COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 40 Del 05.04.2006 Delibera Della Commissione Disciplinare RICORSO A.R. FINCANTIERI AVVERSO SQUALIFICA PROPRIO CALCIATORE BOZIC IGOR PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclnd-fvg.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 40 Del 05.04.2006
Delibera Della Commissione Disciplinare
RICORSO A.R. FINCANTIERI AVVERSO SQUALIFICA PROPRIO CALCIATORE BOZIC IGOR PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
La COMMISSIONE,
- Visto il ricorso presentato in data 21.03.2006 da parte dell’A.R. Fincantieri, avverso la squalifica del proprio calciatore BOZIC Igor per TRE giornate di gara;
- Esaminati gli atti ufficiali e la delibera del G.S.R. pubblicata sul C.U. n. 37 in data 15.03.2006;
- Valutato che la richiesta avanzata dalla ricorrente di riduzione della squalifica può trovare parziale accoglimento, considerato che la condotta del calciatore meriti una sanzione più contenuta.
P.Q.M.
- Riduce a DUE le giornate di squalifica a carico del menzionato calciatore e dispone la restituzione della tassa reclamo all’A.R. Fincantieri.
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