COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 35 Del 01.03.2006 Decisione del giudice sportivo GARA DEL 26/02/2006 UDINE CALCIO FEMMINILE – MAZZONETTO GEMONA

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 35 Del 01.03.2006 Decisione del giudice sportivo GARA DEL 26/02/2006 UDINE CALCIO FEMMINILE - MAZZONETTO GEMONA Il Giudice Sportivo Regionale, • esaminato il rapporto ed il supplemento al rapporto stilati dall'arbitro e relativi alla gara UDINE CALCIO FEMMINILE-MAZZONETTO GEMONA, valevole per il Campionato di Serie "C" femminile e disputatasi ad Udine in data 26.02.2006; • preso atto dai citati atti che: a) al 33' del secondo tempo della predetta gara, con il risultato di 11-1 a favore della Soc. UDINE CALCIO FEMMINILE, dopo una decisione di natura tecnica adottata dall'arbitro, l'allenatore della Soc. MAZZONETTO GEMONA, sig. PUSCA Andrea, veniva allontanato dall'arbitro stesso per frasi ingiuriose proferite nei confronti di quest'ultimo e reiterate anche durante l'uscita dal terreno di gioco; b) in tale circostanza, l'assistente di parte dell'arbitro sig. ZILLI Pierino (Soc. Mazzonetto Gemona) proferiva frase minacciosa verso il direttore di gara e bestemmia; invitato ad uscire, lanciava contro l'arbitro, da una distanza di quattro metri, la bandierina che colpiva una giocatrice della squadra avversaria alla testa, senza recarle alcuna conseguenza; successivamente, il sig. Zilli cercava di andare verso l'arbitro stesso per aggredirlo e solo grazie all'intervento di tre giocatrici dell'Udine Calcio Femminile non riusciva in tale suo intento; c) l'allenatore della Soc. Mazzonetto Gemona, sig. Pusca Andrea, fermatosi nei pressi della porta di uscita del terreno di gioco, invitava a questo punto con insistenza le sue giocatrici ad uscire dal campo e cinque di esse lasciavano il terreno di gioco in segno di protesta nei confronti dell'arbitro; nonostante le stesse fossero state invitate dal sig. Stefanutti Dante (Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Soc. Mazzonetto Gemona) a rientrare sul terreno di gioco, non vi ottemperavano ed entravano negli spogliatoi; d) poiche' la Soc. Mazzonetto Gemona si era trovata ad aver meno di sette giocatrici in campo partecipanti al gioco, l'arbitro doveva sospendere la gara al 33' del secondo tempo; e) dopo il triplice fischio dell'arbitro, il sig. Zilli Pierino (Soc. Mazzonetto Gemona) proferiva ulteriori frasi minacciose ed ingiuriose verso lo stesso; • viste le Decisioni F.I.G.C. annesse alla Regola 3 del Giuoco del Calcio, riguardanti il numero minimo di calciatori, che prevedono che una gara non puo' essere proseguita nel caso in cui una squadra si trovi ad avere meno di sette calciatori partecipanti al gioco; • considerato che la Soc. Mazzonetto Gemona ha fatto rinunciare la propria squadra a proseguire nella disputa della suindicata gara di Campionato; • visto l'art. 53, punto 2, N.O.I.F.; P.Q.M. Delibera: a) a carico della Soc. Mazzonetto Gemona la punizione sportiva della perdita della gara UDINE CALCIO FEMMINILE-MAZZONETTO GEMONA con il risultato conseguito sul campo (11-1), in quanto piu' favorevole alla squadra avversaria rispetto allo 0-3, ai sensi dell'art. 12, punto 1 del C.G.S., e la penalizzazione di un punto in classifica, ai sensi dell'art. 13, punto 1, lett. f) del C.G.S.; b) nei confronti del sig. PUSCA Andrea (allenatore Soc. Mazzonetto Gemona), la squalifica fino al 28 aprile 2006, ai sensi dell'art. 14, punto 1, lett. g) del C.G.S. per reiterate proteste nei confronti dell'arbitro e per aver istigato le proprie calciatrici ad uscire dal terreno di gioco facendo rinunciare la propria squadra a proseguire nella disputa della gara suindicata; c) nei confronti del sig. ZILLI Pierino (Soc. Mazzonetto Gemona) l'inibizione fino al 28 febbraio 2007, ai sensi dell'art. 14, punto 1, lett. e) del C.G.S.), perche' nel mentre espletava le funzioni di assistente di parte dell'arbitro, proferiva frasi ingiuriose, minacciose e blasfeme verso quest'ultimo, lanciava contro di lui la bandierina colpendo alla testa una giocatrice avversaria (senza causarle conseguenze) e tentava di aggredire il direttore di gara senza riuscirvi grazie all'intervento di tre calciatrici della squadra avversaria; perche', dopo la sospensione della gara, persisteva con frasi ingiuriose verso l'arbitro
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it