COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 16 DEL 19.10.2005 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSI DA PARTE DELLA SOCIETÀ A.S. CANEVA AVVERSO L’INIBIZIONE DEL PROPRIO DIRIGENTE TAMBRUELLO MARIO FINO AL 27.11.2005 E DEL GIOCATORE MION ELVIS PER QUATTRO GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 16 DEL 19.10.2005 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSI DA PARTE DELLA SOCIETÀ A.S. CANEVA AVVERSO L’INIBIZIONE DEL PROPRIO DIRIGENTE TAMBRUELLO MARIO FINO AL 27.11.2005 E DEL GIOCATORE MION ELVIS PER QUATTRO GIORNATE EFFETTIVE DI GARA LA COMMISSIONE, - Esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara: A.S. CANEVA – A.S.D. CENTRO DEL MOBILE CALCIO del 25 settembre 2005, valevole per il Campionato di Prima Categoria – Girone A; - Visto il C.U. N. 13 in data 28.09.2005, dal quale si rileva che il G.S.R. ha adottato i seguenti provvedimenti disciplinari: • Inibizione fino al 27/11/2005 a svolgere ogni attività ai sensi dell’Art. 14 del C.G.S. al signor TAMBURELLO MARIO (f.f. Acc. Uff. Caneva) “perche', dopo la fine della gara, nel mentre il giocatore n. 8 della Soc. Caneva, Mion Elvis, tentava di venire a contatto con l'arbitro, si avvicinava a quest'ultimo visibilmente alterato e, con modi arroganti, lo spingeva con entrambe le mani e lo strattonava piu' volte per la divisa, non violentemente, per farlo rientrare subito negli spogliatoi, in una situazione in cui l'arbitro aveva senza dubbio bisogno di protezione, che gli poteva essere pero' assicurata (ed e' l'arbitro stesso ad asserirlo) senza mettergli le mani addosso; perche', dopo che l'arbitro era rientrato negli spogliatoi, seguiva prepotentemente lo stesso all'interno dei medesimi e proferiva nei suoi riguardi frasi irriguardose; perche', in qualita' di Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Soc. Caneva, non ha adottato le cautele necessarie atte ad impedire che alcuni sostenitori, al momento in cui l'arbitro si accingeva a lasciare il campo sportivo, penetrassero all'interno del recinto di gioco, sul marciapiede situato all'esterno degli spogliatoi, e lo insultassero; perche' anche in tale ultima circostanza spingeva l'arbitro fuori dal portone d'ingresso al campo sportivo, al fine di evitare che i predetti sostenitori lo insultassero ulteriormente.” Squalifica per QUATTRO gare effettive ai sensi dell’art. 14, punto 1, lett. f) del C.G.S. al signor MION Elvis (Caneva) “ Perche', dopo la fine della gara, proferiva frase irriguardosa nei confronti dell'arbitro; perche', a seguito della notifica dell'espulsione, inveiva nei confronti del direttore di gara urlandogli ingiurie e minacce e tentando di mettergli le mani addosso, ma non riuscendoci per l'intervento di un dirigente e di tre compagni; perche', dopo essere stato spinto a fatica nello spogliatoio da parte dei propri compagni, sferrava calci e pugni a porte e muri”; - Ricevuti in data 7.10.2005 due distinti ricorsi da parte dell’A.S. Caneva, con i quali la Società, descrivendo la propria versione dei fatti tende a ridimensionare l’accaduto, chiedendo nello stesso tempo una riduzione delle rispettive sanzioni; - Rilevato che le risultanze del referto arbitrale, peraltro integralmente confermate telefonicamente al Giudice Sportivo, contrastano completamente con le tesi difensive anzidette, e costituiscono “prova privilegata”; - Considerato che il comportamento tenuto dai due tesserati è da ritenersi grave e meritevole, pur nella diversità, di un’adeguata sanzione disciplinare; - Valutato che i provvedimenti adottati appaiono fin troppo benevoli e non passibili di alcun ridimensionamento; P.Q.M. - Respinge i due ricorsi presentati dall’A.S. Caneva, confermandone i provvedimenti, non senza ricordare che il disposto di cui all’art. 32 comma 3) del C.G.S. consente, all’occorrenza, all’Organo di Seconda istanza di aggravare le sanzioni a carico dei reclamanti; - Ordina, unificando i due ricorsi, l’incameramento della tassa reclamo.
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