COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Inseriti fino al compreso COMUNICATO UFFICIALE N. 23 DEL 14.01.2004 – pubbl. sul sito www.figclnd-fvg.org Delibere della Commissione Disciplinare RICORSO A.S. RANGERS AVVERSO SQUALIFICA PROPRIO GIOCATORE ALBINI MICHELE PER CINQUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA.
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Inseriti fino al compreso COMUNICATO UFFICIALE N. 23 DEL 14.01.2004 – pubbl. sul sito www.figclnd-fvg.org
Delibere della Commissione Disciplinare
RICORSO A.S. RANGERS AVVERSO SQUALIFICA PROPRIO GIOCATORE ALBINI MICHELE PER CINQUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA.
LA COMMISSIONE,
· Esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara: RANGERS – RIVOLTO del 14.12.2203, valevole per il Campionato di Terza Categoria – Girone B;
· Visto il C.U. n. 16 in data 16.12.2003 del Comitato Provinciale di Udine, nel quale risulta squalificato per CINQUE GIORNATE effettive di gara (di cui UNA a seguito di "quarta ammonizione"), il calciatore ALBINI Michele (A.S. Rangers), perché: "dopo essere stato espulso a causa delle gravi e ripetute offese rivolte all’arbitro, accompagnate da varie frasi blasfeme, persisteva nel suo comportamento offensivo e blasfemo anche nell’abbandonare il terreno di gioco";
· Letto il ricorso della società, che con garbate ma ferme argomentazioni, intende ridimensionare in parte il comportamento, pur censurabile, del proprio tesserato, chiedendo una rivisitazione dell’accaduto con una conseguente ed auspicabile riduzione della sanzione comminata dal G.S.;
· Osservato che pur con tutta la comprensione possibile, le "quattro giornate" (non considerando l’automatica squalifica aggiuntiva per quarta ammonizione), per il comportamento tenuto dall’Albini, appaiono senz’altro adeguate e non passibili di modifica alcuna.
P.Q.M.
· Respinge il ricorso presentato dall’A.S. Rangers con il conseguente incameramento della tassa reclamo.
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