COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 2 DEL 20.07.2005 Decisione del Giudice Sportivo Torneo “Le Torri D’Europa – Trofeo Coop” GARA DEL 06/07/2005 ABBIGLIAMENTO NISTRI-DK2 SERRAMENTI
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclnd-fvg.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 2 DEL 20.07.2005
Decisione del Giudice Sportivo
Torneo “Le Torri D’Europa – Trofeo Coop”
GARA DEL 06/07/2005 ABBIGLIAMENTO NISTRI-DK2 SERRAMENTI
Il G.S.R.
• Preso atto della nota dd. 08.07.2005 del Comitato Provinciale di Trieste della F.I.G.C./L.N.D. ed esaminati il rapporto dell’arbitro, il supplemento al rapporto e gli ulteriori atti allegati agli stessi e relativi alla gara suindicata, documenti dai quali emerge che:
a) al 20^ del 2^ tempo, il giocatore n. 5 della squadra DK2 Serramenti, Lakoseljac Roberto (tesserato con cartellino per l’attività ricreativa F.I.G.C./L.N.D. n. 054558, emesso il 6.6.2005), dopo essere stato espulso per frasi ingiuriose proferite nei confronti dell’arbitro a seguito di un intervento di quest’ultimo per un fallo commesso da un giocatore della propria squadra (DK2 Serramenti), si avventava da una distanza di circa cinque metri verso il direttore di gara e, dopo essere venuto a contatto con lo stesso, gli sferrava, con violenza, una ginocchiata colpendolo sulla coscia sinistra, facendolo indietreggiare di circa un metro, senza farlo cadere, pregiudicandogli comunque l’equilibrio e procurandogli immediato acuto dolore;
b) dopo la predetta azione violenta perpetrata dal Lakoseljac verso l’arbitro, quest’ultimo veniva aggredito verbalmente da distanza ravvicinata con frasi ingiuriose dai giocatori della squadra DK2 Serramenti n. 3 CORSI Sergio (tesserato con cartellino per l’attività ricreativa F.I.G.C./L.N.D. n. 054555, emesso il 6.6.2005) e n. 10 BERCE Giampaolo (tesserato con cartellino per l’attività ricreativa F.I.G.C./L.N.D. n. 054550, emesso il 21.06.2005), i quali non venivano a contatto fisico con lui soltanto per l’intervento dell’assistente di parte della predetta squadra BILOSLAVO Fulvio, il quale, in tale circostanza, pur avendo protetto il direttore di gara, non si esimeva dal pronunciare frasi irriguardose verso lo stesso;
c) dopo la realizzazione della rete segnata dalla squadra dell’Abbigliamento Nistri proprio al 22’ del 2^ tempo, successiva all’effettuazione del calcio di punizione di cui sopra, nel mentre l’arbitro si dirigeva verso il centro del campo, veniva rincorso alle spalle dal giocatore n.1 e capitano della squadra del DK2 Serramenti BABICH Alessandro (tesserato con cartellino per l’attività ricreativa F.I.G.C./L.N.D. n. 054560, emesso il 6.6.2005), il quale proferiva frasi irriguardose verso il direttore di gara;
d) dal menzionato 22’ del 2^ tempo fino alla fine dell’incontro (la gara era suddivisa in due tempi di 30 minuti ciascuno), i giocatori della squadra DK2 Serramenti n. 3 CORSI Sergio e n. 10 BERCE Giampaolo cercavano ripetutamente di farsi passare il pallone per poi scagliarlo addosso all’arbitro, tentativi mai posti in essere in quanto il direttore di gara, per evitare ulteriori pregiudizi alla sua incolumità, si manteneva defilato rispetto alle loro posizioni, frapponendosi ai giocatori della squadra avversaria dei predetti due calciatori;
e) pertanto, dal predetto 22’ del 2^ tempo, in considerazione del perdurare dell’azione intimidatoria messa in atto nei suoi confronti dai predetti giocatori della squadra del DK2 Serramenti e del dolore che avvertiva alla gamba sinistra, l’arbitro decideva di far proseguire la gara pro-forma;
f) dopo il fischio finale dell’incontro, il giocatore n. 3 della squadra DK2, CORSI Sergio, si avvicinava all’arbitro con atteggiamento provocatorio e minaccioso, appoggiando dapprima la propria spalla sulla spalla sinistra di quest’ultimo e poi la propria fronte sulla tempia sinistra del direttore di gara, premendo la propria testa su quella dell’arbitro stesso e sussurrandogli all’orecchio ingiurie e minacce; tale situazione durava 2-3 secondi e non provocava alcun danno fisico al direttore di gara;
g) dopo che tutti i giocatori erano usciti dal terreno di gioco e nel mentre l’arbitro iniziava ad avviarsi verso lo spogliatoio, lo stesso, appena fuori dal recinto di gioco, veniva nuovamente affrontato dal giocatore n. 5 della squadra DK2 Serramenti, LAKOSELJAC Roberto, il quale, visibilmente alterato, proferiva ulteriori minacce e ingiurie nei suoi confronti; veniva però fermato e trattenuto da una persona (qualificatasi come facente parte dello staff dell’organizzazione), la quale lo accompagnava verso lo spogliatoio;
h) a questo punto l’arbitro era costretto a trattenersi nell’area ubicata tra l’uscita dal terreno di gioco e l’accesso agli spogliatoi assieme al Presidente della Sezione Arbitri di Trieste, presente alla gara ed accorso a sua difesa, poiché i giocatori della squadra del DK2 Serramenti attendevano il direttore di gara appostati fuori dal loro spogliatoio ed, in particolare, il Corsi, il Berce ed il Lakoseljac, i quali persistevano altresì con le minacce e gli insulti nei suoi confronti;
i) in considerazione del perdurare della predetta situazione protrattasi per più di dieci minuti, il Presidente della Sezione Arbitri di Trieste, a voce alta, richiamava l’attenzione circa la necessità ed opportunità di chiamare i Carabinieri. A seguito di tale intenzione manifestata dal predetto Dirigente Arbitrale, i giocatori più volte citati, invitati dai compagni e dalla persona dello staff dell’organizzazione sopraindicata, rientravano negli spogliatoi, consentendo al direttore di gara di raggiungere anche lui gli spogliatoi, sempre accompagnato dal suo Presidente;
l) dopo 45 minuti, l’arbitro lasciava il campo di gioco attraverso un’uscita secondaria, senza alcun ulteriore problema, accompagnato dal suo Presidente di Sezione e dal Presidente della Società organizzatrice del Torneo, presentatosi quest’ultimo al direttore di gara soltanto in tale occasione;
m) a causa del perdurare di un forte dolore e della presenza di gonfiore, che gli causavano leggera zoppia e difficoltà nella guida dell’auto, l’arbitro decideva di recarsi al Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore, ove gli veniva applicato un bendaggio da tenere per cinque giorni e prescritta ghiaccioterapia;
• considerato che l’arbitro, dal 22^ del secondo tempo in poi, aveva deciso di continuare pro forma l’incontro, ai sensi dell’art. 64, punto 2, delle N.O.I.F., perché, a causa del dolore che avvertiva alla gamba, provocatogli dalla ginocchiata infertagli dal Lakoseljac e della situazione ambientale venutasi a creare sul terreno di gioco dopo l’espulsione del predetto giocatore, contraddistinta dal perdurare dell’azione intimidatoria messa in atto nei suoi confronti soprattutto dal Corsi e dal Berce, entrambi della squadra del DK2 Serramenti, non si sentiva più nelle condizioni psicofisiche idonee per continuare a dirigere l’incontro; per tale motivo decideva di far proseguire la gara soltanto per fini cautelativi, poiché un’eventuale sospensione della medesima avrebbe, a suo avviso, contribuito ad esasperare ulteriormente gli animi, con rischio per la sua incolumità;
• valutato che nella fattispecie in questione si era effettivamente determinata, dal 22’ del 2^ tempo in poi, una reale situazione di pericolo per l’arbitro, che lo stesso non poteva più dominare con gli ordinari provvedimenti disciplinari in suo potere per ricondurre la gara nell’alveo della regolarità, a causa del comportamento sopradescritto, tenuto dai citati giocatori del DK2 Serramenti;
• ritenuto che gli episodi sopradescritti rendevano obiettivamente impossibile la continuazione del gioco in termini sportivamente validi;
• considerati la gravità dell’azione di violenza, sleale ed antisportiva, commessa dal Lakoseljac nei confronti del direttore di gara e che non può trovare alcuna attenuante, nonché il comportamento intimidatorio, minaccioso ed ingiurioso posto in essere durante la gara dal Corsi e dal Berce verso l’arbitro stesso, e dopo la fine della medesima dal Berce, dal Lakoseljac e dal Corsi, il quale ultimo veniva con lui a contatto fisico nel modo sopradescritto ad incontro concluso;
• accertato, sulla base degli atti ufficiali in possesso, che la “DK2 Serramenti” non può che essere ritenuta oggettivamente responsabile sia dei fatti verificatisi durante la gara, a partire dal 20’ del secondo tempo in poi e che hanno impedito il regolare svolgimento della gara in questione, sia dei fatti occorsi dopo il triplice fischio dell’arbitro; e ciò anche per non aver assicurato la necessaria assistenza al direttore di gara, in violazione di quanto stabilito dall’art. 65 delle N.O.I.F. (anzi è emerso dagli atti che l’assistente di parte dell’arbitro del DK2 Serramenti, Sig. BILOSLAVO Fulvio, anche se è intervenuto a difesa del direttore di gara dopo l’espulsione del Lakoseljac ed ha impedito che il Corsi ed il Berce venissero a contatto con lo stesso, ha proferito frasi irriguardose ed ingiuriose all’indirizzo dell’arbitro stesso e, dopo la fine dell’incontro, nel mentre i giocatori del DK2 Serramenti attendevano davanti allo spogliatoio il passaggio di quest’ultimo minacciandolo ed insultandolo, non si adoperava assolutamente per stemperare i toni della contestazione);
• visti l’art. 30 delle N.O.I.F., il regolamento relativo al menzionato Torneo a carattere ricreativo “LE TORRI D’EUROPA – TROFEO COOP”, programmato a Borgo S.Sergio (Trieste) dal 7.6.2005 al 7.7.2005, nonché la nota dd. 6.6.2005 del Comitato Regionale Friuli-V.G. della F.I.G.C./L.N.D., con la quale è stato autorizzato il torneo stesso e sono state fornite le disposizioni alla Società organizzatrice anche per quel che concerne le procedure disciplinari che dovevano essere seguite in presenza di infrazioni di una certa gravità;
P.Q.M.
delibera:
1) a carico della DK2 Serramenti la punizione sportiva della perdita della gara di cui trattasi con il punteggio di 0-3, ai sensi dell’art. 12, punto 1, del C.G.S.;
2) a carico del giocatore LAKOSELJAC Roberto (DK2 Serramenti) la squalifica fino al 6 luglio 2008, ai sensi dell’art. 14, punto 1, lett. g) del C.G.S. per la sopradescritta grave azione di violenza commessa nei confronti dell’arbitro nonché per il comportamento intimidatorio, minaccioso ed ingiurioso posto in essere verso quest’ultimo dopo la fine della gara;
3) a carico del giocatore CORSI Sergio (DK2 Serramenti) la squalifica fino al 6 gennaio 2006, ai sensi dell’art. 14, punto 1, lett. g) del C.G.S., per comportamento intimidatorio, minaccioso ed ingiurioso posto in essere nei confronti dell’arbitro dal 20’ del 2^ tempo fino al termine della gara e dopo la fine della medesima, nonché per essere venuto a contatto fisico con l’arbitro stesso appoggiandogli, con atteggiamento provocatorio, la propria fronte sulla tempia di quest’ultimo;
4) a carico del giocatore BERCE Giampaolo (DK2 Serramenti) la squalifica fino al 6 novembre 2005, ai sensi dell’art. 14, punto 1, lett. g) del C.G.S., per comportamento intimidatorio, minaccioso ed ingiurioso posto in essere nei confronti dell’arbitro dal 20’ del 2^ tempo fino al termine della gara e dopo la fine della stessa;
5) a carico del giocatore BABICH Alessandro (capitano del DK2 Serramenti) la squalifica fino al
6 settembre 2005, ai sensi dell’art. 14, punto 1, lett. g) del C.G.S. per aver gridato frasi irriguardose nei riguardi dell’arbitro dopo che lo stesso aveva già subito l’azione di violenza e deciso di continuare la gara pro forma;
6) a carico del Sig. KOLENC Davide (DK2 Serramenti) l’inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. fino al 6 settembre 2005, ai sensi dell’art. 14, punto 1, lett. e) del C.G.S., in quanto in qualità di Dirigente Accompagnatore Ufficiale della squadra del DK2 Serramenti non ha attivato le cautele atte a garantire adeguata protezione ed assistenza all’arbitro durante la gara, dopo l’azione di violenza perpetrata nei confronti di quest’ultimo, e dopo la fine dell’incontro;
7) a carico del Sig. BILOSLAVO Fulvio (Assistente di parte dell’arbitro della squadra del DK2 Serramenti), l’inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. fino al 6 ottobre 2005, ai sensi dell’art. 14, punto 1, lett. e) del C.G.S., per frasi irriguardose ed ingiuriose proferite all’indirizzo dell’arbitro e per non essersi adoperato a stemperare la contestazione attuata dai giocatori della propria squadra dopo la fine della gara
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