COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 37 Del 15.03.2006 Delibera Della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE del 10.01.2006 a carico di: 1) Renato Nardone (Dirigente, ASD Donatello), 2) Massimiliano Gavazza (Giocatore ASD Virtus Manzanese), 3) A.S.D Donatello. Il deferimento.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 37 Del 15.03.2006 Delibera Della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE del 10.01.2006 a carico di: 1) Renato Nardone (Dirigente, ASD Donatello), 2) Massimiliano Gavazza (Giocatore ASD Virtus Manzanese), 3) A.S.D Donatello. Il deferimento. Con provvedimento del 10.01.2006 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare (di seguito: “C.D.”), ai sensi degli artt. 28, 4° comma, lett. b) del vigente Codice di Giustizia Sportiva (di seguito: “C.G.S.”), i soggetti indicati in rubrica per rispondere: a) i primi 2, delle violazioni di cui all’art.1, comma 1, C.G.S.; b) la società, per violazione dell’art. 2, comma 4, C.G.S. per responsabilità oggettiva in relazione ai fatti specificamente addebitati al proprio dirigente ed al proprio giocatore. L’attività di indagine effettuata dal Collaboratore dell’Ufficio Indagini è partita dalla denuncia d.d. 24.05.2005, inviata dall’allora Presidente dell’A.S.D. Virtus Manzanese (oggi A.S.D. Virtus Corno) al Presidente del C.R. FVG – S.G.S. In tale nota si evidenziava il comportamento antisportivo tenuto dalla società ASD Donatello e da un suo dirigente, asseritamente consistente nel contattare e convincere giovani calciatori dell’ASD Virtus Manzanese a tesserarsi con l’ASD Donatello. La Procura Federale, sulla base dell’attività svolta dall’Ufficio Indagini, in merito alla posizione dei deferiti, rileva che “il sig. Nardone dirigente dell’ASD Donatello, ha ripetutamente contattato giovani calciatori tesserati dell’ASD Virtus Manzanese,…, al fine di acquisirne la disponibilità al tesseramento per l’ASD Donatello e per aver permesso al calciatore Massimiliano Gavazza, tesserato all’epoca dei fatti per l’ASD Virtus Manzanese e nella corrente stagione per l’ASD Donatello, la partecipazione a sedute di allenamento con la società ASD Donatello nel mese di maggio 2005, senza aver acquisito preventivamente il necessario nulla osta della società di appartenenza”. Le memorie difensive Il sig. Renato Nardone ha depositato memoria difensiva ed i relativi allegati direttamente all’udienza del 16.02.2006 mentre il sig. Gavazza Massimiliano ha fatto pervenire al C.R. FVG - LND di Trieste, dichiarazioni a propria difesa in data 07.02.2006. Elemento sostanzialmente comune alle difese è la mancanza di una qualunque violazione delle norme indicate nel deferimento. Il dibattimento Alla riunione del 16.02.2006 sono comparsi al cospetto della Commissione Disciplinare per la Procura Federale il dott. Salvatore Sciuto, nonché, personalmente, il sig. Renato Nardone in nome proprio ed in rappresentanza della società ASD Donatello, giusta delega in atti. Non si è presentato il sig. Gavazza Massimiliano. Il sostituto Procuratore Federale, con una breve requisitoria, ha compiutamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le richieste, di cui infra. Successivamente ha esposto le proprie difese il sig Nardone. Le richieste della Procura Federale Dichiarazione di responsabilità degli incolpati e applicazione delle seguenti sanzioni: Renato Nardone, quale dirigente della A.S.D. Donatello, in relazione al capo di incolpazione in motivazione sub a): inibizione mesi sei; Massimiliano Gavazza, giocatore tesserato per la A.S.D. Donatello, in relazione al capo di incolpazione in motivazione sub a): inibizione mesi uno; A.S.D. Donatello, associata al Settore Giovanile e Scolastico, C.R. Friuli Venezia Giulia, in relazione al fatto elencato in motivazione sub b): ammenda €. 300,00=; Le richieste delle difese Il sig. Nardone, per sé e per la società A.S.D. Donatello, ha chiesto una pronuncia di proscioglimento. I motivi della decisione A seguito dell’esame dettagliato della corposa documentazione prodotta dall’Ufficio Indagini ed allegata al deferimento della Procura Federale, la Commissione ha preso atto che due sono gli aspetti da affrontare in relazione al deferimento in oggetto. Il primo attiene alle presunte pressioni psicologiche esercitate dal Nardone sui giocatori della ASD Virtus Manzanese, affinché questi si trasferissero presso l’ASD Donatello. Il secondo riguarda, invece, la partecipazione del giocatore Gavazza agli allenamenti presso l’ASD Donatello, in assenza del nulla osta della sua società di appartenenza. Riguardo il primo punto si rileva come lo stesso Ufficio Indagini, nelle conclusioni, indichi come manifestamente infondata la presenza di “indebite pressioni asseritamente esercitate sui giovani tesserati della Virtus Manzanese al fine di stimolarne il trasferimento” presso altra società. Ciò come diretta conseguenza del fatto che nessuna delle dichiarazioni ha saputo indicare elementi utili a supportare l’accusa mossa nei confronti della società oggi deferita. Anzi l’impressione che traspare dalle carte è di segno completamente opposto. Per tale motivo si rigetta in toto il deferimento nella parte in cui riferisce dell’esercizio di indebite pressioni sui giocatori della ASD Virtus Manzanese. Per quanto riguarda il secondo punto, si osserva come le dichiarazioni rese all’Ufficio Indagini abbiano, nel caso de quo, uno scarso (se non nullo) valore probatorio. Molte delle dichiarazioni riportano, infatti, circostanze riferite da terzi e non supportate da validi elementi di riscontro. Ci si riferisce, ad esempio, alla testimonianza resa dal giovane giocatore Piani Morgan. Egli afferma di aver visto il Gavazza presso la struttura del Donatello ma non riferisce mai quando ciò è avvenuto, se non in maniera vaga (“in occasione dei miei allenamenti”). Sul fatto si precisa che i fatti contestati riguarderebbero il mese di maggio 2005 mentre il campionato Giovanissimi Sperimentali, in cui milita il Piani, è terminato il 17.04.2005. Non si spiegherebbe pertanto come abbia fatto quest’ultimo a vedere il Gavazza in occasione di suoi allenamenti. Non solo ma l’episodio in discorso emergerebbe solo dalla testimonianza del Presidente dell’ASD Virtus Manzanese, in cui lo stesso comunica fatti riferitigli dalla segretaria della medesima società. A loro volta, le affermazioni di quest’ultima sarebbero de relato, apparentemente riportategli dal padre del Gavazza. Tali affermazioni, quindi, di per sé non possono assumere alcun valore probatorio ed in assenza di riscontri oggettivi risultano infondate. Il Gavazza, interrogato sul punto, ha dichiarato che nel mese di maggio (anche qui in un momento imprecisato) si sarebbe recato presso il campo del Donatello per assistere agli allenamenti, senza mai prenderne parte attiva. A questi ultimi avrebbe partecipato attivamente solo in seguito, dopo aver ottenuto il nulla osta. Un tanto sarebbe confermato anche dal Nardone. Non vi sono, pertanto, tra gli atti in possesso di questa C.D., dichiarazioni che smentiscano, anche in parte, le affermazioni del Gavazza e del Nardone. A ciò deve poi essere aggiunto l’importante aspetto del nulla osta rilasciato al giocatore Gavazza da parte dell’ASD Virtus Manzanese (all. n. 8, Uff. Indagini). Il rilascio del nulla osta è fatto certo. Sia il presidente, sia il dirigente responsabile del settore giovanile del’ASD Virtus Manzanese ne confermano il rilascio a mani del genitore del Gavazza (all.ti n.5 e n.11, Uff. Indagini). Circostanza, invece, assolutamente non acclarata è il momento in cui tale autorizzazione è stata rilasciata anche perché detto “nulla osta” è privo di data. Si sa solo che è stato rilasciato per la partecipazione del giocatore ad un torneo nel mese di giugno 2005, organizzato dall’ASD Donatello. In sintesi, ancorché il Gavazza abbia partecipato a degli allenamenti presso l’ASD Donatello, non è stato provato il momento in cui questi sarebbero avvenuti ovvero se gli stessi siano avvenuti prima del rilascio del nulla osta. Per gli stessi motivi non risulta altresì, provato se e come il Nardone avrebbe permesso al Gavazza di partecipare agli allenamenti in assenza del suddetto nulla osta. In assenza di tali prove si ritiene che non possano essere smentite le dichiarazioni rilasciate dagli odierni deferiti e che pertanto non possono essere accolte le tesi della Procura Federale. Le singole posizioni NARDONE Renato, dirigente A.S.D. Donatello, è incolpato (lett. a) della violazione di cui all’art.1, comma 1, C.G.S. Nello specifico avrebbe ripetutamente contattato giovani calciatori tesserati dell’ASD Virtus Manzanese al fine di acquisirne la disponibilità al tesseramento per l’ASD Donatello nonché avrebbe permesso al calciatore Massimiliano Gavazza, tesserato all’epoca dei fatti per l’ASD Virtus Manzanese, la partecipazione a sedute di allenamento con la società ASD Donatello nel mese di maggio 2005, senza aver acquisito preventivamente il necessario nulla osta della società di appartenenza. Per quanto affermato in motivazione lo stesso risulta non imputabile delle presunte pressioni esercitate su giocatori della ASD Virtus Manzanese, fatto escluso anche dall’Ufficio Indagini. Inoltre quanto all’aver permesso al giocatore Gavazza di aver partecipato ad allenamenti in assenza del nulla osta, la Procura Federale non ha saputo provare né i tempi, né le modalità di svolgimento del presunto comportamento tenuto in violazione delle norme federali. GAVAZZA Massimiliano, giocatore tesserato per la A.S.D. Donatello, è incolpato (lett. a) della violazione di cui all’art.1, comma 1, C.G.S. Nello specifico, nel mese di maggio 2005, avrebbe partecipato a sedute di allenamento con la società ASD Donatello, senza aver acquisito preventivamente il necessario nulla osta della società di appartenenza. La posizione del Gavazza è con tutta evidenza strettamente legata a quella del precedente incolpato Nardone ed anche in questo caso può essere esclusa la violazione della normativa federale, poiché allo stato degli atti non è possibile stabilire né quando siano avvenuti gli allenamenti, né quando è stato rilasciato il nulla osta. A.S.D. DONATELLO, associata al Settore Giovanile e Scolastico, C.R. Friuli Venezia Giulia, è incolpata (lett. b) per responsabilità oggettiva relativamente ai fatti specificamente addebitati nel deferimento al dirigente sig. Nardone ed al giocatore sig. Gavazza. Esclusa la violazione di norma federale da parte del sig. Nardone e del sig. Gavazza, si esclude anche la violazione dell’art. 2, comma 4, C.G.S. da parte della società Donatello. Il dispositivo P.Q.M. la Commissione Disciplinare Regionale del Comitato FVG • proscioglie dai capi di incolpazione loro ascritti: il sig. Renato Nardone, perché il fatto non sussiste; il sig. Massimiliano Gavazza, perché il fatto non sussiste; la società A.S.D. Donatello, perché il fatto non sussiste.
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