COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 25 DEL 09.02.2005 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO A.S.D PIEDIMONTE AVVERSO LA SQUALIFICA DEI CALCIATORI: GOMISEK ALBERTO PER TRE GARE EFFETTIVE, KOBAL ALESSANDRO SINO AL 12.04.2005, COCO GIOVANNI SINO AL 12.11.2005 E AVVERSO L’ INIBIZIONE DEL DIRIGENTE ZUCCO ADRIANO SINO AL 12.09.2005, COMMINATE DAL G.S.R. SUL COMUNICATO UFFICIALE DEL COMITATO REGIONALE FVG, N. 21 DEL 12.01.2005

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 25 DEL 09.02.2005 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO A.S.D PIEDIMONTE AVVERSO LA SQUALIFICA DEI CALCIATORI: GOMISEK ALBERTO PER TRE GARE EFFETTIVE, KOBAL ALESSANDRO SINO AL 12.04.2005, COCO GIOVANNI SINO AL 12.11.2005 E AVVERSO L’ INIBIZIONE DEL DIRIGENTE ZUCCO ADRIANO SINO AL 12.09.2005, COMMINATE DAL G.S.R. SUL COMUNICATO UFFICIALE DEL COMITATO REGIONALE FVG, N. 21 DEL 12.01.2005 La COMMISSIONE, - Esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara Chiarbola – Piedimonte del 09.01.2005, valida per il Campionato di 2^ categoria, gir. D; - Visto il provvedimento, pubblicato sul C.U. del Comitato Regionale FVG n.21 del 12.01.2005 con cui il G.S.R. inibiva: o ai sensi dell'art. 14 , punto 1, lett.g) del C.G.S. fino al 12/09/2005 il sig. ZUCCO ADRIANO (Piedimonte) “perche', al 32' del secondo tempo, dopo l'espulsione di due giocatori della squadra della propria Societa' (Piedimonte), entrava sul terreno di gioco percorrendo circa 30 metri in direzione dell'arbitro fino ad arrivare a circa due metri da quest'ultimo, ove veniva fermato da due giocatori della propria squadra nel mentre urlava piu' volte frase minacciosa verso il direttore di gara e tentava di colpirlo con la cartella contenente i numeri per l'effettuazione delle sostituzioni dei giocatori; per non aver immediatamente ottemperato ad abbandonare il recinto di gioco; per aver persistito negli insulti e nelle minacce verso l'arbitro anche dall'esterno del recinto di gioco per tuta la restante parte della gara; perche', dopo la fine dell'incontro, aspettava l'arbitro nel corridoio degli spogliatoi, tentando di aggredirlo, ma veniva trattenuto da quattro giocatori del Piedimonte, persistendo a minacciarlo e ad offenderlo per circa 15', anche dopo che l'arbitro era entrato nel suo spogliatoio”. ed altresì squalificava: o ai sensi dell'art. 14, punto 1, lett. g) C.G.S. fino al 12/11/2005, il sig. COCO GIOVANNI (Piedimonte) “perche', al 31' del secondo tempo, dopo che era stata convalidata una rete della squadra avversaria, appoggiava la mano destra sul collo dell'arbitro, stringendoglielo leggermente, proferendo ingiurie e minacce nei confronti di quest'ultimo e inferendogli una spinta che ha fatto indietreggiare di circa mezzo metro il direttore di gara, toglieva la mano dal collo dell'arbitro dopo pochi secondi grazie all'immediato intervento del portiere della propria squadra, ma persisteva negli insulti e nelle minacce verso il direttore di gara, ponendo in essere un atteggiamento aggressivo verso il direttore di gara, caratterizzato da pugni e calci sferrati a vuoto nell'intento di colpirlo, senza la possibilita' comunque di raggiungerlo poiche' trattenuto da quattro propri compagni di squadra; perche' non ottemperava immediatamente all'invito dell'arbitro ad abbandonare il recinto di gioco e per aver persistito ad insultare ed a minacciare quest'ultimo anche dall'esterno del recinto stesso per circa dieci minuti; nessuna conseguenza e' derivata all'arbitro dal predetto atto violento posto in essere dal Coco; tale sanzione e' aggravata in quanto il Coco era il capitano della propria squadra (art. 73, punto 4, delle N.O.I.F.)”. o fino al 12/04/2005, il Sig. KOBAL ALESSANDRO (Piedimonte), ai sensi dell'art. 14, punto 1, lett.g) C.G.S. “perche' al 32' del secondo tempo, dopo l'espulsione di un proprio compagno di squadra, nel mentre l'arbitro si stava dirigendo verso il centrocampo, tentava di fargli uno sgambetto da tergo, senza comunque farlo cadere a terra; per aver tentato, in tale occasione, di aggredire il direttore di gara, senza riuscirvi in quanto trattenuto da due suoi compagni di squadra e per aver proferito gravi ingiurie e minacce verso il medesimo, per non aver immediatamente ottemperato all'invito dell'arbitro a uscire dal recinto di gioco dopo l'espulsione”. o ai sensi dell'art. 14, punto 1, lett. f) C.G.S., per tre giornate effettive del sig. GOMISCEK ALBERTO (Piedimonte), “per esser stato espulso per frase ingiuriosa proferita nei confronti dell'arbitro; per aver successivamente persistito in atteggiamento ingiurioso verso il direttore di gara, per circa dieci minuti, nel mentre si trovava, dopo l'espulsione, al di fuori del recinto di gioco”. - Letto il referto di gara, il supplemento di rapporto nonché tenuto conto dell’ulteriore supplemento telefonico; - Letto il ricorso della società A.s.d. Piedimonte; - Ascoltato il sig. Nanut Daniele, in rappresentanza della medesima società giusta delega del Presidente Renato Ipavez depositata in atti, il quale ha condannato il deplorevole comportamento tenuto dai soggetti squalificati ma, nel ribadire quanto descritto nel ricorso, ha tenuto a precisare che il giudizio finale dell’arbitro è stato oltremodo gravoso e punitivo per la società. In sostanza, l’arbitro avrebbe riferito fatti in maniera alterata rispetto a quanto realmente avvenuto sul campo, aggravando le circostanze e le modalità dei fatti relativi alle espulsioni. Chiedeva quindi una congrua riduzione delle squalifiche affinché le stesse fossero adeguate all’effettiva portata dei fatti; - Rilevato, che da una attenta valutazione di tutto l’incartamento (referto arbitrale, supplementi di referto, ricorso) i provvedimenti disciplinari assunti in prima istanza nei confronti dei giocatori Gomisek Alberto, e Coco Giovanni, devono rilevarsi congrui sulla base dei fatti accaduti; - Rilevato, altresì, che, seppur ineccepibili sulla base dei documenti a sua disposizione, i provvedimenti sanzionatori del G.S. possano essere leggermente rivisti per le altre posizioni; - Valutato infatti che nessuna conseguenza fisica è derivata all’arbitro dagli accadimenti e che, nello specifico: o il tentativo di sgambetto del sig. Kobal Alessandro deve essere interpretato come un gesto di gravissima ingiuria e scherno nei confronti dell’arbitro piuttosto che come un atto di violenza, tant’è che il fatto si è svolto in maniera così plateale da parte del giocatore, da permettere all’arbitro di accorgersene e di evitare l’ostacolo allungando semplicemente il passo; o il comportamento del sig. Zucco Adriano, dirigente accompagnatore, che viene descritto nell’atto di tentare di colpire l’arbitro da circa due metri con la cartella con i numeri per l’effettuazione delle sostituzioni dei giocatori, va inserito nell’ampio contesto della minacce ed ingiurie profferite nei confronti del direttore di gara, con esclusione di qualunque violenza (o tentativo di violenza) verso quest’ultimo. Diverso sarebbe stato, infatti, il caso in cui il dirigente avesse lanciato la cartella, evidenziando così la sua volontà in tal senso. P.Q.M. In parziale accoglimento del ricorso presentato dall’A.S.D. Piedimonte, riduce al 15.03.2005 la squalifica a carico del calciatore Kobal Alessandro e al 12.05.2005 l’inibizione a carico del dirigente accompagnatore Zucco Adriano, confermando altresì le altre sanzioni comminate dal G.S.R. Ordina, in virtù del parziale accoglimento del ricorso, la restituzione della tassa reclamo.
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