COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 42 DEL 03.06.2004 pubbl. su www.figclnd-fvg.org Delibere della Commissione Disciplinare RICORSO A.C. PALUZZA AVVERSO SQUALIFICA PROPRIO CALCIATORE DI LENA RAFFAELE PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 42 DEL 03.06.2004 pubbl. su www.figclnd-fvg.org Delibere della Commissione Disciplinare RICORSO A.C. PALUZZA AVVERSO SQUALIFICA PROPRIO CALCIATORE DI LENA RAFFAELE PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA. LA COMMISSIONE, - Esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara: PALUZZA – VELOX dell’8.05.2004, valevole per il Campionato Carnico di Prima Categoria; - Visto il C.U. n. 51 in data 12.05.2004 del Comitato Locale di Tolmezzo, dal quale si rileva che il G.S. ha squalificato il giocatore DI LENA Raffaele (Paluzza) per TRE giornate effettive di gara, “per comportamento antiregolamentare verso l’arbitro (lieve spinta); - Letto il ricorso della società (indirizzato erroneamente al Giudice Sportivo di Primo Grado, ma trasmesso a questa Commissione Disciplinare per la consolidata prassi della trasmissione degli atti), che sottolineando il fatto che il proprio tesserato si è limitato a protestare nei confronti dell’arbitro, senza comunque offenderlo e tanto meno volerlo spintonare volontariamente, considera eccessiva la sanzione comminata; - Constatato che effettivamente l’arbitro ha dichiarato sul referto che “la leggera spinta non lo ha costretto ad indietreggiare per non perdere l’equilibrio”, appare sufficientemente afflittiva una sanzione più contenuta. P.Q.M. - Accoglie il ricorso presentato dall’A.C. PALUZZA, riducendo a DUE le giornate di squalifica a carico del calciatore DI LENA Raffaele (Paluzza); - Ordina, di conseguenza, la restituzione della tassa reclamo.
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