COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 17 DEL 26.10.2005 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S. VILLESSE CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE DEL GIUOCATORE GERIN DAVIDE

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 17 DEL 26.10.2005 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S. VILLESSE CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE DEL GIUOCATORE GERIN DAVIDE La Commissione, - Esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara GRADESE-VILLESSE CALCIO del 2 ottobre 2005 valida per il Campionato di 1a categoria; - Visti i provvedimenti del G.S., pubblicato sul C.U. n° 14 del 5 ottobre 2005 del Comitato Regionale di Trieste; - Letto il ricorso della società A.S. VILLESSE CALCIO; - osservato che la ricorrente si dilunga nel riepilogare gli aspetti della gara a se sfavorevoli imputandoli al comportamento dell’arbitro ritenuto gravemente insufficiente sul piano tecnico e in precarie condizioni psicofisiche, lagnanze che potrebbero, eventualmente, essere sottoposte all’attenzione della Presidenza del Comitato Regionale e dell’A.I.A., il tutto con espressioni meritevoli di censura e che a nulla rilevano ai fini della presente decisione; - rilevato che nel merito del ricorso in oggetto le argomentazioni addotte appaiono di scarso pregio perché non portano a considerare inattendibile quanto riferito dall’arbitro nel suo rapporto che, si ricorda, fa piena prova di quanto avviene nel campo di gara e costituisce pertanto fonte privilegiata di giudizio; - ritenuto adeguato il provvedimento adottato dal Giudice di primo grado P.Q.M. respinge il ricorso e ordina l’incameramento della tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it