COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 09 DEL 06.10.2004 Delibere della Commissione Disciplinare RICORSO DEL CALCIATORE GHERSINI STEFANO (TESSERATO U.P. SESTO BAGNAROLA) AVVERSO SQUALIFICA A TUTTO IL 26.01.2005 (in C.U. n. 2 del 03.08.2004).

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 09 DEL 06.10.2004 Delibere della Commissione Disciplinare RICORSO DEL CALCIATORE GHERSINI STEFANO (TESSERATO U.P. SESTO BAGNAROLA) AVVERSO SQUALIFICA A TUTTO IL 26.01.2005 (in C.U. n. 2 del 03.08.2004). LA COMMISSIONE, - Visti gli atti ufficiali relativi alla gara Vivaro/Cosa, giocata nell’ambito del Torneo di Cosa il 14.07.2004, e visto il provvedimento pubblicato sul C.U. C.R. F.V.G. n. 2 del 03.08.2004 con cui il G.S.R. deliberava la squalifica del calciatore fino al 26/01/2005 “perché dopo la fine della gara (durante la quale non ha partecipato al gioco), nel mentre l’arbitro si accingeva a dirigersi verso gli spogliatoi, raggiungeva quest’ultimo e, da tergo, lo colpiva sulla schiena per due volte, con la mano aperta; perché, dopo essere stato immediatamente fermato dai dirigenti della propria squadra, offendeva ripetutamente il direttore di gara lungo tutto il tragitto (circa 50 metri) che li separava dagli spogliatoi senza che nessuna conseguenza fisica derivasse all’arbitro dal fatto; - Letto il ricorso del calciatore, che ha ammesso le offese ma ha negato ogni contatto fisico con il direttore di gara; - Sentito il reclamante in udienza del 23.09.2004 ed attese le sue conclusioni; - Valutato che, a fronte della chiara e minuziosa descrizione dell’arbitro, sentito a chiarimenti dal G.S.R., non è ammissibile una diversa impostazione del fatto e che il referto arbitrale fa piena prova dei fatti descritti ai sensi dell’art. 31/1 C.G.S.; - Ritenuto comunque che il fatto sia riconducibile ad una scomposta e vigorosa protesta, piuttosto che ad atto violento nei confronti dell’arbitro e che dalla rivisitazione del fatto effettuata dalla C.D. la sanzione possa essere ridotta come da dispositivo, P.Q.M. La Commissione Disciplinare Riduce la squalifica del calciatore GHERSINI Stefano a tutto il 26.12.2004; Dispone la restituzione della tassa versata.
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