COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 33 DEL 06.04.2005 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE A CARICO DI S.P. AURORA BUONACQUISTO, A.C. CASSACCO, A.C. CASTIONESE, A.C. COLLOREDO DI M.A., A.S. FOGLIANO REDIPUGLIA, S.S.C. FLUMIGNANO, A.S.D. LUMIGNACCO, A.S.D. MEDEA, A.S. MEDEUZZA, A.C. PRO AVIANO, A.C. RISANESE, U.S. TARCENTINA, A.S. VILLESSE CALCIO, A.S. VIVAI COOP RAUSCEDO

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 33 DEL 06.04.2005 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE A CARICO DI S.P. AURORA BUONACQUISTO, A.C. CASSACCO, A.C. CASTIONESE, A.C. COLLOREDO DI M.A., A.S. FOGLIANO REDIPUGLIA, S.S.C. FLUMIGNANO, A.S.D. LUMIGNACCO, A.S.D. MEDEA, A.S. MEDEUZZA, A.C. PRO AVIANO, A.C. RISANESE, U.S. TARCENTINA, A.S. VILLESSE CALCIO, A.S. VIVAI COOP RAUSCEDO Il deferimento. Con raccomandata 07.12.2004, ai sensi dell’Art. 25/4 C.G.S., il Presidente del Comitato Regionale FVG deferiva al giudizio di questa Commissione Disciplinare la S.P. AURORA BUONACQUISTO, A.C. CASSACCO, A.S.D. CASTIONESE, A.C. COLLOREDO DI M.A., A.S. FOGLIANO REDIPUGLIA, S.S.C. FLUMIGNANO, A.S.D. LUMIGNACCO, A.S.D. MEDEA, A.S. MEDEUZZA, A.C. PRO AVIANO, A.C. RISANESE, U.S. TARCENTINA, A.S. VILLESSE CALCIO, A.S. VIVAI COOP RAUSCEDO per aver partecipato al Campionato di Prima Categoria “senza avere iscritta alcuna squadra al Campionato Allievi o Giovanissimi, così come previsto dal Regolamento (c.u. n. 1 della LND)”. Contestata la violazione con raccomandata 11.02.2005 della Commissione Disciplinare, seguiva convocazione per l’udienza del 23.02.2005. Il dibattimento. Quasi tutte le Società, con esclusione di S.P. AURORA BUONACQUISTO, A.S. FOGLIANO REDIPUGLIA, A.C. PRO AVIANO, A.C. RISANESE e U.S. TARCENTINA, hanno fatto pervenire uno scritto difensivo e/o hanno partecipato all’udienza avanti alla Commissione Disciplinare affermandosi tutte, chi più chi meno, sostanzialmente impossibilitate ad organizzare una squadra Giovanile Allievi o Giovanissimi , oppure, in alternativa, Juniores – Under 18, per la cronica carenza di giovani interessati a praticare il giuoco del calcio. Ciò in considerazione della dispersione dei giovani sportivi che hanno la possibilità di optare per la pratica di molte altre discipline sportive; comunque per il cronico calo di natalità e la conseguente difficoltà di rinvenire un numero sufficiente di ragazzi interessati a giocare al calcio: vuoi in ragione delle dimensioni del paese, vuoi della vicinanza di altri centri sportivi più grossi, o più potenti, o più organizzati. Le conclusioni. Tutte le Società che hanno fatto pervenire le proprie difese o che hanno esposto alla Commissione Disciplinare i propri motivi hanno richiesto l’applicazione minima della pena o addirittura hanno chiesto alla Commissione Disciplinare la non punibilità per impossibilità di adempiere al precetto normativo. La motivazione: Lette le memorie difensive e sentiti i dirigenti intervenuti, ritenuti i deferimenti evidentemente connessi, la Commissione Disciplinare ne dispone la riunione. Il Comunicato Ufficiale n°1 della Stagione Sportiva 2004-2005 della L.N.D. dispone, tra l’altro, che “alle Società di Prima Categoria è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato Giovanile Allievi o Giovanissimi, indetti dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, oppure, in alternativa, al Juniores – Under 18. L’inosservanza del predetto obbligo comporterà l’irrogazione di una sanzione pecuniaria fino a Euro 500 da parte della Commissione Disciplinare su deferimento del Presidente del Comitato Regionale. Nel concreto, le Società deferite iscritte al campionato di Prima Categoria possono venire principalmente suddivise in tre diverse posizioni: quelle che sono state deferite per la prima volta per il capo di incolpazione in esame (MEDEA, PRO AVIANO, VILLESSE); quelle che negli ultimi tre anni sono state deferite per la seconda volta (AURORA BUONACQUISTO, CASSACCO, FOGLIANO REDIPUGLIA, LUMIGNACCO, TARCENTINA); e quelle che per tutti gli ultimi tre anni sono incappate nel deferimento per lo stesso motivo (CASTIONESE, COLLOREDO, FLUMIGNANO, MEDEUZZA, RISANESE, VIVAI RAUSCEDO). La Commissione Disciplinare ritiene che la violazione della norma sia evidente per tutte le Società deferite. Poco vale affermare che non ci sono giovani da tesserare: la politica federale impone alle Società che hanno la forza economica di affrontare il campionato di Prima Categoria di allestire una squadra per le nuove leve. La norma conferisce peraltro alle Società ampia facoltà di scelta, in ragione delle molteplici realtà sociali e delle diverse esigenze delle varie Società tra l’allestimento di una squadra Juniores – Under 18, di una squadra Allievi o di una squadra Giovanissimi. Questa Commissione Disciplinare ritiene che il mancato allestimento di una squadra da iscrivere e far partecipare ad uno qualsiasi tra i tre campionati giovanili indicati, sia indice di insufficiente sensibilità verso l’attività giovanile e, pertanto, non può che accertare la violazione regolamentare e provvedere di conseguenza. Il fenomeno, purtroppo, si è aggravato rispetto agli anni scorsi e la Commissione Disciplinare deve prenderne atto e far rispettare le norme regolamentari. Ovviamente, la reiterata violazione negli ultimi anni indica cronica incapacità o disinteresse verso l’attività giovanile, così come la assoluta mancanza di giustificazione avanti alla Commissione Disciplinare esprime evidente indifferenza verso la politica dei giovani. La Commissione Disciplinare ritiene di modulare le ammende in ragione della reiterazione della violazione negli ultimi tre anni. Altresì la Commissione Disciplinare valuta negativamente l’atteggiamento dimostrato dalle Società che non si sono difese, sintomo evidente del loro disinteresse verso le nuove leve. Non può essere accolta la richiesta presentata da alcune società di contenere la sanzione entro valori meramente simbolici: la Commissione Disciplinare non è organo politico ma organo di giustizia e deve applicare una sanzione che, come tale, deve essere afflittiva. La A.S.D. CASTIONESE viene sanzionata più lievemente perché organizza insieme ad altre realtà calcistiche locali un settore giovanile sotto altra organizzazione societaria (ESPERIA 97) che permette l’allestimento di squadre che partecipano a Campionati del Settore Giovanile e Scolastico, sia “allievi” che “giovanissimi”. Per questi motivi la Commissione Disciplinare FVG - infligge alla S.P. AURORA BUONACQUISTO l’ammenda di € 350/00. - infligge alla A.C. CASSACCO l’ammenda di € 250/00. - infligge alla A.S.D. CASTIONESE l’ammenda di € 200/00. - infligge alla A.C. COLLOREDO DI M.A. l’ammenda di € 350/00. - infligge alla A.S. FOGLIANO REDIPUGLIA l’ammenda di € 350/00. - infligge alla S.S.C. FLUMIGNANO l’ammenda di € 350/00. - infligge alla A.S.D. LUMIGNACCO l’ammenda di € 250/00. - infligge alla A.S.D. MEDEA l’ammenda di € 100/00. - infligge alla A.S. MEDEUZZA l’ammenda di € 350/00. - infligge alla A.C. PRO AVIANO l’ammenda di € 250/00. - infligge alla A.C. RISANESE l’ammenda di € 450/00. - infligge alla U.S. TARCENTINA l’ammenda di € 350/00. - infligge alla A.S. VILLESSE CALCIO, l’ammenda di € 100/00. - infligge alla A.S. VIVAI COOP RAUSCEDO l’ammenda di € 350/00.
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