COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 34 DEL 31.03.2004 www.figclnd-fvg.org Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.C. PRO FIUMICELLO AVVERSO LE SQUALIFICHE DEI CALCIATORI POZZAR ALESSANDRO AL 03.02.05 E MIAN ROBERTO AL 03.06.04 (in C.U. n° 26 del 04.02.2004).

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 34 DEL 31.03.2004 www.figclnd-fvg.org Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.C. PRO FIUMICELLO AVVERSO LE SQUALIFICHE DEI CALCIATORI POZZAR ALESSANDRO AL 03.02.05 E MIAN ROBERTO AL 03.06.04 (in C.U. n° 26 del 04.02.2004). LA COMMISSIONE, - Visti gli atti ufficiali relativi alla gara Isonzo – Pro Fiumicello del 01.02.2004, valida per il campionato di I Categoria Girone C ed il provvedimento del G.S.R. pubblicato sul C.U. n°26 del C.R. FVG del 04.02.2004; - Letto il reclamo della Società, con cui la stessa “ritenendo esagerate le squalifiche in base ai fatti realmente accaduti”, chiedeva di essere sentita per esporre le sue ragioni; - Ritenuto fondamentale principio del C.G.S. che (cfr. art. 29) tutti i reclami e i ricorsi devono essere motivati e che i reclami redatti senza motivazione e comunque in forma generica sono inammissibili; mentre, se è vero che nei procedimenti di seconda istanza i ricorrenti hanno diritto di essere sentiti e di prendere visione o estrarre, a proprie spese, copia dei documenti ufficiali, ivi compresi i supplementi di rapporto eventualmente richiesti dagli Organi di giustizia sportiva ai fini istruttori, è altresì vero che per avvalersi del diritto di essere sentito il ricorrente deve fare richiesta di audizione all’atto dell’invio dei motivi del reclamo (cfr. art. 32), e non all’atto dell’immotivato reclamo. - Ritenuto, così, che la richiesta di essere sentiti per esporre solo oralmente i motivi di reclamo non possa essere succedanea della formulazione dei motivi scritti e specifici del reclamo; P.Q.M. Dichiara l’inammissibilità del reclamo e dispone l’incameramento della tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it