COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 16 DEL 19.10.2005 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO DELL’A.S.D. ARDITA DI FORNI AVOLTRI AVVERSO I SEGUENTI PROVVEDIMENTI: 1 – SQUALIFICA PER UNA GIORNATA DEI GIOCATORI TURETTA DAVIDE E FURLANI PIERO 2 – SQUALIFICA FINO AL 28 FEBBRAIO 2006 DEL GIOCATORE TACH MATTEO 3 – SQUALIFICA FINO AL 12 NOVEMBRE 2005 DELL’ALLENATORE ALLOTTA CLAUDIO

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 16 DEL 19.10.2005 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO DELL’A.S.D. ARDITA DI FORNI AVOLTRI AVVERSO I SEGUENTI PROVVEDIMENTI: 1 – SQUALIFICA PER UNA GIORNATA DEI GIOCATORI TURETTA DAVIDE E FURLANI PIERO 2 – SQUALIFICA FINO AL 28 FEBBRAIO 2006 DEL GIOCATORE TACH MATTEO 3 – SQUALIFICA FINO AL 12 NOVEMBRE 2005 DELL’ALLENATORE ALLOTTA CLAUDIO La Commissione, - Esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara ARDITA / BORDANO del 25.09.2005, valida per il Campionato di 3^ categoria del Campionato Carnico; - Visti i provvedimenti del Giudice Sportivo, pubblicati sul C.U. n° 21 del 28 settembre 2005 del Comitato Locale di Tolmezzo; - Letto il ricorso della società A.S.D. ARDITA con il quale contesta il contenuto del rapporto arbitrale, riferito non rispondente al vero, con argomentazioni generiche e prive di pregio, seppur in parte supportate da dichiarazione di persona degna di fede, che comunque non può essere presa in considerazione, così come la richiesta di confronto con l’arbitro, attività quest’ultima riservata, se ritenuta necessaria in particolari situazioni, all’organo giudicante; - Rilevato che: - 1 - non sono impugnabili in alcuna sede i provvedimenti di squalifica dei calciatori fino a due giornate di gara (art. 41 del Codice di G. S.) - 2 e 3 - il rapporto dell’arbitro fa piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione delle gare (art. 31 del Codice di G.S.), con esclusione, come nel caso di specie, di qualsiasi altro mezzo di prova di parte, P.Q.M. respinge il ricorso proposto perché ritiene congrui i provvedimenti adottati dal G.S. del Comitato Locale di Tolmezzo e ordina l’incameramento della tassa reclamo.
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