COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 27 DEL 23.02.2005 Delibere della Commissione Disciplinare RICORSO U.S. SEVEGLIANO AVVERSO LA SQUALIFICA DELL’ALLENATORE CINELLO GIANFRANCO SINO AL 10.03.2005, COMMINATA DAL G.S.R. SUL COMUNICATO UFFICIALE DEL COMITATO REGIONALE FVG, N. 24 DEL 02.02.2005
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclnd-fvg.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 27 DEL 23.02.2005
Delibere della Commissione Disciplinare
RICORSO U.S. SEVEGLIANO AVVERSO LA SQUALIFICA DELL’ALLENATORE CINELLO GIANFRANCO SINO AL 10.03.2005, COMMINATA DAL G.S.R. SUL COMUNICATO UFFICIALE DEL COMITATO REGIONALE FVG, N. 24 DEL 02.02.2005
La COMMISSIONE,
- Esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara Capriva – Sevegliano del 30.01.2005, valida per il Campionato di Eccellenza, gir. A;
- Visto il provvedimento, pubblicato sul C.U. del Comitato Regionale FVG n.24 del 02.02.2005 con cui il G.S.R. squalificava fino al 10.03.2005 il sig. Cinello Gianfranco, allenatore della società U.S. Sevegliano “perchè, in segno di protesta, abbandonava la propria panchina con gesti irriguardosi nei confronti dell’ arbitro; al termine dell’incontro si avvicinava allo stesso proferendo ingiurie che continuavano anche mentre il direttore di gara si portava verso la propria autovettura”;
- Letto il ricorso della società U.S. Sevegliano;
- Ritenute inammissibili le richieste di audizione dei sigg.ri Mario Nobile, Luigino Sabot, Bruno Tosoratti e Renato Lizzi;
- Ascoltato l’avv. Daniele Vidal, in rappresentanza della società predetta giusta delega, depositata in atti, del ricorrente Francesco Vidal, presidente dell’U.S. Sevegliano. L’avv. Vidal, nel ribadire quanto già descritto nel ricorso, ha precisato che entrambi i guardalinee non avevano rilevato alcunché di quanto avvenuto sui loro referti, che il “gesto dell’ombrello” va inteso come gesto di rivalsa e mai quale gesto di protesta e soprattutto che le parole riferite dal Cinello all’arbitro, così come riportate sul referto, non contengono alcuna traccia di ingiuria od offesa;
- Rilevato che, come ha già avuto modo di ribadire questa Commissione, le risultanze del referto stesso devono considerarsi prova privilegiata e che, pertanto, il comportamento del sig. Gianfranco Cinello deve essere valutato alla stregua di quanto riportato dall’arbitro;
- Ritenuto, altresì, che le frasi rivolte all’arbitro dal sig. Cinello devono essere ritenute meramente irriguardose anziché ingiuriose, mancando di quella vis offensiva necessaria ad integrare la contumelia;
P.Q.M.
in parziale accoglimento del ricorso presentato dall’U.S. Sevegliano, riduce al 02.03.2005 la squalifica a carico dell’allenatore sig. Gianfranco Cinello, ed ordina, in virtù del parziale accoglimento del ricorso, la restituzione della tassa reclamo.
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