COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 23 DEL 07.12.2005 Delibera Della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. TORRE AVVERSO LA SQUALIFICA DEL PROPRIO DIRIGENTE DRIUSSI EDI FINO AL 30.06.08 (in C.U. n° 18 del 04.11.2005).

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 23 DEL 07.12.2005 Delibera Della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. TORRE AVVERSO LA SQUALIFICA DEL PROPRIO DIRIGENTE DRIUSSI EDI FINO AL 30.06.08 (in C.U. n° 18 del 04.11.2005). LA COMMISSIONE, - Visti gli atti ufficiali relativi alla gara Torre Pordenone – Tiezzese del 16.10.2005, valida per il campionato di Promozione Girone A ed il provvedimento del G.S.R. pubblicato sul C.U. n°18 del C.R. FVG del 04.11.2005; - Letto il reclamo della Società, con cui la stessa ha chiesto che la squalifica venga annullata o congruamente ridotta, negando in maniera assoluta che il proprio dirigente accompagnatore ufficiale abbia commesso i fatti violenti ascrittigli; richiamando numerosi testimoni per dare forza alla propria tesi difensiva; evidenziando asserite incongruenze tra i rapporti di gara dell’Arbitro e tra questi e quelli degli assistenti; - Sentito il Presidente della Società, il quale sostanzialmente si è richiamato alla narrativa e alle conclusioni di reclamo; - Ritenuta inammissibile in questa sede l’istanza di assumere prove testimoniali; - Valutato che dal raffronto del rapporto dell’Arbitro con quello degli assistenti di gara, ribadito dal supplemento reso dall’Arbitro al G.S.R. emerga pacificamente e coerentemente come il sig. Driussi, nella sua funzione di Dirigente Accompagnatore Ufficiale del Direttore di Gara si sia avvicinato all’Arbitro a fine gara, lo abbia insultato e spintonato lungamente; - Ritenuto che il fatto lesivo evidenziato dall’Arbitro sia consistito, nel primo rapporto, in “alcuni calci alle gambe”, mentre l’assistente verbalizzava “col piede lo colpiva ripetutamente alle gambe”; letto il chiarimento dell’Arbitro reso al G.S.R. sul punto, con cui il Direttore di gara ha precisato che il sig. Driussi “mi sferrava 3-4 calci all’altezza delle caviglie con la suola delle scarpe, causandomi dolore, ma non provocandomi escoriazioni”; - Ritenuto che tale dinamica del fatto lesivo, assolutamente deprecata e condannata, sia manifestazione violenta perché tesa ad una sopraffazione fisica del dirigente sull’Arbitro; - Rilevato peraltro che tale condotta non sia consistita in un calcio (o più calci) nel senso più naturale del termine, ma in un movimento violento meno aggressivo (così come una manata è meno aggressiva di un pugno) e che, in base a tale impostazione, non possa dirsi condotta pericolosa, neppure nelle intenzioni, per la incolumità dell’Arbitro, il quale non ha subito escoriazioni dal fatto; - Confermata la circostanza aggravante rilevata dal G.S.R. data dalla funzione di Dirigente Accompagnatore Ufficiale dell’Arbitro che il sig. Driussi, al momento, rivestiva; P.Q.M. Riduce la sanzione della squalifica a tutto il 30.06.2007 e dispone per la restituzione della tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it