COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DEL 01.07.2004 pubbl. su www.figclnd-fvg.org Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. REAL IMPONZO CADUNEA AVVERSO LA SQUALIFICA DEL TESSERATO VINCENZO RADINA A TUTTO IL 23.11.04 ASSUNTA DAL G.S. DEL COMITATO DI TOLMEZZO IN ORDINE ALLA GARA REAL I.C. – TIMAUCLEULIS DEL 23.05.04, VALIDA PER IL CAMPIONATO CARNICO DI PRIMA CATEGORIA (IN C.U. COMITATO TOLMEZZO N°54 DEL 26.05.2004)

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DEL 01.07.2004 pubbl. su www.figclnd-fvg.org Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. REAL IMPONZO CADUNEA AVVERSO LA SQUALIFICA DEL TESSERATO VINCENZO RADINA A TUTTO IL 23.11.04 ASSUNTA DAL G.S. DEL COMITATO DI TOLMEZZO IN ORDINE ALLA GARA REAL I.C. - TIMAUCLEULIS DEL 23.05.04, VALIDA PER IL CAMPIONATO CARNICO DI PRIMA CATEGORIA (IN C.U. COMITATO TOLMEZZO N°54 DEL 26.05.2004) Il G.S. del Comitato di Tolmezzo, letto il referto della gara in oggetto, ha squalificato il tesserato RADINA Vincenzo sino al 23.11.04 per “aver offeso l’arbitro, nonché per averlo afferrato al volto all’altezza della mandibola procurandogli dolore, tale da costringere lo stesso a recarsi dopo la gara presso il Pronto Soccorso dell’O.C. di Tolmezzo, con successiva diagnosi di trauma distorsivo dell’articolazione temporo mandibolare destra”. Sentito il presidente della reclamante nel corso della riunione del 21.06.2004, questi, pur riconoscendo che il tesserato avesse morbidamente colpito con un buffetto il direttore di gara, escludeva che gli avesse in qualche modo usato violenza ed evidenziava come il fatto contestato fosse intervenuto al 6° minuto del secondo tempo e l’arbitro avesse potuto regolarmente completare la direzione di gara fino alla fine. La C.D. rileva che principio ineludibile di civiltà e, particolarmente, dello sport, è la salvaguardia assoluta della persona del direttore di gara, sì che nessun contatto fisico con l’arbitro è ammesso, se non finalizzato ad una civile convivenza. Rileva altresì che anche il solo “buffetto”, quale la reclamante vorrebbe far passare il fatto contestato, se manifestato con vigoria, come è accaduto nella fattispecie, può creare le conseguenze che l’arbitro ha descritto. Peraltro la reclamante non ha portato alcun elemento probatorio a suffragio della sua tesi, a dispetto dell’art. 31 C.G.S., sì che resta incontestata la descrizione fornita dall’arbitro. Se la valutazione di questa C.D. portasse a riscontrare una violenza perpetrata nei confronti dell’arbitro, ebbene, in virtù della norma di cui all’art. 32/3 C.G.S. (che, ricordiamo, recita: “L'Organo di seconda istanza, se valuta diversamente, in fatto od in diritto, le risultanze del procedimento di primo grado, riforma in tutto o in parte la decisione impugnata, decidendo nel merito, con possibilità di aggravare le sanzioni a carico dei reclamanti”), l’unica conseguenza sarebbe quella di aumentare congruamente la squalifica, riportandola a misura ben più severa. Peraltro, leggendo attentamente le risultanze istruttorie, questa C.D. ha percepito che tra l’arbitro e il calciatore incolpato ci fosse già una certa confidenza, tanto che il direttore di gara in supplemento di referto afferma (per altro fatto) di aver riconosciuto addirittura il genitore del calciatore “in quanto abitante nel mio stesso comune”. A quel punto, resta evidente come il fatto contestato al tesserato altro non sia che una vigorosa e scomposta manifestazione intimidatoria, maturata per eccessiva confidenza, non finalizzata a violenza contro l’arbitro. La manifestazione violenta, infatti, avrebbe potuto trovare sfogo in un ben diverso e più immediato gesto. Sotto quest’aspetto, anche considerando il periodo in cui si svolge il Campionato Carnico, la sanzione può confermarsi nei termini in cui già il (clemente) Giudice Sportivo ha disposto. P.Q.M. ¨ Conferma la squalifica del tesserato RADINA Vincenzo sino al 23.11.04. ¨ Dispone per l’incameramento della tassa reclamo.
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