COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 28 DEL 02.03.2005 Decisioni della Commissione Tesseramenti Reclamo A.S. San Gottardo RECLAMO DELLA A.S. SAN GOTTARDO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DEL COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA LND DI SVINCOLO PER INATTIVITA’ DELLA CALCIATRICE PRESELLO NATASCIA.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 28 DEL 02.03.2005 Decisioni della Commissione Tesseramenti Reclamo A.S. San Gottardo RECLAMO DELLA A.S. SAN GOTTARDO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DEL COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA LND DI SVINCOLO PER INATTIVITA’ DELLA CALCIATRICE PRESELLO NATASCIA. Con atto inviato alla Commissione Tesseramenti in data 18 agosto 2004 il presidente della Società A.S. San Gottardo, premesso che il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia LND aveva accolto la domanda di svincolo presentata dalla calciatrice Presello Natascia per inattività ai sensi dell’art. 109 delle N.O.I.F.; che nel corso della procedura dinanzi al Comitato non vi era la prova che la Società da lui rappresentata era stata regolarmente informata; che le circostanze rappresentate dalla calciatrice non corrispondevano al vero in quanto quest’ultima aveva preso parte nella stagione sportiva 2003/2004 a sei gare; che anche le altre presunte irregolarità evidenziate dalla ricorrente erano infondate in quanto nel caso di specie il tesseramento della calciatrice era stato conforme alle disposizioni vigenti, chiedeva che la Commissione, in accoglimento del reclamo, annullasse lo svincolo della calciatrice riformando il deliberato del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia LND. Quindi acquisiti vari documenti la Commissione decideva come da verbale. Osserva Il ricorso proposto appare fondato e va pertanto accolto. Dagli atti del procedimento risulta infatti che la calciatrice in questione, nel corso della stagione sportiva 2003/2004, aveva preso parte a sei gare di cui tre di coppa regione e tre di campionato e tale circostanza risultava in modo inequivocabile dalla documentazione prodotta dalla Società. Non sussistevano quindi i requisiti previsti dall’art. 109 delle N.O.I.F. per concedere lo svincolo dal momento che tale norma prevede che possa accedere a tale istituto il calciatore che nel corso della stagione sportiva non abbia preso parte a quattro gare. Né la Commissione può prendere in considerazione le altre circostanze evidenziate tardivamente dalla calciatrice con lettera dell’11.9.2004. Con tale missiva la calciatrice comunicava infatti alla Commissione che non aveva chiesto lo svincolo per inattività ex art. 109 delle N.O.I.F ma per tesseramento irregolare in quanto all’epoca della sottoscrizione dell’atto era minore di età ed il modulo non era stato sottoscritto da entrambi i genitori. Tale ultima istanza non può essere presa in considerazione in quanto è stata introdotta irritualmente essendo la Commissione competente in prima istanza in ordine alla validità del tesseramento. Né possono in questa sede svolgersi ulteriori accertamenti sulla validità del tesseramento per la presunta mancanza del certificato medico di idoneità all’attività agonistica e su un ulteriore episodio dai contorni non molto chiari avvenuto negli spogliatoi a seguito di una gara. Il reclamo proposto va dunque accolto e va annullato il provvedimento assunto dal Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia LND che disponeva lo svincolo della calciatrice. Va disposta la restituzione della tassa reclamo. P.Q.M. La Commissione Tesseramenti, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da Andrea Montich nella sua qualità di presidente della Soc. A.S. San Gottardo avverso il provvedimento adottato dal Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia LND in data 17.7.2004, così provvede: 1. Accoglie il reclamo proposto da Andrea Montich nella sua qualità di presidente della A.S. San Gottardo ed annulla il provvedimento assunto dal Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia in data 17.7.2004; 2. Manda alla Segreteria per quanto di competenza e dispone la restituzione della tassa reclamo.
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