COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 33 DEL 06.04.2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. AMATORI CALCIO CORMOR AVVERSO REGOLARITA’ DELLA GARA: A.S. TAGLIAMENTO – U.S. AMATORI CALCIO CORMOR DEL 19.03.2005 PER PARTECIPAZIONE IRREGOLARE DEL GIOCATORE PIZZOLITTO FRANCESCO (A.S. TAGLIAMENTO).

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 33 DEL 06.04.2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. AMATORI CALCIO CORMOR AVVERSO REGOLARITA’ DELLA GARA: A.S. TAGLIAMENTO – U.S. AMATORI CALCIO CORMOR DEL 19.03.2005 PER PARTECIPAZIONE IRREGOLARE DEL GIOCATORE PIZZOLITTO FRANCESCO (A.S. TAGLIAMENTO). LA COMMISSIONE, - Esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara: A.S. Tagliamento-U.S. Amatori Calcio Cormor del 19.03.2005, valevole per il Campionato Amatori A2; - Visto il C.U. n. 23 del Comitato Provinciale di Udine datato 15.03.2005, dal quale emerge che il giocatore PIZZOLITTO Francesco (A.S. Tagliamento) risulta squalificato per una giornata effettiva di gara per “recidività in ammonizioni – IV infrazione”; - Letto il reclamo dell’U.S. Amatori Calcio Cormor, con il quale denuncia la partecipazione del suddetto calciatore alla gara in premessa; - Appurato che in effetti, il Pizzolitto è sceso in campo, subentrando ad un compagno di squadra dal 20’ del secondo tempo, nel corso della gara di Campionato immediatamente successiva (precisamente quella disputata in data 19.03.2005), alla quale non aveva titolo parteciparvi dovendo scontare la relativa squalifica. - P.Q.M. - Accoglie il reclamo presentato dall’U.S. Amatori Calcio Cormor;- Infligge all’A.S. Tagliamento la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 (Art. 12 punto 1 - Codice di Giustizia Sportiva);- Commina alla Società A.S. Tagliamento l’ammenda di € 100,00;- Squalifica il calciatore Pizzolitto Francesco (A.S. Tagliamento) per una ulteriore giornata di gara, per la partecipazione ad una gara di campionato in posizione irregolare;- Inibisce il Dirigente Accompagnatore Ufficiale dell’A.S. Tagliamento signor Cainero Paolo fino al 20.04.2005, per aver schierato in campo un giocatore squalificato;- Ordina la restituzione della tassa reclamo all’U.S. Amatori Calcio Cormor.
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