COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 35 DEL 20.04.2005 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO A.S.D. PRO CERVIGNANO MUSCOLI AVVERSO SQUALIFICA DEL PROPRIO GIOCATORE SGUAZZIN MARCO PER TRE GIORNATE DI GARA.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 35 DEL 20.04.2005 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO A.S.D. PRO CERVIGNANO MUSCOLI AVVERSO SQUALIFICA DEL PROPRIO GIOCATORE SGUAZZIN MARCO PER TRE GIORNATE DI GARA. LA COMMISSIONE, - Esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara: A.S.D. PRO CERVIGNANO MUSCOLI – A.S.D. CIVIDALESE del 20 marzo 2005, valevole per il Campionato di Promozione – Girone B. - Visto il C.U. N. 31 in data 23.03.2005, nel quale risulta squalificato per tre giornate effettive di gara il calciatore SGUAZZIN Marco (Pro Cervignano Muscoli), perché “colpiva con due manate al volto un giocatore avversario a fine gara, su segnalazione di un assistente dell’arbitro”. - Letto il corposo ricorso della Società Pro Cervignano Muscoli che con un’articolata e meticolosa descrizione dei fatti, si oppone alla decisione del G.S. assunta sulla base delle risultanze del referto arbitrale, negando decisamente l’addebito contestato e sanzionato, non avendo il proprio tesserato – a detta della ricorrente – mai “colpito al volto alcun giocatore della squadra avversaria”; in particolare il Presidente della società, dichiaratosi presente e testimone, a fine gara, del rientro delle squadre negli spogliatoi, afferma di non aver notato alcun comportamento antiregolamentare da parte del giocatore in questione; onde supportare e dimostrare questa tesi, viene chiesto un confronto fra il calciatore squalificato, l’arbitro, il suo assistente di linea nonché con il giocatore della squadra avversaria presunta vittima dell’aggressione; la società inoltre si sofferma su tutto il post-partita, fino al momento in cui la terna arbitrale ha abbandonato il complesso sportivo (circa un’ora e mezza dopo la fine dell’incontro), senza curarsi di segnalare a nessuno il fatto accaduto, circostanza che ha impedito alla Società ed al giocatore interessato, di chiarire subito, mediante confronto, dell’errore commesso dall’assistente dell’ufficiale di gara; la ricorrente sottolinea tra l’altro che un comportamento diverso avrebbe evitato lo spiacevole inconveniente, a tutto vantaggio dello spirito di collaborazione e trasparenza tra Società e “classe arbitrale”. In chiusura la Società lamenta la pretesa violazione della “privacy” del calciatore, per essere stata indicata la motivazione della sanzione nel comunicato apparso sul sito “internet” del Comitato Regionale. - Sentito, in fase di giudizio, il Presidente dell’A.S.D. Pro Cervignano Muscoli signor Sabatino Mansi, accompagnato dall’interessato, che con modi appassionati e decisi ha ribadito il contenuto del ricorso, soffermandosi inoltre ad affermare l’esistenza di torti arbitrali subiti dalla propria squadra nella gara in esame e in altre precedenti; ha chiesto infine l’annullamento della squalifica comminata al calciatore Sguazzin, perché del tutto estraneo alla vicenda; in sede dibattimentale, il presidente ha affermato che altro sarebbe stato il calciatore intrattenutosi a discutere animatamente con l’avversario. Ha comunque escluso il fatto della manata. - Motivi della decisione: in via preliminare viene ricordato alla ricorrente che la richiesta di confronto avanzata, non può essere accolta in quanto espressamente vietata dai regolamenti in vigore (Art. 30 comma quattro del Codice di Giustizia Sportiva che nell’ultima parte recita testualmente “… non è consentito il contraddittorio tra gli ufficiali (di gara) stessi e le parti interessate”; viene inoltre ribadito che, come altre volte specificato, che le risultanze del referto di gara costituiscono “prova privilegiata”, che non può essere smentita dalle tesi di parte; un possibile scambio di persona nel referto arbitrale può essere rimediato dalla “prova televisiva” (che non è stata allegata in questo caso) o da un riconoscimento successivo dell’arbitro o del suo collaboratore. - Interpellato telefonicamente l’assistente dell’arbitro questi ha confermato di essere assolutamente certo dell’identità del giocatore, in quanto riconosciuto sia dal colore della maglia (quella della Pro Cervignano Muscoli), sia dal numero della maglia stessa (il cinque), nonché dal particolare che il calciatore indossava la fascia di capitano (lo Sguazzin); dichiarava inoltre che, prima di redigere il proprio referto, si è consultato con gli altri due colleghi. - Considerato che di fronte alle risultanze del referto arbitrale non è stata dimostrata una verità diversa, e che conseguentemente ai fini federali, quella descritta dall’arbitro e dell’assistente è da ritenersi la situazione creatasi in campo alla fine della gara. - Valutato che non ci sono gli spazi affinché questa Commissione Disciplinare possa modificare le decisioni assunte dal Giudice Sportivo, che nella quantificazione è stato assolutamente equo. - Ritenuta palesemente inammissibile la lagnanza in ordine all’uso di “internet” per la comunicazione dei Comunicati Ufficiali. P.Q.M. - Respinge il ricorso presentato dall’A.S.D. Pro Cervignano Muscoli, confermando le tre giornate di squalifica a carico del giocatore SGUAZZIN Marco; - Ordina, di conseguenza, l’incameramento della tassa reclamo.
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