COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 23 DEL 07.12.2005 Delibera Della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. LIVENTINA AVVERSO LA SQUALIFICA DEL PROPRIO TESSERATO LUCIDI LUIGI FINO AL 15.04.06 (in C.U. n° 20 del 16.11.2005).

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 23 DEL 07.12.2005 Delibera Della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. LIVENTINA AVVERSO LA SQUALIFICA DEL PROPRIO TESSERATO LUCIDI LUIGI FINO AL 15.04.06 (in C.U. n° 20 del 16.11.2005). LA COMMISSIONE, - Visti gli atti ufficiali relativi alla gara Fiume Veneto - Liventina del 13.11.2005, valida per il campionato di Prima Categoria Girone A ed il provvedimento del G.S.R. pubblicato sul C.U. n°20 del C.R. FVG del 16.11.2005; - Letto il reclamo della Società, con cui la stessa ha chiesto che la squalifica al 15.04.06 del proprio tesserato sia congruamente ridotta, evidenziando che il calciatore avrebbe lanciato il pallone verso l’Arbitro rivolgendogli le spalle, e quindi senza l’intenzione di colpirlo ed arrecargli danno; - Valutato che dal rapporto dell’Arbitro e dal supplemento da questi reso al G.S.R. emerga come il sig. Lucidi abbia raccolto il pallone con le mani e lo abbia scagliato verso l’Arbitro da breve distanza, ma non sia chiaro se lo abbia lanciato di spalle o di fronte; - Richiesto telefonicamente all’Arbitro dal Presidente f.f. di precisare la circostanza, e ricevuta conferma che il calciatore, guardando l’Arbitro di fronte, gli ha scagliato il pallone con una mano verso le gambe; - Ritenuto che il fatto sia così confermato nella sua esecuzione; - Rilevato che tale fatto assume connotati di violenza non particolarmente grave verso il Direttore di Gara, operata da un calciatore; e che il testo dell’art. 14/2bis C.G.S. dà un metro di quantificazione delle sanzioni per cui ai calciatori responsabili di condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara, commessa in occasione o durante la gara, come nel caso in oggetto, si applica come sanzione minima la squalifica per otto giornate o a tempo determinato; - Atteso che questa condotta del calciatore, per quanto assolutamente deprecata e condannata, per quanto violenta perché tesa a dare all’Arbitro un segno materiale della propria contestazione, non può considerarsi pericolosa, neppure nelle intenzioni, per la incolumità dell’Arbitro perché il calciatore ha scagliato il pallone con una mano dall’alto verso il basso, da breve distanza; - Rilevato, però, che il calciatore si è reso protagonista di un’ulteriore condotta di protesta verso l’Arbitro e di un odioso siparietto con il pubblico, potenzialmente foriero di gravi conseguenze, per fortuna non verificatesi; - Valutato alla luce delle sovraestese motivazioni, anche e soprattutto legate alla nuova formulazione dell’art. 14/2bis C.G.S., che la sanzione inflitta dal G.S.R. pare eccessiva, P.Q.M. Riduce la sanzione della squalifica a tutto il 28.02.2006 e dispone per la restituzione della tassa versata.
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