COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Inseriti fino al compreso COMUNICATO UFFICIALE N. 23 DEL 14.01.2004 – pubbl. sul sito www.figclnd-fvg.org CAMPIONATO REGIONALE FEMMINILE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 07/12/2003 UDINE CALCIO FEMMINILE – NUOVA A.C. SANDANIELESE

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Inseriti fino al compreso COMUNICATO UFFICIALE N. 23 DEL 14.01.2004 – pubbl. sul sito www.figclnd-fvg.org CAMPIONATO REGIONALE FEMMINILE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 07/12/2003 UDINE CALCIO FEMMINILE - NUOVA A.C. SANDANIELESE Il Giudice Sportivo Regionale, · a seguito delle decisioni adottate nel corso della seduta del 10.12.2003 in relazione al preannuncio di reclamo, inoltrato dalla Nuova Ass. Calcio SANDANIELESE con telegramma del 08.12.2003 e riguardante la gara UDINE CALCIO FEMMINILE - NUOVA SANDANIELESE, valevole per il Campionato Regionale Femminile di serie "C", disputatasi a Udine il 07.12.2003 e conclusasi con il risultato di 5-2; · esaminato il reclamo, trasmesso nei termini e nei modi prescritti dalle norme in vigore con raccomandata spedita il 12.12.2003 e con il quale la Nuova Ass. Calcio Sandanielese ha chiesto che venga inflitta nei confronti della Soc. Udine Calcio Femminile la punizione sportiva della perdita della suindicata gara per 0-3 o, in subordine, che venga disposta la ripetizione della stessa per infrazioni poste in essere dalla citata Societa' nell'impiego delle proprie giocatrici durante l'incontro in questione; · esaminato il rapporto dell'arbitro e preso atto delle dichiarazioni dal medesimo rese a chiarimenti durante l'audizione del 29.12.2003, nel corso della quale e' emerso che: · a) la Soc. Udine Calcio Femminile ha presentato all'arbitro, nel corso degli adempimenti preliminari alla gara, l'elenco nominativo delle giocatrici da ammettere al recinto di gioco, elenco nel quale, in corrispondenza del n.4 era stata annotata Luperini Patrizia ed in corrispondenza del n.13 Osei Owusu Linda; · b) dopo l'identificazione effettuata dall'arbitro ai sensi dell'art. 71 delle N.O.I.F. e prima dell'inizio della gara, la Soc. Udine Calcio Femminile non ha mai provveduto ad apportare alcuna variazione relativa alle proprie giocatrici nel citato elenco; · c) come previsto 61, punto 2, delle N.O.I.F., l'arbitro ha consegnato a ciascuna delle due Societa', prima dell'inizio dell'incontro, l'elenco nominativo delle giocatrici della squadra avversaria; · d) dopo circa dieci minuti dall'inizio della gara, l'arbitro si accorgeva che nelle file della Soc. Udine Calcio Femminile stava giocando la giocatrice n.13 Osei Owusu Linda senza che da lui fosse stata autorizzata alcuna sostituzione; · e) l'arbitro, a questo punto, ha rimandato in panchina la suindicata giocatrice n. 13 della Soc. Udine Calcio Femminile ed ha ammesso sul terreno di gioco la giocatrice n. 4 della stessa squadra, cosi' come indicato dalla citata Societa' sull'elenco menzionato, presentatogli prima dell'inizio dell'incontro; · viste le decisioni F.I.G.C. annesse alla regola 4 del gioco del calcio ("tenuta di gioco dei calciatori"), punto 1, in base al quale i calciatori sin dall'inizio della gara debbono indossare maglie recanti sul dorso la seguente numerazione progressiva: n.1 il portiere; dal n.2 al n.11 i calciatori degli altri ruoli; dal n.12 in poi i calciatori di riserva; · accertato inequivocabilmente che la giocatrice di riserva n.13 della Soc. Udine Calcio Femminile, dall'inizio della gara e fino al 13' del 1^ tempo, anziche' prender posto in panchina, e' scesa in campo prendendo parte al gioco, senza alcuna autorizzazione da parte dell'arbitro, in contrasto con quanto previsto dalle Decisioni I.F.A.B. annesse alla regola 3 del gioco del calcio ("Sostituzioni calciatori", punto 3); · accertato altresi' che la modifica nell'organico della Soc. Udine Calcio Femminile e' avvenuta dopo che erano state effettuate le formalita' di identificazione da parte dell'arbitro e che nessuna altra variazione sulla propria distinta e' stata richiesta dalla menzionata Societa' prima che il gioco avesse avuto regolare inizio, in violazione quindi di quanto previsto dall'art. 61, punto 3, delle N.O.I.F.; · considerato che la Soc. ricorrente si e' trovata di fronte, sul terreno di gioco, nella prima parte della gara, una squadra avversaria che schierava una formazione titolare diversa da quella che aveva rappresentato sull'elenco nominativo esibito all'arbitro per l'indebita utilizzazione della piu' volte menzionata giocatrice di riserva n.13, Osei Owusu Linda, il che potrebbe aver pregiudicato la predisposizione delle proprie contromisure sul piano tattico; · stabilito che tale infrazione commessa dalla Soc. Nuova Calcio Udine ha influito pertanto sulla regolarita' di svolgimento della gara, avendo la giocatrice Osei Owusu Linda (n.13) partecipato al gioco, senza alcuna autorizzazione, per i primi 13 minuti dell' incontro in questione, motivo per il quale nella fattispecie in esame e' stata posta in essere quella situazione di irregolarita' che determina l'applicazione della punizione sportiva; P.Q.M. delibera: a) in accoglimento del reclamo proposto dalla Soc. Nuova Ass. Calcio Sandanielese, la punizione sportiva della perdita della gara suindicata con il punteggio di 0-3 a carico della Soc. Udine Calcio Femminile, ai sensi dell'art. 12, punto 1, del C.G.S.; b) nei confronti della Sig.ra GISOLFI Anna Maria, Dirigente Accompagnatrice Ufficiale della Soc. Udine Calcio Femminile, l'inibizione fino al 23 gennaio 2004, ai sensi dell'art. 14, punto 1, lett. e) del C.G.S.; c) la restituzione alla Soc. Nuova Ass. Calcio Sandanielese della tassa relativa al reclamo, ai sensi dell'art. 29, punto 13, del C.G.S.
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