COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 15 DEL 12.10.2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. PALMANOVA PER LA ASSERITA POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE GALANTE LORENZO NELLA GARA DEL 24/09/2005 PRIX TOLMEZZO CARNIA – PALMANOVA

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 15 DEL 12.10.2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. PALMANOVA PER LA ASSERITA POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE GALANTE LORENZO NELLA GARA DEL 24/09/2005 PRIX TOLMEZZO CARNIA - PALMANOVA Letti gli atti ufficiali, nonché il preannuncio di reclamo avverso la regolarità della gara indicata in oggetto formulato dalla A.S.D. PALMANOVA; letto altresì il reclamo che la A.S.D. PALMANOVA ha fatto pervenire a questa C.D. il 30.09.05 affermando la posizione irregolare del calciatore Galante Lorenzo, nato il 20.05.1986 nella gara in oggetto “in quanto lo stesso colpito da squalifica non ancora scontata, vedi C.U. 40/11 dd 11.05.05”; rilevato che detto c.u. portava la squalifica per due giornate di gara del calciatore richiamato in relazione a fatti avvenuti in una gara del campionato Regionale Juniores 2004/2005 in cui il medesimo calciatore ha giocato nelle fila della ancora attuale sua società PRIX TOLMEZZO CARNIA; preso atto che la società reclamante segnala che nel corso della gara in oggetto la società tolmezzina ha schierato il calciatore Galante che, a suo dire, risultava ancora destinatario del provvedimento di squalifica; la Commissione Disciplinare, ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 42/3 C.G.S., osserva: Partendo dal dato normativo, va evidenziato come la disciplina in ambito regionale della Lega Nazionale Dilettanti e del settore per l'attività Giovanile e Scolastica preveda con norma speciale all’art. 41 C.G.S. che: “Art. 41/1. II tesserato colpito da squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare considerate ufficiali dalla Lega Nazionale Dilettanti e dal Settore per l’attività Giovanile e Scolastica della squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento”. Alla luce di tale inequivocabile disposizione, chi subisce una squalifica nel campionato Regionale Juniores deve scontarla nel campionato Regionale Juniores. Trattandosi di norma speciale dettata per il mondo dilettantistico, la normativa generale prevista dall’art. 17 attuale C.G.S. può venire in rilievo solo in via integrativa o interpretativa. Ricordiamo, però, per completezza, che l’art. 17 C.G.S., pur necessitando una riformulazione più organica per immediatezza di lettura, ribadisce ancora il principio per cui: “Art. 17/3. II calciatore colpito da squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento (questo è il principio), salvo quanto previsto nel comma 6” (deroga al principio). … Andiamo, così, a leggere il comma 6: “Art. 17/6. Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto od in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive. Nel caso in cui il calciatore colpito dalla sanzione abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, la squalifica è scontata, in deroga al comma 3, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società di appartenenza (questa è la deroga al principio), ferma la distinzione di cui all’art. 14, comma 10, nn. 1 e 3 (attenzione: questa è deroga alla deroga al principio, che distingue tra gare di campionato e gare di coppa, e che ripristina il principio generale per cui le squalifiche si pagano nella squadra in cui si militava o, meglio, nel torneo (coppa o campionato) ndr). La distinzione prevista dall’art. 14, comma 10, n. 1, ultima parte, non sussiste (e qui troviamo la deroga alla deroga che deroga al principio, per cui, nel caso specifico in cui una società non partecipi alla medesima Coppa Italia, la squalifica va scontata nella gara di campionato) nel caso che nella successiva stagione sportiva non sia possibile scontare le sanzioni nella medesima Coppa Italia in relazione alla quale sono state inflitte”. L’art. 14/10.1) prevede infatti che le sanzioni inflitte in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati Regionali si scontano nelle rispettive competizioni. A tal fine le competizioni di Coppa Italia si considerano tra loro distinte in ragione delle diverse Leghe organizzatrici delle singole manifestazioni. L’art. 14/10.3) chiude: “Le medesime sanzioni inflitte in relazione a gare diverse da quelle di Coppa Italia e delle Coppe Regioni si scontano nelle gare dell’attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia e delle Coppe Regioni”. Quest’ultimo riferimento in particolare ci conferma, ove ce ne fosse stato bisogno, che il caso specifico, posto alla attenzione di questa C.D., in cui è posto all’attenzione il rapporto tra Campionato Juniores e Campionato della prima squadra, non viene in rilievo la differenziazione di cui all’art. 14/10 C.G.S. tra Campionato e Coppa. Con il suo reclamo, la A.S.D. PALMANOVA afferma che “…sabato 17 settembre c.a. sono scese infatti contemporaneamente in campo le formazioni della Prix Tolmezzo Carnia, sia per il Campionato di Eccellenza sia per il Campionato Regionale Juniores…riteniamo pertanto che il suddetto giocatore non possa aver scontato la squalifica nella gara Juniores se nello stesso tempo e orario prendeva parte alla gara di Eccellenza”. Tale affermazione non è vera, tant’è che la gara valida per il campionato Regionale Juniores tra Prix Tolmezzo Carnia e Pagnacco si è tenuta il giorno 17 settembre, mentre la gara valida per il campionato di Eccellenza tra Capriva e Prix Tolmezzo Carnia si è svolta il 18 settembre 2005. Ma anche nel caso in cui le due gare si fossero svolte nella stessa giornata solare, anche in contemporanea, anche in tal caso l’eccezione della reclamante sarebbe comunque rimasta priva di fondamento dopo la intervenuta abrogazione del comma 13 dell’art. 17, che prevedeva che “la squalifica irrogata impedisce al tesserato di svolgere qualsiasi attività sportiva in ogni ambito federale per il periodo di squalifica, intendendosi per tale, nelle squalifiche per una o più giornate di gara, le giornate in cui disputa gare ufficiali la squadra indicata al comma 3” (ovvero la squadra in cui militava il tesserato al momento in cui ha commesso i fatti che gli sono valsi la squalifica). Con tale abrogazione, perde significato anche il riferimento al “lasso temporale”, richiamato dalla reclamante, nelle squalifiche per una o più giornate di gara. Alla luce di un tanto, pur ritenendo che il dato letterale della normativa vigente, per quanto poco lineare, in verità, sia sufficiente a dirimere la questione, la C.D. ritiene di approfondire la problematica ed affrontare più compiutamente la questione evidenziando, in particolare, come la pronuncia della Corte Federale richiamata dalla reclamante sia, in parte, irrilevante per essere stato abrogato il 13 comma dell’art. 17 C.G.S., in altra parte, invece, convinca ulteriormente questa C.D. a rigettare il reclamo presentato. La A.S.D. PALMANOVA rileva nel suo reclamo che “la Corte Federale con Comunicato n. 12 d.d. 12.01.04 esprime il parere e parla di squalifica espiata lungo il ‘lasso temporale’”. Ebbene, ricordato che la Corte Federale, tra i suoi compiti istituzionali ha quello di dare le corrette interpretazioni alle norme statutarie e regolamentari, vediamo che con la pronuncia in oggetto la C.F. era stata interessata di valutare, tra l’altro, la possibilità di utilizzare nelle gare della prima squadra il calciatore partecipante al Campionato Juniores (tanto in quota che fuori quota) che sia stato squalificato in tale competizione. Con riferimento alla triplice ipotesi di squalifica a fine campionato: a) di calciatore fuori quota; b) di calciatore originariamente in quota, che, però, nella stagione successiva non rientri più nei limiti di età fissati per la categoria Juniores; c) di calciatore partecipante originariamente al Campionato Allievi, che nella stagione successiva ecceda i limiti di età fissati per la categoria, la C.F. ha avuto responso unanime nel senso della necessità che la pena inflitta al calciatore debba essere dallo stesso effettivamente scontata nella stagione successiva, nella squadra di sua militanza, ed in gare omogenee (e, quindi, tipologicamente corrispondenti) a quelle nelle quali era maturata la condotta punita. Fermo restante il principio per cui “le norme sanzionatorie dell’ordinamento federale vanno interpretate ed applicate nel senso che producano un qualche effetto piuttosto che nessuno”, la C.F. segnalava il pericolo che si potesse consentire “alla eterogeneità delle gare della stagione successiva rispetto a quella della stagione precedente da cui trasse origine la squalifica di fungere da strumento di pratica elusione della pena e, quindi, di frustrazione delle finalità, sia afflittiva che deterrente, che la norma federale assegna al sistema sanzionatorio”. In altri termini, la C.F. non vuole che lo Juniores possa scontare la squalifica in gare diverse dal campionato in cui ha subito la sanzione. Così, solo “qualora non ricorra, per le ragioni anzidette, il carattere di omogeneità tra la gara del passato incriminata e gare attuali, la squalifica va scontata in qualunque tipo di gara disputata dalla società di attuale appartenenza del calciatore. L’unico, intuitivo limite alla operatività di tale principio, in perfetta coerenza con quanto già affermato da questa Corte (vedi Com. Uff. n.5/Cf della stagione 2000/2001), è quello della separatezza tra gare di campionato e gare di coppa: rispetto ad esse – per le ragioni analiticamente enunciate nel parere di questa Corte da ultimo citato – il criterio di effettività della pena deve ragionevolmente cedere alla logica garantista che permea di sé la pronuncia in esame, dalla quale non v’è, ne è stato prospettato, motivo di discostarsi nella presente sede”. In conclusione: solo la squalifica a tempo determinato copre tutto il “lasso temporale” per ogni tipo di competizione. Diversamente, parlando ora solo delle squalifiche per una o più giornate di gara, come per il caso di specie, si distingue come segue: se maturate in gare di Coppa fanno storia a sé e vanno scontate solo in gare di Coppa, salvo che nella stagione successiva la società (vecchia o nuova) non si iscriva al detto torneo, nel qual caso si scontano in gare di campionato; le squalifiche maturate in gare diverse dalla Coppa devono essere scontate in campionato; le squalifiche maturate in campionato devono essere scontate nello stesso campionato; le squalifiche maturate alla fine del campionato, che travalichino la durata del campionato, si trasmettono al campionato successivo e vanno scontate nello stesso campionato o in campionato a questo omogeneo (prima squadra di una società è omogeneo a prima squadra della nuova società, anche se in diversa categoria; regionale juniores è omogeneo a provinciale juniores; allievi è omogeneo a juniores), e ciò indipendentemente dall’avervi partecipato “in quota” o “fuori quota”. Così, la squalifica per due giornate inflitta al calciatore Galante nel campionato regionale juniores va scontata nel campionato regionale juniores, e non nel campionato di prima squadra. Il fatto che la gara Juniores sia stata giocata o meno nella stessa giornata della gara di Eccellenza non significa più nulla. Ne deriva che il reclamo è infondato. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo perché infondato e omologa la gara con il risultato maturato sul campo di 5-1. Dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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