COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 3 DEL 03.08.2005 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO A.S.D. PRO CERVIGNANO MUSCOLI AVVERSO LA SQUALIFICA DELL’ ALLENATORE COMARI MASSIMO SINO AL 31.12.2005, (COMUNICATO UFFICIALE DEL COMITATO LOCALE DI CERVIGNANO DEL FRIULI N. 39 DEL 22.06.2005
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclnd-fvg.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 3 DEL 03.08.2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RICORSO A.S.D. PRO CERVIGNANO MUSCOLI AVVERSO LA SQUALIFICA DELL’ ALLENATORE COMARI MASSIMO SINO AL 31.12.2005, (COMUNICATO UFFICIALE DEL COMITATO LOCALE DI CERVIGNANO DEL FRIULI N. 39 DEL 22.06.2005
La COMMISSIONE,
- Esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara Ruda – Pro Cervignano Muscoli del 28.05.2005, giocata ad Aiello del Friuli nell’ambito del Torneo Juniores “A.Peloi” ed i relativi allegati;
- Visto il provvedimento, pubblicato sul C.U. del Comitato Locale di Cervignano del Friuli n.39 del 22.06.2005 con cui il G.S. inibiva:
• ai sensi dell'art. 9, lett.e) del C.G.S. fino al 31/12/2005 il sig. COMARI Massimo (ASD Pro Cervignano Muscoli) “perché, alla notifica del provvedimento di allontanamento dal terreno di giuoco per continuate proteste, iniziava ad inveire vigorosamente contro l’arbitro e contro tutti usando una terminologia e un linguaggio scurrile e blasfemo, rivolgendosi anche verso il pubblico per sollecitare adesione ed approvazione per le sue esternazioni ingiuriose. Esauriti i tempi regolamentari, il sig. Comari senza avere ottenuto autorizzazione, si presentava sul terreno di giuoco per dare le disposizioni per i relativi calci di rigore, e alla fine dell’esecuzione degli stessi andava incontro all’arbitro, con comportamento ironico, per stringergli la mano”.
- Letto il ricorso della società A.s.d. Pro Cervignano Muscoli ed il relativo allegato;
- Ascoltato il sig. Comari Massimo, il quale, nel ribadire quanto descritto nel ricorso, ha precisato che il comportamento tenuto, sicuramente non consono, era dovuto alla forte tensione agonistica della gara. Chiedeva quindi una congrua riduzione delle squalifiche affinché le stesse fossero adeguate all’effettiva portata dei fatti;
- Evidenziato, che la suddetta squalifica “per sette mesi” si giustifica considerando la sospensione delle attività ufficiali durante il periodo estivo e che proprio in virtù di tale fatto la sanzione non può limitarsi ad un provvedimento meramente formale ma deve comunque avere natura afflittiva;
- Rilevato, altresì, che i comportamenti tenuti non siano giustificabili in nessuna circostanza ed ancora di meno nell’ambito dei tornei estivi organizzati dalle società in cui la tensione agonistica del campionato ufficiale non incide e che, pertanto, tali fatti necessitano di essere valutati con rigore da parte della giustizia sportiva;
- Considerato che, di questo aspetto, il G.S. ha tenuto conto nell’aggravare la sanzione dell’allenatore che avrebbe dovuto limitarsi nei propri comportamenti scorretti all’indirizzo del direttore di gara, in virtù sopratutto della giovane età dei partecipanti;
- Ritenuto, comunque, che il provvedimento sanzionatorio del G.S. possa essere leggermente rivisto;
P.Q.M.
in parzialmente accoglimento del ricorso presentato dall’A.S.D. Pro Cervignano Muscoli, riduce al 31.10.2005 la squalifica a carico dell’allenatore Comari Massimo e nel contempo ordina, in virtù del parziale accoglimento del ricorso, la restituzione della tassa reclamo ove già versata.
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