COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 2 DEL 03.08.2004 – pubbl. su www.figclnd-fvg.org Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE DELLA ASS. CALCIO PALUZZA E DEL SIG. ADRIANO ORTOBELLI SCAFFIDI, ALLENATORE DELLA ASS. CALCIO PALUZZA.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 2 DEL 03.08.2004 - pubbl. su www.figclnd-fvg.org Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE DELLA ASS. CALCIO PALUZZA E DEL SIG. ADRIANO ORTOBELLI SCAFFIDI, ALLENATORE DELLA ASS. CALCIO PALUZZA. Il deferimento. Con raccomandata 05.07.04, ai sensi dell’Art. 25/4 C.G.S., il Presidente del Comitato Regionale FVG, su segnalazione della Sezione A.I.A di Tolmezzo, deferiva al giudizio di questa Commissione Disciplinare l’ASS. CALCIO PALUZZA ed il suo allenatore sig. Adriano ORTOBELLI SCAFFIDI, ritenendo che il contenuto dell’intervista da questi rilasciata al quotidiano “Il Gazzettino” del 22.06.04 fosse lesivo della reputazione della classe arbitrale tolmezzina. Il Presidente del Comitato chiedeva che la Commissione Disciplinare prendesse i provvedimenti ritenuti più opportuni nell’osservanza dell’Ordinamento Federale. La contestazione. Con raccomandate 16.07.04 la Commissione Disciplinare inviava al sig. Ortobelli Scaffidi e alla Società formale atto di contestazione delle seguenti infrazioni: quanto all’allenatore la violazione dell’Art. 1 punto 1 C.G.S. e violazione dell’Art. 3 punt1 1 e 4 C.G.S.; alla Società la violazione dell’Art. 2 punto 4 C.G.S. e violazione dell’Art. 3 punto 2 C.G.S.. Il dibattimento. In sede dibattimentale non erano presenti né il tesserato Ortobelli, né alcun rappresentante della Società A.C. Paluzza. La motivazione: In un trafiletto rubricato “Carnico Flash” apparso su Il Gazzettino del 22.06.04 il deferito descriveva con dichiarazioni virgolettate e mai smentite “l’ennesima serie di episodi a nostro sfavore”, e li collegava ad altri episodi accaduti in altre gare. All’incalzare del cronista, il sig. Ortobelli Scaffidi affermava che “gli arbitri della sezione di Tolmezzo, a parte due o tre, non sono all’altezza ed i più giovani vengono mandati allo sbaraglio. Il presidente Stefano Monfredo deve darsi una mossa e non rimanere solo a scaldare la sedia, perché siamo in tanti a lamentarci di questa situazione”. Secondo questa Commissione, lette nel contesto generale, le espressioni riferibili al sig. Ortobelli Scaffidi rientrano nel diritto di critica e non appaiono ingiuriose né calunniose. Rappresentano lo sfogo (per il vero) plateale di un appassionato che vorrebbe vedere in campo quale parte integrante dello spettacolo calcistico arbitri con uno standard qualitativo migliore. Peraltro, letto il riferimento specifico al presidente della Sezione AIA di Tolmezzo, va detto che tale si presenta decisamente irriguardoso perché travalica il puro concetto di libera espressione del pensiero per spingersi ad una generica, gratuita e colorita accusa di immobilismo a carico di un Dirigente Federale. Ricordando che l’art. 3 C.G.S. dispone che “Ai soggetti dell’ordinamento federale è fatto divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di altre persone o di organismi operanti nell’ambito federale”, bisogna valutare se il giudizio per cui il presidente dell’AIA di Tolmezzo sia fermo a “scaldare la sedia” anziché attivarsi per lasciare una migliore impronta sui giovani arbitri possa essere lesivo della sua reputazione. La critica al Dirigente Federale non è assoluta, in quanto l’espressione del deferito non mette minimamente in discussione l’attività organizzativa del presidente AIA di Tolmezzo ma si limita in termini forti ma non offensivi a sensibilizzarlo ad una migliore crescita dei giovani arbitri. La responsabilità della Società è solo oggettiva, in considerazione del fatto che il sig. Ortobelli Scaffidi non ne ha la rappresentanza, sì che verrà considerata in termini più morbidi e distaccati. Per questi motivi la Commissione Disciplinare FVG - commina al sig. Adriano Ortobelli Scaffidi, Allenatore, l’inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla Federazione a tutto il 31.08.2004; - infligge alla ASS. CALCIO PALUZZA per responsabilità oggettiva l’ammenda di €uro 50/00.
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