COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 35 DEL 14.04.2004 www.figclnd-fvg.org Decisioni del giudice sportivo CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE GARA DEL 20/03/2004 ECCO NOI PER ESEMPIO – GRADO

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 35 DEL 14.04.2004 www.figclnd-fvg.org Decisioni del giudice sportivo CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE GARA DEL 20/03/2004 ECCO NOI PER ESEMPIO - GRADO Il G.S.R., - a seguito delle decisioni adottate nel corso della riunione del 23.03.2004, in relazione al preannuncio del reclamo avanzato con telegramma del 21.03.2004 dalla Soc. Ecco Noi Per Esempio; - esaminato il reclamo presentato nei termini e nei modi previsti dalle norme in vigore dalla Soc. Ecco Noi Per Esempio, con raccomandata spedita il 27.03.2004, reclamo nel quale la detta Societa' eccepisce un presunto errore tecnico commesso dagli arbitri in quanto : a circa cinque minuti dalla fine dell'incontro "il Grado commetteva il 6^ fallo, motivo per cui, a norma di regolamento di cui alla Regola 14, l'arbitro avrebbe dovuto fermare il gioco e permettere di calciare un tiro libero senza barriera. Invece, nonostante le richieste avanzate dalla formazione della ricorrente, gli stessi arbitri sollecitavano la pronta ripresa del gioco, pena la ripresa dello stesso a sfavore della squadra ricorrente medesima, con il cambio palla dopo i previsti 4 secondi; il suddetto fallo non era stato giudicato di seconda"; - esaminato il rapporto dell'arbitro, che costituisce fonte di prova privilegiata, e rilevato che dal citato atto non emergono le circostanze dedotte dalla Societa' nel gravame presentato, ne' tanto meno alcuna ammissione dell'arbitro, ne' implicita ne' esplicita, di essere incorso durante la citata gara in errore tecnico, motivo per il quale il suo operato nella fattispecie non puo' essere sindacabile; - preso atto che la Societa' ricorrente ha proposto un reclamo vertente solo su fatti che investono decisioni di natura tecnica adottate in campo dall'arbitro, devolute all'esclusiva discrezionalita' tecnica di quest'ultimo, ai sensi della Regola 5 del Regolamento di Giuoco del Calcio a 5; - visto l'art. 24, punto 3, e considerato che le eccezioni relative ad episodi di essenza solo tecnica non appartengono alla cognizione degli Organi di Giustizia Sportiva; P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla Soc. Ecco Noi Per Esempio, conferma il risultato conseguito sul campo della gara suindicata e cioe' Ecco Noi Per Esempio-Grado 3-5, e dispone per l'incameramento della tassa relativa al reclamo (art. 29, punto 13 C.G.S.).
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