COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 22 DEL 19.01.2005 Campionato Regionale Femminile GARA DEL 09/01/2005 S.GOTTARDO – MONTEBELLO DON BOSCO Il Giudice Sportivo Regionale,

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 22 DEL 19.01.2005 Campionato Regionale Femminile GARA DEL 09/01/2005 S.GOTTARDO - MONTEBELLO DON BOSCO Il Giudice Sportivo Regionale, - visto il reclamo presentato dall'Associazione Sportiva Montebello Don Bosco, nei termini e nei modi prescritti dalle norme in vigore, con il quale la predetta Societa' ha segnalato che l'A.S.D. San Gottardo ha impiegato nella gara San Gottardo-Montebello D.B., del 9.1.2005 la giocatrice Pero' Valentina nata il 23.3.1991, chiedendo che venga inflitta alla Societa' San Gottardo la punizione della perdita della gara; - accertato che la predetta giocatrice non ha ancora compiuto anagraficamente il 14^ anno di eta', eta' quest'ultima che consente alle calciatrici di prender parte ad attivita' agonistiche organizzate dalle Leghe, previa autorizzazione del Comitato Regionale giusta quanto previsto dall'art. 34, punto 3, delle N.O.I.F.; - considerato che la giocatrice Pero' Valentina non aveva titolo a prender parte alla gara suindicata per non aver raggiunto ancora il 14^ anno di eta' (eta' minima stabilita dalle norme vigenti per la partecipazione a manifestazioni indette dalle Leghe); P.Q.M. delibera: 1) in accoglimento del reclamo proposto dall'A.S. Montebello Don Bosco la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 nei confronti dell'A.S.D. San Gottardo, ai sensi dell'art. 12, punti 1 e 5, lettere a, c del C.G.S.; 2) la squalifica per una gara nei confronti della giocatrice Pero' Valentina (Soc. San Gottardo), ai sensi dell'art. 14, punto 1, lett. g) C.G.S.; 3) l'inibizione fino al 2 febbraio 2005 nei confronti del Sig. Rizzi Flavio (Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Soc. San Gottardo) ai sensi dell'art. 14, punto 1, lett g) del C.G.S.; 4) che venga restituita all'A.S. Montebello Don Bosco la tassa relativa al reclamo, cosi' come previsto dall'art. 29, punto 13, C.G.S.
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