COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 41 Del 12.04.2006 Delibera Della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte della Procura Federale – dei sigg. Fabrizio ALESSIO (calciatore), Attilio CONTIN (massaggiatore) e Nadi COMORETTO (segretario) della Società A.S.D. BUIESE ai sensi dell’art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per aver contravvenuto ai principi di lealtà e probità sportiva la Società A.S.D. BUIESE ai sensi dell’art. 2 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva per responsabilità oggettiva

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 41 Del 12.04.2006 Delibera Della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte della Procura Federale - dei sigg. Fabrizio ALESSIO (calciatore), Attilio CONTIN (massaggiatore) e Nadi COMORETTO (segretario) della Società A.S.D. BUIESE ai sensi dell’art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per aver contravvenuto ai principi di lealtà e probità sportiva la Società A.S.D. BUIESE ai sensi dell’art. 2 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva per responsabilità oggettiva Le indagini Il deferimento ha avuto origine dalle indagini svolte in occasione del deferimento del sig. Patrik NICOLOSO resosi responsabile dell’aggressione dell’arbitro in occasione della gara BUIESE-REANESE del 6 febbraio 2005 valevole per il campionato di 1^ categoria (vedasi C.U. n° 10 del 14.09.2005 del Comitato Regionale). I succitati, interrogati nel corso di quelle indagini avevano tenuto un comportamento reticente e omissivo rilasciando “…dichiarazioni che non trovavano alcun elemento di riscontro, offrendo elementi di contraddizione ed essendo smentite dalle verbalizzazioni di altri tesserati.” In particolare avevano negato di aver riconosciuto nel Nicoloso l’aggressore dell’arbitro malgrado questa indicazione, seppur indiretta e senza indicazione nominativa, fosse stata fornita da altre persone presenti, tesserati della stessa società e non. Il dibattimento Avanti la Commissione sono comparsi: - il rappresentante della Procura, dott. Salvatore SCIUTO, che dopo aver brevemente illustrato i capi di accusa e le singole posizioni ha chiesto la squalifica per una settimana dell’ALESSIO Fabrizio, l’inibizione per due mesi del CONTIN Attilio e del COMORETTO Nadi, l’ammenda di € 200,00 a carico della Società ASD BUIESE. - l’ALESSIO Fabrizio, assistito dall’avv. Federico PLAINO, e il sig. NICOLOSO Stefano, Presidente della Società ASD Buiese; entrambi hanno fatto ammenda e ammesso gli addebiti loro elevati motivando i comportamenti tenuti con l’opportunità del momento. Il CONTIN e il COMORETTO non sono comparsi e non hanno giustificato la loro assenza che il Nicoloso ha attribuito a motivi personali. Le motivazioni della decisione Le ammissioni di colpevolezza dei deferiti non consentono dubbi sulla fondatezza degli addebiti e le richieste della Procura appaiono condivisibili per cui questa Commissione decide - di squalificare fino a tutto il 27/04/2006 il sig. ALESSIO Fabrizio (tenuto conto della sospensione del Campionato per le festività pasquali) - di inibire fino a tutto il 13/06/2006 il sig. CONTIN Attilio e il sig. COMORETTO Nadi - di comminare l'ammenda di € 200,00 a carico della società ASD BUIESE
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