COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 2 DEL 03.08.2004 – pubbl. su www.figclnd-fvg.org Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. GAGLIANESE AVVERSO PROVVEDIMENTI DEL G.S. C.P.UDINE IN ORDINE ALLA GARA PREMARIACCO NORD-IPPLIS DEL 01.06.2004 VALIDA PER IL TORNEO DELL’AMICIZIA DI PREMARIACCO (in C.U. C.P.UDINE n° 42 del 29.06.2004).

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 2 DEL 03.08.2004 - pubbl. su www.figclnd-fvg.org Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. GAGLIANESE AVVERSO PROVVEDIMENTI DEL G.S. C.P.UDINE IN ORDINE ALLA GARA PREMARIACCO NORD-IPPLIS DEL 01.06.2004 VALIDA PER IL TORNEO DELL’AMICIZIA DI PREMARIACCO (in C.U. C.P.UDINE n° 42 del 29.06.2004). LA COMMISSIONE, - Visti gli atti ufficiali relativi alla gara giocata nell’ambito del Torneo dell’Amicizia di Premariacco il 01.06.2004, e visto il provvedimento pubblicato sul C.U. C.P. UDINE N. 42 del 29.06.2004 con cui il G.S. deliberava, tra l’altro, per quanto interessa in questa sede, di “infliggere al giocatore De Sabbata Alessio, della società Premariacco Nord ma tesserato con la società Gaglianese, la squalifica fino al 31.12.2006 “ per avere colpito l’arbitro in modo intenzionale e violento”; - Letto il reclamo dell’U.S. Gaglianese, redatto su carta non intestata, ma reso ammissibile dal timbro della Società apposto in calce, a fianco della firma del presidente, con cui la Società per cui è tesserato il calciatore De Sabbata accampa una serie di problematiche inerenti asserite tensioni di campanile e pretesi torti arbitrali subiti dalla squadra in cui al momento stava giocando il proprio calciatore, e comunque afferma che “la spinta, se c’è stata, come confermato anche da diversi giocatori presenti all’accaduto, non è stata affatto un gesto irruento ed intenzionalmente violento” e la definisce “una reazione scomposta e forse anche maldestra”; - Sentito il giorno 29.07.04 il dirigente dell’U.S. Gaglianese signor Di Giulio Lino, regolarmente delegato dal Presidente della stessa, assistito dall’Avvocato Giovanni Adami del Foro di Udine, che avevano chiesto di poter meglio esporre verbalmente alla Commissione Disciplinare le motivazioni del reclamo; L’Avv.to Adami chiedeva di poter produrre foto del campo di gioco e la dichiarazione dell’assistente (di parte) dell’arbitro, nonché precededenti giurisprudenziali, che la C.D. si riservava di valutarne l’ammissibilità con la decisione finale; la ricorrente si richiamava a quanto esposto in ricorso, chiedendo l’annullamento del provvedimento adottato dal G.S. o in subordine un sensibile ridimensionamento della squalifica del proprio giocatore, ritenuta spropositata ai fatti a lui ascritti; - Valutato dalla Commissione di non ammettere i documenti prodotti, non essendo gli stessi ammessi dal disposto di cui all’Art. 31 del C.G.S.; - Sentito nuovamente l’arbitro, che confermava integralmente il contenuto del referto di gara, in particolare ribadendo che l’azione del De Sabbata è stata quella di “averlo spintonato violentemente alla schiena con entrambe le mani a palmo aperto, che lo faceva cadere a terra con le ginocchia”; - Ritenuto, in considerazione dell’inequivocabile testo dell’art. 31 C.G.S. rubricato “Procedimenti in ordine alle infrazioni connesse allo svolgimento delle gare”, che recita, come più volte ricordato dalla C.D. nelle proprie decisioni: “I rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale ed i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”, chiaramente inammissibile il tentativo di rappresentare una verità diversa da quella rigorosamente descritta dal Direttore di Gara a referto e, così, inammissibili le prove testimoniali richieste dalla Società in questa sede di reclamo avverso le decisioni del G.S. per fatti accaduti sul campo di gioco; - Considerato, peraltro, che il fatto che il palmo delle mani del calciatore fossero aperte nel momento in cui hanno attinto il Direttore di Gara, così come precisamente descritto dallo stesso a referto, possa far ricondurre il caso entro i limiti di una protesta plateale, scoordinata e vigorosa, che ha peraltro avuto ripercussioni fisiche tangibili quali le escoriazioni al ginocchio dell’Arbitro, ma non intenzionalmente violenta; - Ritenuto, così di poter ridurre la sanzione come da dispositivo; P.Q.M. La Commissione Disciplinare: - Riduce la squalifica del calciatore della U. S. Gaglianese DE SABBATA Alessio a tutto il 31.12.2004; - Dispone la restituzione della tassa versata.
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