COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 17 DEL 26.10.2005 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO A.C. MONFALCONE AVVERSO I PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO REGIONALE, PUBBLICATI SUL C.U. N. 14 DEL 5 OTTOBRE 2005

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 17 DEL 26.10.2005 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO A.C. MONFALCONE AVVERSO I PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO REGIONALE, PUBBLICATI SUL C.U. N. 14 DEL 5 OTTOBRE 2005. La Commissione, - Ricevuto il ricorso dell’A.C. Monfalcone, spedito in data 11.10.2005, con il quale si chiede il totale annullamento delle decisioni assunte dal G.S.R.; - Esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara: A.C.Monfalcone - A.S.D. Muggia del 1.10.2005, valida per il Campionato Regionale “Juniores” – Girone C; - Visto il C.U. N. 14 del 5.10.2005, dal quale si rileva che il G.S.R. ha adottato a carico della Società Monfalcone i seguenti provvedimenti: a) punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; b) inibizione per 15 gg. al Dirigente Accompagnatore Ufficiale; c) ammenda di € 100, per aver impiegato, nel corso della gara cinque calciatori “fuori quota” al posto dei quattro consentiti; - Accertato dalla “distinta dei giocatori partecipanti alla gara” della Società ricorrente che in effetti, come affermato dalla stessa, nel corso della gara in esame hanno preso parte complessivamente solo i quattro “fuori quota” consentiti dalla normativa vigente; - Appurato che l’Organo giudicante in prima istanza, ha adottato l’errato provvedimento in quanto tratto in inganno da un’errata indicazione dell’anno di nascita del calciatore Chiaramonte Biagio; - Ritenuto pertanto di dover accogliere le richieste della Società, P.Q.M. - in accoglimento del ricorso presentato dall’A.C. Monfalcone, annulla il provvedimento adottato dal G.S.R., ripristinando il risultato conseguito sul campo: Monfalcone-Muggia 2-3; revoca l’inibizione a carico del signor Laurenti Luciano (Dirigente Accompagnatore Ufficiale); annulla l’ammenda di € 100 comminata; - in virtù della scarsa attenzione avuta dalla Società nel compilare la “distinta giocatori”, circostanza che ha provocato l’erroneo provvedimento, questa C.D. adotta nei confronti dell’A.C. Monfalcone il provvedimento di “ammonizione con diffida”; - ordina, infine, la restituzione della tassa reclamo.
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