COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 33 DEL 06.04.2005 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE A CARICO DI A.C. CIVIDALESE, A.R. FINCANTIERI, S.S. JUVENTINA S.ANDREA, U.S. MARIANO, U.S. PORCIA, A.S. SANTAMARIA
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclnd-fvg.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 33 DEL 06.04.2005
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE A CARICO DI A.C. CIVIDALESE, A.R. FINCANTIERI, S.S. JUVENTINA S.ANDREA, U.S. MARIANO, U.S. PORCIA, A.S. SANTAMARIA
Il deferimento. Con raccomandata 07.12.2004, ai sensi dell’Art. 25/4 C.G.S., il Presidente del Comitato Regionale FVG deferiva al giudizio di questa Commissione Disciplinare la A.C. CIVIDALESE, A.R. FINCANTIERI, S.S. JUVENTINA S.ANDREA, U.S. MARIANO, U.S. PORCIA e la A.S. SANTAMARIA per aver partecipato al Campionato di Promozione “senza avere iscritta alcuna squadra nel Campionato Juniores Regionale o Provinciale, così come previsto dal Regolamento (c.u. n. 1 della LND)”.
Contestata la violazione con raccomandata 11.02.2005 della Commissione Disciplinare, seguiva convocazione per l’udienza del 23.02.2005.
Il dibattimento. Tutte le Società hanno fatto pervenire uno scritto difensivo e/o hanno partecipato all’udienza avanti alla Commissione Disciplinare. Tutte si sono affermate, chi più chi meno, sostanzialmente impossibilitate ad organizzare una squadra juniores per la cronica carenza di giovani interessati a praticare il giuoco del calcio. Ciò in considerazione della dispersione dei giovani sportivi che hanno la possibilità di optare per la pratica di molte altre discipline sportive; comunque per il cronico calo di natalità e la conseguente difficoltà di rinvenire un numero sufficiente di ragazzi interessati a giocare al calcio: vuoi in ragione delle dimensioni del paese, vuoi della vicinanza di altri centri sportivi più grossi, o più potenti, o più organizzati.
Le conclusioni. Tutte le Società hanno richiesto l’applicazione minima della pena o addirittura hanno chiesto alla Commissione Disciplinare la declaratoria di non punibilità per impossibilità di adempiere al precetto normativo.
La motivazione: Lette le memorie difensive e sentiti i dirigenti intervenuti, ritenuti i deferimenti evidentemente connessi, la Commissione Disciplinare ne dispone la riunione.
Il Comunicato Ufficiale n°1 della Stagione Sportiva 2004-2005 della L.N.D. dispone, tra l’altro, che “alle Società di Promozione è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato Juniores – Under 18…”; che “le Società… che non partecipano al campionato Regionale o Provinciale Juniores … verranno deferite alla competente Commissione Disciplinare per violazione delle norme di cui all’art. 1 del C.G.S.” e che “a fronte dell’inosservanza dell’obbligo predetto l’Organo Disciplinare adotterà sanzioni pecuniarie di importo variabile, fino a Euro 4.100…”.
Nel concreto, le Società deferite iscritte al campionato di Promozione possono venire suddivise in tre diverse posizioni: quelle che sono state deferite per la prima volta per il capo di incolpazione in esame (CIVIDALESE e SANTAMARIA); quelle che negli ultimi tre anni sono state deferite per la seconda volta (JUVENTINA e PORCIA); e quelle che per tutti gli ultimi tre anni sono incappate nel deferimento per lo stesso motivo (FINCANTIERI e MARIANO).
La Commissione Disciplinare ritiene che la violazione della norma sia evidente. A poco vale affermare che non ci sono giovani da tesserare: la politica federale impone a quelle Società che hanno la forza economica di affrontare il campionato di Promozione, di allestire una squadra Juniores per le nuove leve. Gli apprezzati sforzi che alcune Società hanno fatto per allestire altra attività giovanile, o per allestirla in comune con altre realtà limitrofe, non escludono la punibilità delle stesse perché la norma richiede proprio l’allestimento di una squadra Juniores – Under 18. Questa Commissione Disciplinare, pertanto, non può che accertare la violazione regolamentare e provvedere di conseguenza, almeno fino a quando la politica federale non sarà aperta premiando le altre iniziative nel settore giovanile. Non è fondata la richiesta presentata da alcune società di non punibilità per impossibilità di ottemperare al precetto federale perché la difficoltà incontrata dalle società per allestire il settore giovanile, intuitivamente non raggiunge il grado di “impossibilità”. Non può neppure essere accolta la richiesta di contenere la sanzione entro valori meramente simbolici: la Commissione Disciplinare non è organo politico ma organo di giustizia e deve applicare una sanzione che, come tale, deve essere afflittiva.
Per le Società che vengono deferite per la prima volta, ed il fenomeno, purtroppo, si è aggravato rispetto agli anni scorsi, la Commissione Disciplinare ritiene di poter disporre l’ammenda come da dispositivo, modulando la sanzione per le altre Società in ragione della reiterazione della condotta, pur tenendo nel dovuto conto le motivazioni addotte dalle singole società.
Davvero non può l’organizzazione calcistica rinunciare a cuor leggero alla forza trainante di una squadra di Promozione nei confronti dei giovani.
Per questi motivi la Commissione Disciplinare FVG
- infligge alla A.C. CIVIDALESE l’ammenda di € 800/00.
- infligge alla A.S. SANTAMARIA l’ammenda di € 800/00.
- infligge alla S.S. JUVENTINA S.ANDREA l’ammenda di € 1.200/00.
- infligge alla U.S. PORCIA l’ammenda di € 1.200/00.
- infligge alla A.R. FINCANTIERI l’ammenda di € 1.500/00.
- infligge alla U.S. MARIANO l’ammenda di € 1.500/00.
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