COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 20 DEL 16.11.2005 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO DELLA SOCIETÀ C.G. STUDENTI AVVERSO DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO PROVINCIALE DI GORIZIA DI CUI AL C.U. N.7 DEL 4 OTTOBRE 2005.
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclnd-fvg.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 20 DEL 16.11.2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RICORSO DELLA SOCIETÀ C.G. STUDENTI AVVERSO DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO PROVINCIALE DI GORIZIA DI CUI AL C.U. N.7 DEL 4 OTTOBRE 2005.
La Commissione,
- Visto il C.U. N. 7 del Comitato Provinciale di Gorizia in data 4.10.2005, dal quale si rileva che: “il Giudice Sportivo Provinciale, procedendo d’ufficio, ai sensi dell’art. 24, punto 5, lett. a) del Codice di Giustizia Sportiva, sulla base dei documenti ufficiali relativi alla gara: SAN CANZIAN-C.G.S., valevole per il Campionato Provinciale “Juniores” – Girone D, disputatasi in data 1.10.2005;
- Rilevato dal rapporto dell’arbitro che la Società C.G.S. ha impiegato, nel corso della suindicata gara SEI calciatori “fuori quota”, anziché i CINQUE consentiti per il Campionato Provinciale, nati dal 1° gennaio 1985 in poi, e precisamente:
… omissis…
- Vista la disposizione pubblicata sul C.U. N.1 del 1.07.2005 PUNTI 1 2 3 (pag. 11) del Comitato Regionale F.V.G., in base al quale, al Campionato Provinciale “Juniores”, possono partecipare calciatori nati dal 01.01.1987 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età e che sarà consentito l’impiego di un massimo di cinque calciatori “fuori quota” nati dal 01.01.1985 in poi”;
- Letto il ricorso presentato dalla Società C.G.S. con il quale la Società rileva che l’arbitro ha erroneamente indicato la sostituzione avvenuta al 35’ del 2° tempo del giocatore n.9 con il giocatore n.14 Marzona Daniele (nato il 18.04.1985 e quindi da considerarsi “fuori quota”), mentre invece il posto del predetto n.9 era stato preso dal giocatore n.18 a cui corrispondeva in lista di gara il giocatore MOZZI Paolo (nato il 12.08.1988 e quindi regolarmente “in quota” normale per la categoria; ad avvalorare quanto sopra indicato, la ricorrente inviava a questa C.D. un filmato video (sia in formato DVD che VHS) e n. 3 fotografie dalle quali si rileverebbe, inconfutabilmente a detta della Società reclamante, l’errore commesso dall’arbitro; chiede, di conseguenza, l’annullamento di tutte le decisioni adottate dal G.S., in particolare la conferma del risultato conseguito sul campo, oltre all’annullamento dell’inibizione al proprio Dirigente Accompagnatore Ufficiale Patrono Mario e dell’ammenda di € 50 a carico della stessa;
- Ricordato quanto stabilito dall’Art. 31 punto A sub a3) del Codice di Giustizia Sportiva che recita testualmente: “… con le stesse modalità e termini la Società e/o il Tesserato, possono richiedere al Giudice Sportivo l’esame di filmati da loro depositati, tali da dimostrare che il tesserato medesimo non ha in alcun modo commesso il fatto di condotta violenta…”; Tale disposizione viene ribadita dal successivo sub a4), che riporta: “Le disposizioni di cui alla lettera a3) si applicano anche alle gare della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica limitatamente ai fatti di condotta violenta…”;
- Appare pertanto evidente che questa C.D. può prendere in esame esclusivamente richieste di visionare filmati che dimostrino fatti di condotta violenta commessi da soggetto diverso da quello indicato sul referto dal direttore di gara;
- Osservato in ogni caso che la Società C.G.S. non ha colpevolmente provveduto a controllare il “rapportino di fine gara”, che gli avrebbe permesso di chiarire immediatamente con l’arbitro l’errore lamentato;
- Ritenuto pertanto di non poter accogliere la richiesta del C.G.S.
P.Q.M.
Respinge il ricorso presentato dalla C.G. STUDENTI confermando le decisioni assunte dal G.S.P. e ordina l’incameramento della tassa reclamo.
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