COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 40 Del 05.04.2006 Delibera Della Commissione Disciplinare RICORSO A.S.D. UNION 91 SU VALIDITÀ DELLA GARA DEL CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES A.S.D. COMUNALE CALCIO FAEDIS-A.S.D. UNION 91 DEL 15.03.2006 PER PARTECIPAZIONE IRREGOLARE DI UN CALCIATORE DELLA SQUADRA AVVERSARIA

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 40 Del 05.04.2006 Delibera Della Commissione Disciplinare RICORSO A.S.D. UNION 91 SU VALIDITÀ DELLA GARA DEL CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES A.S.D. COMUNALE CALCIO FAEDIS-A.S.D. UNION 91 DEL 15.03.2006 PER PARTECIPAZIONE IRREGOLARE DI UN CALCIATORE DELLA SQUADRA AVVERSARIA La COMMISSIONE, - Esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara in premessa; - Letto il ricorso dell’A.S.D. UNION 91 con il quale denuncia l’irregolare impiego nel corso della gara stessa, da parte dell’A.S.D. Comunale Calcio Faedis del calciatore CRISCUOLO Simone, risultante squalificato per una giornata di gara per “recidività in ammonizioni” (provvedimento pubblicato sul C.U. N. 36 del C.R. in data 08.03.2006); - Constatato che, successivamente la pubblicazione del suddetto Comunicato Ufficiale la prima gara del Campionato Regionale Juniores disputata dall’A.S.D. Comunale Calcio Faedis risulta essere quella effettuata in data 15.03.2006, nella quale risulta sceso in campo il calciatore Criscuolo Simone, che non aveva titolo di parteciparvi in quanto squalificato; - Visto quanto disposto dagli Artt. 17 comma 3) e 41 comma 2) del Codice di Giustizia Sportiva; decide - Di accogliere il ricorso presentato dall’A.S.D. UNION 91; - Di infliggere alla Società A.S.D. COMUNALE CALCIO FAEDIS la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 (Art. 12, punti 1 e 5 del C.G.S.), oltre all’ammenda di € 150,00.-: - Di squalificare il calciatore CRISCUOLO Simone per una ulteriore giornata di gara; - Di inibire il f.f. Acc. Uff. della Società A.S.D. Comunale Calcio Faedis signor Bertossi Paolo fino al 20/04/2006 per aver schierato in campo un giocatore squalificato; - Di ordinare, in virtù dell’accogliamento del ricorso, la restituzione della tassa reclamo.
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