COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 25 DEL 09.02.2005 GARA DEL 06/02/2005 BUIESE – REANESE

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 25 DEL 09.02.2005 GARA DEL 06/02/2005 BUIESE - REANESE Il Giudice Sportivo Regionale, - esaminato il rapporto relativo alla gara BUIESE-REANESE, valevole per il campionato di 1^ Categoria, girone "B", disputatasi a Buia in data 06.02.2005, rapporto dal quale emerge che: - a) dopo la fine della gara, una persona che non era stata ammessa nel recinto di gioco, entrava sul terreno di gioco da una porta situata dietro le panchine e si dirigeva verso l'arbitro gridando ingiurie e minacce nei confronti di quest'ultimo; dopo averlo raggiunto, tale persona appoggiava entrambe le mani sul petto del direttore di gara e gli inferiva una spinta, facendolo indietreggiare di alcuni passi; lo afferrava quindi per la divisa con entrambe le mani, all'altezza del petto, e lo strattonava con forza; bloccato a questo punto da tre dirigenti, tale persona, mentre si trovava ancora a breve distanza dall'arbitro, tentava di colpirlo con calci, senza pero' riuscire nell'intento; - b) la persona resasi responsabile degli atti violenti sopradescritti verso l'arbitro, non era stata precedentemente ammessa nel recinto di gioco e quindi non identificata da quest'ultimo ai sensi dell'art. 71 N.O.I.F., ne' era da lui conosciuta personalmente; (anche se il Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Societa' Buiese, dopo la fine della gara, a richiesta dell'arbitro, gli ha comunicato che tale persona era "l'allenatore della squadra di casa", non si ha certezza circa l'esatta identita' dello stesso in quanto non sono state fornite nella circostanza le esatte generalita' della medesima all'arbitro stesso); - c) durante buona parte del 2^ tempo i sostenitori locali proferivano frasi ingiuriose nei confronti dell'arbitro e, dopo la fine dell'incontro, il direttore di gara, mentre rientrava negli spogliatoi, veniva colpito alla tempia da un sasso (del diametro di circa 1 centimetro) lanciatogli da breve distanza (1 metro e mezzo circa) ma non violentemente, tanto che nessuna conseguenza gli derivava da tale fatto; - d) dal momento in cui e' stato strattonato dalla persona estranea entrata nel recinto di gioco dopo la fine della gara fino a quando ha lasciato l'impianto sportivo, l'arbitro e' sempre stato assistito dai dirigenti locali della Soc. Buiese, motivo per il quale nulla piu' gli e' accaduto; - P.Q.M. delibera: - 1) l'irrogazione dell'ammenda di € 500,00 (euro cinquecento/00) nei confronti della Soc. Buiese, ai sensi dell'art. 2 e dell'art. 13, punto 1, lett. b) del C.G.S.; - 2) l'inibizione fino all'8 marzo 2005 nei confronti del Sig. Nicoloso Stefano, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Soc. Buiese, ai sensi dell'art. 14, punto 1, lett. g) del C.G.S., per non aver adottato le cautele necessarie atte ad impedire che, dopo la fine della gara, una persona, che non era stata ammessa nel recinto di gioco, vi entrasse, si avvicinasse all'arbitro per spingerlo e strattonarlo; - 3) che tutti gli atti relativi alla suindicata gara vengano inviati, ai sensi dell'art. 27/2 C.G.S., all'Ufficio Indagini per l'esatta identificazione della persona introdottasi, dopo la fine della gara, nel recinto di gioco e resasi responsabile degli atti violenti verso l'arbitro e cio' ai fini dell'instaurazione di procedimento disciplinare nei suoi confronti, qualora tesserato.
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