COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 34 DEL 31.03.2004 www.figclnd-fvg.org Delibere della Commissione Disciplinare RICORSO P.G. SALESIANA DON BOSCO AVVERSO SQUALIFICA PROPRIO ALLENATORE DA PIEVE ATTILIO FINO AL 15 APRILE 2004.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 34 DEL 31.03.2004 www.figclnd-fvg.org Delibere della Commissione Disciplinare RICORSO P.G. SALESIANA DON BOSCO AVVERSO SQUALIFICA PROPRIO ALLENATORE DA PIEVE ATTILIO FINO AL 15 APRILE 2004. - Esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara: PAGNACCO - SALESIANA DON BOSCO del 29.02.2004, valevole per il Campionato di Promozione – Girone A; - Visto il C.U. N. 30 in data 03.03.2004 del Comitato Regionale F.V.G., dal quale si rileva che il G.S.R. ha squalificato fino al 15.04.2004 l’allenatore della Polisportiva SALESIANA DON BOSCO signor DA PIEVE Attilio, con la seguente motivazione: “perché, dopo la fine della gara, raggiungeva, correndo, un assistente dell’arbitro cominciava a contestare l’operato di quest’ultimo; perché, nonostante l’intervento dell’arbitro, persisteva in tale atteggiamento verso il citato ufficiale di gara e profferiva ingiuria nei suoi confronti; perché, bestemmiando, raggiungeva gli spogliatoi, dai quali continuava ad insultare lo stesso assistente dell’arbitro. Ai sensi dell’Art. 14, punto 1, lett. g) C.G.S.” - Letto il ricorso della Salesiana Don Bosco che, con toni pacati e civili contesta una “errata valutazione di alcuni fatti da parte del direttore di gara” e una “contraddittoria motivazione a sostegno del provvedimento impugnato”, questa Commissione Disciplinare intende trarre spunto da questa impugnazione per ricordare a tutte le Società destinatarie del Comunicato Ufficiale in cui verrà pubblicata la presente decisione entro quali limiti sia accoglibile un ricorso avverso la decisione del G.S.. - Per iniziare dalla forma e dalla presentazione del reclamo, vediamo che lo stesso è steso su carta bianca e non su carta intestata della Società. Questa violazione formale renderebbe inammissibile il reclamo, se non fosse sanata dalla apposizione del timbro di riconoscimento della Società, considerato equipollente elemento che riferisca alla Società mittente la paternità della impugnazione. Correttamente sottoscrive il presidente. - Già in premesse la Società ritiene che G.S. sia formato da un collegio di giudicanti; al contrario, il G.S. è giudice unico: la Commissione Disciplinare e la C.A.F. sono organi collegiali. - I motivi di impugnazione guardano in modo particolareggiato sia alla “ricostruzione” (di parte) degli episodi che hanno determinato il pronunciamento del G.S., nonché ad una personalissima valutazione di come si dovrebbe amministrare la giustizia sportiva, in particolare modo sulla quantificazione dei provvedimenti disciplinari: mentre questo secondo aspetto non può essere considerato dagli Organi di Giustizia Sportiva, che hanno le conoscenze e l’esperienza necessarie ad espletare il loro compito, sul primo punto vale la pena fermarsi; - Il ricorso si sofferma sul contestare gran parte delle dichiarazioni rese dall’arbitro in fase di stesura del rapporto di gara, e trae conoscenza (indiretta) delle verbalizzazioni del direttore di gara solo attraverso la lettura del provvedimento del G.S.; - Sia chiaro che la Società ha facoltà (in base all’Art. 32/6 del C.G.S.) di richiedere a sue spese copia degli atti ufficiali di gara. Se intende presentare un reclamo, anzi, è opportuno che la Società conosca precisamente quale sia la descrizione dei comportamenti dei tesserati fatta dall’arbitro (che, ricordiamo, deve di norma considerarsi prova privilegiata ai sensi dell’art. 31 C.G.S.), al fine di capire se il G.S. abbia ben interpretato il caso, oppure se l’interpretazione del G.S. presti il fianco a critiche. - Non avendo avuto lettura degli atti ufficiali, la Società ritiene erroneamente che la motivazione del G.S. sia incompleta. Ebbene, compito degli Organi di Giustizia Sportiva non è quello di riportare precisamente e compiutamente tutte le espressioni (spesso particolarmente colorite o ingiuriose) con cui l’arbitro è tenuto a descrivere la situazione comportamentale dei tesserati in gara, ma quello di sommariamente motivare la sanzione che ritiene di infliggere, al fine di dare trasparenza al suo giudizio. - Un ultimo inciso: la Società ha diritto di presentarsi al cospetto della Commissione Disciplinare, ma ne deve fare espressa richiesta. In tale sede può esprimere a parole la propria posizione, e tale fatto spesso può aiutare la Società a far capire alla C.D. quella tesi che, in ipotesi, dalle righe del ricorso non emergeva in maniera sufficientemente evidente. - Entrando nel merito della valutazione della giustezza del provvedimento assunto, ferma restando la premessa in ordine alla priorità probatoria della descrizione delle condotte dei tesserati verbalizzata dall’arbitro sulle descrizioni di parte: · la Società ritiene “naturale e comprensibile” il comportamento dell’allenatore che sia corso a protestare nei confronti di un assistente. Le decisioni FIGC allegate alla regola 5 del Giuoco Calcio prevedono che “Non è consentito ai calciatori rivolgersi agli ufficiali di gara esprimendo apprezzamenti o proteste. Il solo capitano, che è responsabile della condotta dei calciatori della propria squadra, ha diritto di rivolgersi all’arbitro (ma mai agli assistenti! NdR), a giuoco fermo od a fine gara, per esprimere, in forma corretta ed in modo non ostruzionistico, riserve od avere chiarimenti”. L’allenatore è considerato, dalle stesse decisioni FIGC, come “persona ammessa al recinto di gioco”. In quanto tale, l’allenatore deve “prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra e ha l’obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento. L’arbitro esercita nei suoi confronti i poteri disciplinari a lui conferiti”. · Se la Società avesse richiesto copia degli atti, avrebbe appreso il testo delle esternazioni riportate dal direttore di gara a referto che, ai sensi dell’art. 31 C.G.S., costituisce piena prova della condotta del tesserato. · Sarà l’Organo di Giustizia a valutare se la frase sia ingiuriosa, o irriguardosa, o minacciosa, ovvero semplice espressione di maleducazione del tesserato. Nella quantificazione della sanzione, l’ingiuria ad un ufficiale di gara certamente dà corpo già di per sé ad una squalifica a carico del tesserato; · La Società nega che l’allenatore abbia pronunciato ingiurie, ma poiché l’arbitro le ha riportate a referto, il negare tale fatto non può avere rilievo probatorio, né varrebbero dei testimoni per farlo; · La Società teme che “… il sig. Da Pieve abbia meritato una sanzione di 42 giorni di squalifica per essere ritornato negli spogliatoi…”, ma dal referto emerge che l’allenatore, dopo aver lungamente protestato con l’assistente prima e con l’arbitro poi, “si avviava negli spogliatoi proferendo a gran voce bestemmie”. · Resta indubbio che le bestemmie (intese come espressioni ingiuriose o irriverenti verso le divinità, non tollerate nella condotta civile così come nel regolamento sportivo), pronunciate dopo le proteste e dopo le ingiurie, hanno contribuito ad “incrementare” l’iniziale quantificazione della sanzione. · Con l’ultima contestazione, la Società si chiede come possa l’arbitro aver riconosciuto la voce del Da Pieve proveniente dall’interno degli spogliatoi, nel quale “…erano presenti circa “25 persone inviperite…” …e come ha potuto (l’arbitro) distinguere che l’insulto fosse rivolto all’assistente? E quale sarebbe stato l’insulto?” · In quest’ultimo caso, la contestazione è fondata perché leggendo con attenzione il referto, emerge un fatto che è evidentemente sfuggito all’attenzione (solitamente ineccepibile) del G.S.: effettivamente emerge dalla descrizione fatta a referto che gli insulti provenissero dallo spogliatoi della Salesiana Don Bosco, ma l’arbitro non ha saputo distinguere tra essi la voce dell’allenatore. P.Q.M. La Commissione Disciplinare riduce la squalifica del tesserato DA PIEVE Attilio a tutto il 31 marzo 2004. Dispone per la restituzione della tassa reclamo.
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