COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 31 del 08.02.2006 Delibera Della Commissione Disciplinare RICORSO SPORTING LIVENZA AMATORI CALCIO AVVERSO SQUALIFICA PROPRIO CALCIATORE POLETTO MASSIMILIANO PER QUATTRO GIORNATE EFFETTIVE DI GARA.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 31 del 08.02.2006 Delibera Della Commissione Disciplinare RICORSO SPORTING LIVENZA AMATORI CALCIO AVVERSO SQUALIFICA PROPRIO CALCIATORE POLETTO MASSIMILIANO PER QUATTRO GIORNATE EFFETTIVE DI GARA. LA COMMISSIONE, - Esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara: A.C. SPORTING LIVENZA – AFDS BRUGNERA del 14.01.2006, valevole per il Campionato Amatori; - Visto il provvedimento adottato dal G.S. del Comitato Provinciale di Pordenone, pubblicato sul C.U. N. 19 in data 17.01.2006, che squalificava il giocatore POLETTO Massimiliano (Sporting Livenza Amatori Calcio) per quattro giornate effettive di gara, perché “espulso dal terreno di gioco durante la gara, aspettava al termine dell’incontro l’arbitro che rientrava negli spogliatoi, proferendo minacce ed ingiurie nei suoi confronti e tentava di aggredirlo, evento non realizzatosi per l’intervento di compagni e dirigenti”; - Letto il ricorso della Società, con il quale la stessa denuncia uno “scambio di persona” tra il calciatore squalificato e un “sostenitore/dirigente” che, pentito, si dimostrerebbe disposto ad ammettere le proprie responsabilità; a corredo di tali affermazioni, la Società allega al ricorso le foto dei due soggetti menzionati; - Sentito telefonicamente il Direttore di gara, da parte del Presidente di questa C.D., che oltre a ritenersi assolutamente certo dell’identificazione del responsabile (nella persona del calciatore Poletto Massimiliano), ha dichiarato in ogni caso l’impossibilità, dopo circa 15 giorni dall’accaduto, ogni eventuale diverso riconoscimento; - Considerato che l’ulteriore pronunciamento da parte dell’arbitro non può che rappresentare una conferma del provvedimento adottato dal G.S. P.Q.M. - Respinge il ricorso presentato dall’Amatori Calcio Livenza e ordina, di conseguenza, l’incameramento della tassa reclamo.
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