COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DEL 01.07.2004 pubbl. su www.figclnd-fvg.org Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. MANZANESE AVVERSO LA SQUALIFICA DEL TESSERATO MARCO TREVISAN A TUTTO IL 31.10.04 ASSUNTA DAL G.S.R. IN ORDINE ALLA GARA MONFALCONE-MANZANESE DEL 16.05.04, VALIDA PER IL CAMPIONATO DI ECCELLENZA (IN C.U. N°40 DEL 19.05.2004)

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DEL 01.07.2004 pubbl. su www.figclnd-fvg.org Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. MANZANESE AVVERSO LA SQUALIFICA DEL TESSERATO MARCO TREVISAN A TUTTO IL 31.10.04 ASSUNTA DAL G.S.R. IN ORDINE ALLA GARA MONFALCONE-MANZANESE DEL 16.05.04, VALIDA PER IL CAMPIONATO DI ECCELLENZA (IN C.U. N°40 DEL 19.05.2004) Il G.S.R, letto il referto della gara in oggetto, ha squalificato il tesserato TREVISAN Marco sino al 31.10.04 per “essere stato espulso al 41° del 2° tempo perché, dopo la realizzazione di una rete da parte della squadra avversaria, profferiva gravissime ingiurie nei confronti dell’arbitro, di un suo assistente, nonché verso organi federali, bestemmiando più volte” … reiterando la condotta di plateale protesta anche con un nuovo intervento offensivo a gara finita. Il reclamo della società richiama la particolare delicatezza del frangente, trattandosi della gara di spareggio per evitare la retrocessione, conclusasi sullo 0-1 proprio in forza di quella rete segnata a quattro minuti dalla fine e tende ad escludere una serie di condotte che, però, l’arbitro ha puntualmente riportato a referto. In tale situazione vige l’art. 31/1 C.G.S., per cui la verbalizzazione del direttore di gara fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. La tesi della società, quindi, resta smentita. Peraltro, atteso che il G.S.R. ha dichiaratamente sanzionato la condotta del calciatore sino al 31.10.04 “tenuto conto della sospensione dell’attività ufficiale durante la stagione estiva”; che già a settembre l’attività ufficiale prevede la Coppa Italia; atteso altresì che la squalifica a tempo (art.14/g C.G.S.) copre tutta l’attività ufficiale (a differenza della squalifica a giornate prevista dall’art. 14/f C.G.S., che va scontata solo in quella competizione), la C.D. ritiene congruo ridurre la squalifica come da dispositivo. P.Q.M. ¨ Riduce la squalifica del tesserato TREVISAN Marco sino al 20.10.04. ¨ Dispone per la restituzione della tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it