COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 25 DEL 21.12.2005 Delibera Della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. CENTRO SEDIA CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA DEL PROPRIO TESSERATO KODUA JULIUS PER CINQUE GIORNATE (in C.U. n° 22 del 30.11.2005).

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 25 DEL 21.12.2005 Delibera Della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. CENTRO SEDIA CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA DEL PROPRIO TESSERATO KODUA JULIUS PER CINQUE GIORNATE (in C.U. n° 22 del 30.11.2005). LA COMMISSIONE, - Visti gli atti ufficiali relativi alla gara Centro Sedia Calcio – Prix Tolmezzo Carnia del 26.11.2005, valida per il campionato Regionale Juniores Girone B ed il provvedimento del G.S.R. pubblicato sul C.U. n°22 del C.R. FVG del 30.11.2005; - Letto il reclamo della Società, con cui la stessa ha chiesto che la squalifica per cinque giornate effettive del proprio tesserato sia congruamente ridotta, evidenziando come il calciatore, un ragazzo di colore, sia stato oggetto di continui atteggiamenti di scherno di matrice razzista da parte del pubblico e dell’avversario, il quale addirittura nel corso della gara sarebbe giunto a colpire il sig. Kodua con un pugno allo stomaco, a sputargli in faccia e a apostrofarlo “sporco negro”, senza che l’Arbitro mai intervenisse; - Accertato che dal rapporto dell’Arbitro nulla emerge di tutto ciò; - Affermato che non sono ammissibili in questa sede le prove testimoniali che la società afferma di avere a disposizione, che potrebbero documentare l’atteggiamento razzista del pubblico e dell’avversario; - Considerato, comunque, che se anche l’arbitro avesse rilevato quelle condotte scellerate che la società afferma abbia dovuto subire il proprio tesserato, ciò comunque, per quanto interessa il calciatore Kodua, potrebbe al massimo comportare circostanza attenuante del fatto contestatogli, ma non giustificherebbe in nessun caso il pugno con cui il calciatore ha colpito al volto l’avversario facendogli sanguinare il labbro; - Rilevato che il pugno in faccia all’avversario sferrato incontestabilmente dal sig. Kodua, costituisce indubbia espressione di condotta violenta di particolare gravità, pericolosa per la incolumità dell’avversario perché indirizzata ad arrecargli un danno fisico su una parte del corpo, la bocca, particolarmente delicata, e che il sanguinamento del labbro dà ineluttabile evidenza della condotta contestata; - Ricordato che il testo dell’art. 14/2bis C.G.S. dà un metro di quantificazione delle sanzioni per cui ai calciatori responsabili di condotta violenta di particolare gravità nei confronti di calciatori o altre persone presenti, commessa in occasione o durante la gara, come nel caso in oggetto, si applica come sanzione minima la squalifica per cinque giornate o a tempo determinato; - Ritenuto che non emergano agli atti motivi validi perché il provvedimento sanzionatorio possa essere ridotto sotto il minimo edittale; P.Q.M. Conferma la sanzione della squalifica per cinque giornate e dispone per l’addebito della tassa reclamo.
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