COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 21 DEL 23.11.2005 Delibera Della Commissione Disciplinare RICORSO A.S. COLLOREDO DI MONTE ALBANO AVVERSO LA SQUALIFICA DEL PROPRIO GIOCATORE BURELLI GABRIELE COMMINATA DAL G.S. DEL COMITATO REGIONALE F.V.G. SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 15 DEL 12.10.2005

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 21 DEL 23.11.2005 Delibera Della Commissione Disciplinare RICORSO A.S. COLLOREDO DI MONTE ALBANO AVVERSO LA SQUALIFICA DEL PROPRIO GIOCATORE BURELLI GABRIELE COMMINATA DAL G.S. DEL COMITATO REGIONALE F.V.G. SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 15 DEL 12.10.2005 LA COMMISSIONE, - Esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara Colloredo di M. A. - Osoppo del 09.10.2005, valida per il Campionato di 2^ Cat, gir. B; - Visto il provvedimento, pubblicato il 12.10.2005 sul C.U. n.15 del Comitato Regionale del F.V.G., con cui il G.S. squalificava sino al 09.10.2006 il giocatore sig. Gabriele Burelli della società Colloredo di M. A. perché “dopo essere stato espulso al 45’ del primo tempo in seguito a doppia ammonizione, nel dirigersi verso gli spogliatoi passava alle spalle dell’arbitro e sputava volontariamente in direzione di quest’ultimo da una distanza di meno di un metro, attingendolo alla nuca ed alla spalla destra e rendendosi quindi responsabile di un gesto di rilevante gravità”; - Letto il ricorso della A.S. Colloredo di M. A., avverso il provvedimento disciplinare a carico del proprio giocatore, che con toni garbati, pur censurando il gesto, chiede una riduzione della squalifica inflitta al giocatore; - Ascoltati il presidente della società Colloredo di M. A. ed il giocatore squalificato; - Precisato che la condotta ascritta al giocatore è qualificabile come atto di violenza. In generale, con atto di violenza si comprende, infatti, ogni azione aggressiva esercitata con mezzi fisici o psicologici ed uno sputo costituisce, con tutta evidenza, una forma di aggressione, altamente suscettibile di produrre effetti lesivi per la persona offesa sul piano psicologico e morale. Con tale gesto, infatti, si esprime sempre una carica di disprezzo ed un intento di umiliazione in danno della persona colpita, rendendo l’azione censurabile in termini di particolare gravità. Inoltre, l’atto di sputare contro un Ufficiale di gara o altra persona è esplicitamente equiparato nella disciplina sportiva ad un atto di violenza. L’equiparazione di un simile gesto ad atti di violenza fisica deriva dalla corretta applicazione delle regole del giuoco del calcio che la prevede alla regola 12, così come confermato dalle decisioni ufficiali dell’IFAB. Tale equiparazione è già stata, inoltre, più volte affermata, in modo costante, dagli organi della giustizia sportiva (Giudice Sportivo e Commissione Disciplinare della Lega Nazionale Professionisti): si vedano, tra le altre, le decisioni relative al calciatore Zago, C.U. n. 204 del 24/11/99 e CU 217 del 3/12/99, calciatore Comotto, C.U. n. 379 del 20/6/05 e C.U. n. 4 del 13/7/05 nonché calciatore Samuel, C.U. n.31 del 22.08.2005 e C.U. n.35 del 26.08.2005; - Atteso, quindi, che, il comportamento del giocatore, nell’ambito della giustizia sportiva, deve essere sanzionato in maniera grave e potenzialmente in misura anche superiore a quanto comminato dal G.S. regionale; - Valutate, altresì, come attenuanti il comportamento immediatamente successivo alla gara della società e del giocatore che si sono scusati con l’arbitro, i provvedimenti presi dalla società nei confronti del giocatore ed il comportamento processuale delle parti, in particolar modo del giocatore, che è apparso sinceramente dispiaciuto e pentito del proprio gesto; - Ritenuto, pur contemperando i fatti contestati con le attenuati, di non poter modificare in senso ancora più favorevole la sanzione già comminata al ricorrente, considerandola congrua e sufficientemente affittiva; P.Q.M. respinge il ricorso presentato dalla A.S. Colloredo di M. A., confermando sanzione comminata dal G.S. regionale e ordina, conseguentemente, l’incameramento della tassa reclamo.
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