COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 36 DEL 21.04.2004 www.figclnd-fvg.org Delibere della Commissione Disciplinare RICORSO A.P. BUIESE – SEZIONE CALCIO AVVERSO SQUALIFICA DEL PROPRIO GIOCATORE GAIOTTI LUIGI A TUTTO IL 9 SETTEMBRE 2005

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 36 DEL 21.04.2004 www.figclnd-fvg.org Delibere della Commissione Disciplinare RICORSO A.P. BUIESE – SEZIONE CALCIO AVVERSO SQUALIFICA DEL PROPRIO GIOCATORE GAIOTTI LUIGI A TUTTO IL 9 SETTEMBRE 2005.  Utente aita Richiedi assistenza Esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara: TREPPO GRANDE - BUIESE del 6.3.2004, valevole per il Campionato di Seconda Categoria ? Girone B; Visto il provvedimento adottato dal G.S.R., pubblicato sul C.U. n. 31 del 10.3.2004, che squalificava il calciatore GAIOTTI Luigi fino al 09.09.2005 “perché, a seguito di un calcio di rigore concesso al 49’ del secondo tempo a favore della squadra avversaria e causato da un fallo da lui commesso, colpiva volontariamente con una violenta gomitata tra il naso e l’occhio l’arbitro, che si era avvicinato per ammonirlo per la seconda volta; perché, in tale circostanza, profferiva reiterate ingiurie e minacce nei confronti del direttore di gara e veniva impedito dai propri compagni a compiere altri atti violenti verso l’arbitro stesso; perché, nell’avviarsi verso gli spogliatoi, persisteva nelle ingiurie e nelle minacce verso l’arbitro; nessuna conseguenza derivava al Direttore di gara da tale fatto” Letto il corposo e attento ricorso inviato dall’A.P. Buiese e sentito, in fase dibattimentale, il Presidente della Società signor FABBRO Filippo, assistito dall’avv. Elisabetta MIZZAU del Foro di Udine; Rilevata la gravità del fatto, la conseguente gravità della sanzione inflitta, e la particolarità della refertazione, suddivisa in tre autonome ed in parte diverse verbalizzazioni, la C.D. intende motivare con attenzione particolare la propria decisione, soffermandosi cronologicamente sui punti dell’intera vicenda. L’arbitro a referto di gara ha verbalizzato: “al 49’ del 2° tempo ho espulso il n. 2 della Buiese GAIOTTI Luigi, perché dopo aver concesso un calcio di rigore al Treppo Grande, causato da un suo fallo, mi sono avvicinato a lui per ammonirlo per la seconda volta e lui, prima che io lo ammonissi, mi ha colpito volontariamente con una gomitata, mi ha insultato ripetutamente (…….omissis……) e se i suoi compagni non lo avessero ostacolato, mi avrebbe certamente ricolpito. Inoltre mentre si avviava verso gli spogliatoi ha continuato ad insultarmi pesantemente (……omissis……)” Sentito a chiarimenti dal G.S.R., l’arbitro ha verbalizzato: “…prima che ammonissi il giocatore per la seconda volta, mi ha colpito con una violenta gomitata tra il naso e l’occhio, senza comunque arrecarmi conseguenze di rilievo” Risentito da questa C.D. l’arbitro ha verbalizzato: “confermo totalmente quanto descritto sul referto di gara e le dichiarazioni rese telefonicamente al Giudice Sportivo di primo grado il giorno 9.03.2004; inoltre, pur confermando di non aver subito conseguenze di rilievo, affermo che l’atto subito mi ha provocato un certo dolore alla parte facciale colpita” A nulla vale, secondo questa C.D., la pur scaltra difesa della Società che tra le righe della verbalizzazione ha voluto trovare quelle apparenti contraddizioni che questa C.D. ritiene di non rilevare: la verbalizzazione dell’arbitro è una, sia che sia stata esposta in atto unico a referto, sia che sia stata procurata da una richiesta del G.S.R. (sempre opportuna quando la sanzione si pone in termini di una certa gravità), sia che sia stata richiesta dalla C.D. in forza dei poteri istruttori che le sono riconosciuti dall’art. 30/4 C.G.S.. Ragion per cui, a mente dell’art. 31/1/a C.G.S. che, ricordiamo, assegna privilegio probatorio alla descrizione dei comportamenti dei tesserati fatta dal direttore di gara, questa C.D. deve ritenere che il calciatore abbia colpito l’arbitro tra occhio e naso con una gomitata violenta che gli ha procurato “un certo dolore”. Pertanto è ininfluente che “solo” nel supplemento richiesto dal G.S.R. l’arbitro abbia aggiunto l’aggettivo “violento” all’azione subita; così, se l’arbitro ha riferito di non aver riportato alcuna conseguenza dall’atto subito, evidentemente ha ritenuto di spiegare che nonostante la violenza non ci sono state conseguenze apprezzabili sul suo volto; anzi, non è dato sapere se a distanza di tempo l’arbitro abbia potuto verificare i segni del colpo subito, anche se è verosimile che l’arbitro abbia risentito del colpo, come ha voluto replicare avanti alla C.D. che il colpo ricevuto gli ha procurato “un certo dolore”. La difesa della Società è abile nell’evidenziare che nella logica, se un soggetto desidera usare violenza “sceglie” un modo più immediato per farlo: un pugno, un calcio o altro; ma se l’arbitro ha dichiarato di aver ricevuto una gomitata, quello è che la Giustizia Sportiva deve sancire. La Società evidenzia altresì il comportamento del tesserato nel tempo immediatamente successivo alla gomitata e contesta l’intenzione di aggredire ulteriormente l’arbitro. Resta palese, che nessuno può leggere le intenzioni di un altro con certezza, e se da un lato la “tentata aggressione all’arbitro … non concretatosi per l’intervento di terzi” deve essere valutata con estrema cautela da parte degli organi giudicanti, è innegabile che nella specifica situazione venutasi a creare, l’arbitro possa aver colto il presunto pericolo, dagli atteggiamenti del calciatore e da quelli degli altri giocatori in campo. Un’ultima circostanza è stata evidenziata dalla difesa; l’arbitro non ha sospeso immediatamente la gara all’atto della violenza subita, come avrebbe dovuto (cosa, per la precisione, solo “suggerita” normalmente dagli organi preposti dell’A.I.A. ai propri tesserati, ma non vincolante, essendo lasciata alla discrezionalità del singolo in base alle situazioni); anche in questo caso la condotta dell’arbitro può apparire logica; ci si trovava, come si è visto, al 49’ del secondo tempo (a gara praticamente ultimata, essendo trascorso anche il tempo di recupero), con la sola incombenza di effettuare il calcio di rigore da parte della squadra del Treppo Grande, per cui considerando che non doveva più correre, non più essere “lucido” nelle sue successive azioni, può aver ritenuto di procedere per quel piccolissimo lasso di tempo e concludere regolarmente la gara. Indubbiamente tutte le considerazioni espresse dalla ricorrente inducono questa C.D. a riflettere sui fatti accaduti; le tesi difensive sono verosimili e potrebbero ai più sembrare accettabili; le perplessità che sorgono dalla versione del direttore di gara spezzata in tre diverse refertazione sono comunque superate dalla già citata “prova privilegiata”, costituita dalle dichiarazioni arbitrali, che forma uno dei capisaldi dell’attuale giustizia sportiva in ambito federale, che deve operare rispettandone i dettami; stravolgere questo principio, non solo non è possibile, ma sarebbe oltremodo pericoloso per la stessa sopravvivenza del calcio. Come già esplicitato dettagliatamente da questa C.D. in una precedente occasione (vedi delibera su reclamo della S.S. Tilaventina Orcenico in C.U. del Comitato Regionale N. 23 del 14.01.2004), la possibilità di contraddittorio da parte delle Società e dei tesserati, non deve intendersi come facoltà di provare fatti contrari a quelli verbalizzati dal direttore di gara, ma unicamente valutare la congruità del provvedimento assunto. - Concludendo, attesa la chiara lettura delle tre verbalizzazioni fatte dal direttore di gara, deve riconoscesi che il calciatore Gaiotti è responsabile di aver colpito volontariamente e violentemente l’arbitro tra occhio e naso, procurandogli un certo dolore, e di aver successivamente cercato di insistere nell’aggressione, fermato solo dai compagni di squadra; - Per tale condotta la sanzione comminata dal Giudice Sportivo deve ritenersi assolutamente congrua. P.Q.M. Conferma la squalifica del calciatore GAIOTTI Luigi a tutto il 09.09.2005. Ritiene inammissibile il ricorso per i provvedimenti a carico del dirigente PALLA Sandro e dell’allenatore NICOLOSO Patrick, in virtù dell’Art. 41 del C.G.S. che considera “non impugnabili” le inibizioni e le squalifiche di dirigenti e tecnici fino ad un mese Dispone per l’addebito della tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it