiara irricevibile il ricorso della Soc. Udine Calcio Femminile per vizio di forma, sulla base di quanto rilevato; - Ordina l’incameramento della relativa tassa reclamo.
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