COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 16 DEL 24.11.2004 Campionato di Prima categoria 7/11/2004 PRO AVIANO – SESTO BAGNAROLA
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclnd-fvg.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 16 DEL 24.11.2004
Campionato di Prima categoria
7/11/2004 PRO AVIANO - SESTO BAGNAROLA
IL GIUDICE SPORTIVO REGIONALE,
- in relazione alle decisioni adottate nella seduta del 09.11.2004 riguardanti la gara indicata in epigrafe, a seguito del preannuncio di reclamo fatto pervenire dall'A.C. Pro Aviano con fax del 07.11.2004;
- esaminato, ai sensi dell'art. 24, punto 5 lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva, il reclamo trasmesso secondo le modalità e nei termini previsti dalle norme in vigore dall'A.C. Pro Aviano, a mezzo raccomandata spedita il 15.11.2004, con il quale la citata Societa' ha chiesto la ripetizione della gara in questione, adducendo che l'arbitro non aveva consentito al proprio giocatore Stefano DI VITTORIO di partecipare all'incontro suindicato perché sprovvisto di documenti di identita';
- preso atto di quanto contenuto nel rapporto e nel supplemento di rapporto redatti dall'arbitro, nonche' nei documenti ad essi allegati, dai quali si evince che:
- a) il giocatore Di Vittorio, un'ora e mezza prima dell'inizio della gara, aveva subito il furto del marsupio, contenente la carta d'identita', la patente di guida ed altri documenti, furto che veniva immediatamente da lui denunciato alla Questura di Pordenone, alle ore 13.47 del 07.11.2004 stesso;
- b) il Dirigente Accompagnatore Ufficiale dell'A.C. Pro Aviano, al momento della presentazione al direttore di gara, prima dell'inizio dell'incontro, della distinta dei giocatori della propria squadra, comunicava allo stesso che il Di Vittorio aveva subito il furto dei propri documenti e gli consegnava il relativo verbale di denuncia rilasciato dalla citata Questura; a fronte del diniego opposto dall'arbitro di ammettere il giocatore in questione nel recinto di gioco per l'impossibilità di identificarlo, il predetto Dirigente, dopo alcuni istanti, per ovviare al problema, provvedeva a consegnare al direttore di gara un foglio bianco su cui era stata stampata, con l'ausilio di un computer, una foto del predetto giocatore; non risultando tale foto autenticata da un'Autorita' all'uopo legittimata, l'arbitro rimaneva, pero', sulla sua iniziale posizione e non permetteva al giocatore in questione di prender parte all'incontro;
- c) a seguito della decisione assunta dall'arbitro, l'A.C. Pro Aviano, sullo stesso foglio su cui era stata stampata la fotografia del giocatore Stefano Di Vittorio, esprimeva la propria riserva di presentare reclamo in merito alla gara Pro Aviano-Sesto Bagnarola per l'impossibilità di schierare il predetto calciatore; sulla stessa nota, sottoscritta sia dal calciatore Stefano Di Vittorio che dal Presidente dell'A.C. Pro Aviano, la ricorrente, inoltre, dichiarava che il proprio Dirigente Accompagnatore Ufficiale sarebbe stato disponibile a garantire all'arbitro l'identità del Di Vittorio, certificandogli che la persona ritratta nella foto, consegnatagli prima dell'inizio dell'incontro, era proprio il più volte menzionato calciatore;
- rilevato che l'A.C. Pro Aviano, nel reclamo presentato, oltre a riassumere i fatti così come sopra descritti, adduce che la suindicata documentazione presentata all'arbitro (denuncia di furto dei documenti, foto del giocatore Stefano Di Vittorio, stampata su un foglio, firmato dallo stesso e dal Presidente della ricorrente e sul quale erano state anche indicate le generalità del calciatore stesso), unitamente ad un'autocertificazione del Di Vittorio ed ad una dichiarazione scritta del Dirigente Accompagnatore Ufficiale, attestanti l'identità del calciatore di cui trattasi e che gli stessi erano pronti a sottoscrivere, sarebbero stati sufficienti per l'identificazione del Di Vittorio medesimo, alla luce anche di quanto sancito in merito alle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta' dall'art. 47, commi 1 e 2 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa); pertanto la decisione dell'arbitro consistente nell'impedimento frapposto dallo stesso alla partecipazione del Di Vittorio alla gara suindicata - secondo quanto eccepito dall'A.C. Pro Aviano nel gravame presentato - ha causato menomazione al potenziale atletico della Società ricorrente, non avendo potuto la stessa schierare nell'occasione la migliore formazione;
- esperiti gli opportuni approfondimenti in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. 445/2000) ed accertato che i documenti di riconoscimento, in generale, nonche' le sembianze riprodotte nella fotografia non possono essere oggetto di dichiarazioni sostitutive a fini identificativi, motivo per cui non puo' che essere esclusa la possibilita' dell'autocertificazione dell'identita' personale;
- preso atto che l'arbitro, in base a quanto contemplato dall'art. 71 delle N.O.I.F., deve provvedere ad identificare i calciatori, prima di ammetterli nel recinto di gioco, in uno dei seguenti modi:
- a) attraverso la propria personale conoscenza;
- b) mediante un documento di riconoscimento ufficiale rilasciato dalle Autorità competenti (in base all'art. 1 del citato D.P.R. 445/2000, per documento di riconoscimento si intende ogni documento munito fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che consente l'identificazione personale del titolare);
- c) mediante una fotografia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all'uopo legittimata o da un Notaio;
- d) mediante apposite tessere (munite di foto) rilasciate dalle Leghe, dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e dai Comitati;
- accertato, dagli atti pervenuti, che l'arbitro nella circostanza in questione non era in possesso degli elementi per poter identificare con assoluta certezza il calciatore Stefano Di Vittorio;
- considerato che la mancata identificazione di un giocatore da parte dell'arbitro non può che escludere la possibilità di partecipazione dello stesso alla gara;
- ritenuto, quindi, che l'operato dell'arbitro è stato conforme alle disposizioni federali ed alle norme in vigore in materia di identificazione dei calciatori;
P.Q.M.
Respinge il reclamo presentato dall’A.C. Pro Aviano, omologa il risultato della gara Pro Aviano-Sesto Bagnarola del 07.11.2004 conseguito sul campo dalle squadre e cioè 0-2, dispone per l’incameramento della tassa reclamo ai sensi dell’Art. 29/13 del C.G.S.