COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 22 DEL 30.11.2005 Delibera Della Commissione Disciplinare RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CUSSIGNACCO CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA DELL’ALLENATORE GAROFALO PATRIZIO FINO AL 24 DICEMBRE 2005 ADOTTATA DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI GORIZIA
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclnd-fvg.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 22 DEL 30.11.2005
Delibera Della Commissione Disciplinare
RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CUSSIGNACCO CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA DELL’ALLENATORE GAROFALO PATRIZIO FINO AL 24 DICEMBRE 2005 ADOTTATA DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI GORIZIA
La Commissione
- Esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara AZZURRA-CUSSIGNACCO CALCIO del 23 ottobre 2005 valida per il Campionato di 3^ categoria;
- Visto il provvedimento del G.S., pubblicato sul C.U. n° 10 del 25 ottobre 2005 del Comitato Provinciale di Gorizia
- Letto il ricorso della società A.S.D. CUSSIGNACCO CALCIO nel quale si afferma che il Garofalo si è limitato a discutere animatamente con l’arbitro senza però offenderlo e chiedendo pertanto la riduzione della squalifica
- Pur ricordando che il rapporto dell’arbitro fa piena prova su quanto avviene nel campo di gara e costituisce fonte privilegiata di giudizio, si ritiene che la valenza dell’epiteto attribuito dall’arbitro al Garofalo, sia da ritenersi riferita e circoscritta al contesto della gara e non debba essere pertanto considerato gravemente offensivo tanto quanto appare dalla motivazione della sanzione irrogata dal Giudice di 1^ grado
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso si riduce la squalifica fino al 30 novembre 2005 e si dispone la restituzione della tassa reclamo.
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