COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 42 DEL 03.06.2004 pubbl. su www.figclnd-fvg.org Delibere della Commissione Disciplinare RICORSO POLISPORTIVA OPICINA AVVERSO L’INIBIZIONE FINO AL 28.06.2004 DEL PROPRIO DIRIGENTE PIACENTINI VITTORIO E DELL’AMMENDA DI € 500 A CARICO DELLA MEDESIMA SOCIETA’.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 42 DEL 03.06.2004 pubbl. su www.figclnd-fvg.org Delibere della Commissione Disciplinare RICORSO POLISPORTIVA OPICINA AVVERSO L’INIBIZIONE FINO AL 28.06.2004 DEL PROPRIO DIRIGENTE PIACENTINI VITTORIO E DELL’AMMENDA DI € 500 A CARICO DELLA MEDESIMA SOCIETA’. LA COMMISSIONE, - Esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara: POL. OPICINA – U.S. TURRIACO CALCIO del 25.04.2004, valevole per il Campionato di Prima Categoria – Girone C; - Visto il C.U. N. 37 del Comitato Regionale in data 28.04.2004, dove risultano assunti dal G.S.R. i seguenti provvedimenti disciplinari: · Ammenda di € 500 a carico della Pol. Opicina: “perché, dopo la fine della gara, nel mentre l’arbitro stava rientrando negli spogliatoi ed era bloccato da alcuni giocatori e dall’allenatore della Soc. Opicina stessa, un sostenitore di quest’ultima giungeva alle spalle del direttore di gara e gli sferrava, da dietro, una violenta manata, colpendolo sul collo e provocandogli un intenso dolore durato circa mezz’ora; perché, dopo tale azione violenta commessa nei confronti dell’arbitro, nessuna immediata assistenza veniva fornita a quest’ultimo se non da un giocatore della Soc. Turriaco (squadra ospite), che ha cercato di difenderlo; perché l’arbitro, dopo il colpo subito, impiegava circa dieci minuti per compiere venti metri (perché impedito) per raggiungere lo spogliatoio, tra gli insulti e le minacce profferite nei suoi confronti; perché, nel mentre l’arbitro era nel proprio spogliatoio, venivano profferite ulteriori ingiurie e minacce nei suoi confronti, dall’esterno, da un gruppo di giocatori”; · Inibizione fino al 28.06.2004 a carico del dirigente PIACENTINI Vittorio (Acc. Uff. Opicina): ”perché, nell’espletamento delle funzioni di Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Soc. Opicina, non ha adottato le misure atte ad impedire l’accesso al recinto di gioco di un sostenitore della propria Società, il quale, dopo la fine della gara, ha colpito con una violenta manata l’arbitro sul collo, dileguandosi poi rapidamente; per non aver fornito all’arbitro, in tale circostanza, immediata assistenza, tanto che quest’ultimo impiegava circa dieci minuti, dopo essere stato colpito, per rientrare negli spogliatoi; perché, pur scusandosi con l’arbitro per l’accaduto e pur avendogli fornito assistenza dopo che lo stesso era rientrato negli spogliatoi e fino a che ha lasciato l’impianto sportivo, non ha aderito all’invito del direttore di gara che aveva richiesto l’intervento delle forze dell’ordine”; - Visto il ricorso inviato dalla Polisportiva Opicina, nei modi e tempi previsti dalla normativa federale, e sentiti, in fase di audizione, i rappresentanti della Società ed in particolare il vice-presidente signor TUNTAR Adriano, che in modo oltremodo garbato ed appassionato ha cercato di attenuare la portata dei fatti accaduti; dopo “aver condannato fermamente l’uso della violenza comunque espressa” e “non giustificando comportamenti non consoni non solo in ambito sportivo ma neanche alla normale vita di relazione”, ha voluto spiegare che, nonostante l’importanza della gara per le sorti dell’intero campionato, non si era verificato, durante l’intero svolgimento della stessa, alcun episodio che potesse far presagire l’intrusione del sostenitore responsabile dell’azione di violenza ai danni del direttore di gara; per questo motivo il dirigente accompagnatore ufficiale non si è neppure reso conto dell’accaduto, data la velocità dell’azione, peraltro isolata e senza seguito; allo stesso modo ha lamentato la sproporzionalità dell’ammenda, decisamente “pesante in questo momento delicato per la Società”; - Valutato che per quanto riguarda il dirigente, la tesi difensiva avanzata, può in qualche modo apparire verosimile, mentre l’intera vicenda in relazione all’ammenda comminata, non può trovare giustificazione alcuna; non provvedere a presidiare e rendere in qualche modo invalicabile il cancelletto d’ingresso al terreno di gioco (attraverso il quale è entrato il sostenitore), non può essere tollerato (anche in presenza – come in questo caso – di un impianto non di proprietà della Società); alla stessa stregua, la gravità della proditoria azione ai danni dell’arbitro unitamente al reiterato comportamento di alcuni tesserati della società, dopo l’avvenuta aggressione da parte del citato sostenitore, non consente di attenuare la responsabilità oggettiva della Società. P.Q.M. - A parziale accoglimento del ricorso presentato dalla Polisportiva OPICINA: · riduce a tutto il 31 maggio 2004 l’inibizione a carico del dirigente PIACENTINI Vittorio (Opicina), anche in considerazione dell’avvenuto, pur se tardivo, comportamento fattivo nei confronti dell’arbitro; · conferma l’ammenda di € 500 a carico della Società Polisportiva OPICINA, per i motivi anzidetti; · in relazione della decisione assunta, ordina la restituzione della tassa reclamo.
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