COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 18 DEL 09.12.2004 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO GRADESE CALCIO AVVERSO SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DEL PROPRIO TESSERATO ORSINI ROBERTO (in C.U. n° 15 del 17.11.2004).
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclnd-fvg.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 18 DEL 09.12.2004
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO GRADESE CALCIO AVVERSO SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DEL PROPRIO TESSERATO ORSINI ROBERTO (in C.U. n° 15 del 17.11.2004).
LA COMMISSIONE,
- Visti gli atti ufficiali relativi alla gara MEDEA / GRADESE del 14.11.2004, valida per il campionato di PRIMA CATEGORIA Girone C ed il provvedimento pubblicato sul C.U. n° 15 del 17.11.2004 con cui il G.S.R. provvedeva a sanzionare con la squalifica per tre giornate effettive di gara il tesserato ORSINI Roberto, espulso dall’arbitro nell’occasione, con la seguente motivazione: “Per essersi reso responsabile di condotta violenta nei confronti di un giocatore avversario e per aver urlato insulti verso lo stesso nella medesima circostanza”;
- Letta in particolare la motivazione dell’espulsione, descritta dall’arbitro nei seguenti termini: “al 25’ del 2 t perché dopo aver visto un fallo dell’avversario nei confronti di un suo compagno prendeva la testa dell’avversario e la schiacciava verso terra più volte mentre questi era carponi al suolo, il tutto senza procurare danni, ma urlandogli insulti”;
- Letto il reclamo della società, che è teso a ridurre la portata degli eventi ed offre anche “eventualmente” prova televisiva;
- Ritenuto che ogni elemento a sostegno della propria tesi, così come la stessa prova televisiva, debba essere offerto in termini concreti alla Commissione Disciplinare allegato al ricorso, e che non sia ammissibile una prova offerta “eventualmente” e non allegata;
- Ritenuto peraltro che non ricorra nel caso di specie una ipotesi di ammissibilità del mezzo televisivo perché tale mezzo:
(art. 31/a2 C.G.S.) non sarebbe finalizzato a dimostrare “che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato un soggetto diverso dall’autore dell’infrazione”; ovvero
(art. 31/a3 C.G.S.) non si rifarebbe (a seguito di riservata segnalazione da parte della Procura federale, ovvero del Commissario di campo) a “fatti di condotta violenta avvenuti a giuoco fermo o estranei all’azione di giuoco, sfuggiti al controllo degli ufficiali di gara”; così come
(art. 31/a4 C.G.S.) non sarebbe comunque finalizzato a “dimostrare che il tesserato non ha in alcun modo commesso l’infrazione”;
- Ritenuto nel merito che la descrizione dell’arbitro, fonte di prova privilegiata, non può essere intaccata dalla semplice esposizione dei fatti data dalla reclamante che sia completamente diversa e non compatibile con le risultanze a referto (art. 31/a1 C.G.S.);
- Ritenuto che dagli atti ufficiali emerga come il calciatore ORSINI Roberto si sia reso artefice di un fatto violento ed ingiurioso complesso e molto particolare per i seguenti motivi: 1) il fatto si è svolto in reazione ad un fallo di gioco commesso non in danno proprio ma in danno di altro calciatore, con arbitrario esercizio di un potere punitivo che non è dato all’incolpato; 2) l’avversario colpito era già a terra, in condizioni, quindi, di momentanea inferiorità fisica e psichica, e non in grado di difendersi; 3) la violenza non è consistita in un fatto singolo, ma è proseguita in “più volte”; 4) le modalità scelte per commettere la violenza hanno un elevato grado di pericolosità per l’incolumità dell’avversario, stante la delicatezza della parte oggetto di violenza: la testa; 5) la platealità e l’intrinseca ingiustizia del fatto erano potenzialmente foriere di ulteriori reazioni da parte degli avversari e del pubblico, fortunatamente non verificatesi; 6) il fatto di aver schiacciato la testa dell’avversario (già a terra) verso il terreno, oltre al fatto di per sé violento, ha evidenti fini anche di sopraffazione morale ed ingiuria; 7) le ingiurie si sono comunque manifestate pure a parole;
- Ritenuto che, ai sensi dell’art. 32/3 C.G.S. la Commissione Disciplinare, quale Organo di seconda istanza, può valutare diversamente, in fatto od in diritto, le risultanze del procedimento di primo grado e che, in tale caso, può riformare in tutto o in parte la decisione impugnata, decidendo nel merito, con possibilità di aggravare le sanzioni a carico dei reclamanti.
- In questa particolare fattispecie, a parere della Commissione Disciplinare, alla sempre attenta valutazione del G.S.R. è sfuggita la complessità delle condotte adottate dal tesserato, come sopra sviscerata; infatti, la motivazione della squalifica inferta dal G.S.R. non richiama minimamente gli elementi descritti sopra con i numeri da 1 a 6 e descrive solo l’aspetto esteriore della vicenda.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare del C.R. F.V.G., valutato diversamente il fatto descritto dall’arbitro a referto, respinge il reclamo e, con reformatio in pejus, squalifica a tutto il 17.12.2004 il calciatore ORSINI Roberto (Gradese Calcio).
Dispone l’addebito della tassa reclamo.
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