COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 41 Del 12.04.2006 Delibera Della Commissione Disciplinare RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. UNIONE CALCIO 3 STELLE AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO REGIONALE IN RELAZIONE ALLA REGOLARITÀ DELLA GARA MORSANO – UNIONE CALCIO 3 STELLE DEL 26 FEBBRAIO 2006 VALEVOLE PER IL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 41 Del 12.04.2006 Delibera Della Commissione Disciplinare RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. UNIONE CALCIO 3 STELLE AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO REGIONALE IN RELAZIONE ALLA REGOLARITÀ DELLA GARA MORSANO – UNIONE CALCIO 3 STELLE DEL 26 FEBBRAIO 2006 VALEVOLE PER IL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA. La succitata Società ha proposto ricorso avverso la decisione del Giudice di primo grado che aveva omologato il risultato della gara dichiarando inammissibile il reclamo avverso la regolarità dell’incontro, con riferimento all’art. 24, comma 3, del C.G.S., perché vertente su fatti che investono decisioni di natura tecnica devolute all’esclusiva discrezionalità dell’arbitro, a sensi della regola del giuoco n° 5. La ricorrente aveva affermato che l’arbitro aveva commesso un cosi detto “errore tecnico” perché aveva convalidato una rete in favore della quadra avversaria (Morsano), segnata dal giocatore che, dopo aver battuto un calcio di rigore, colpiva nuovamente il pallone, che era stato respinto dal palo, senza che alcun altro calciatore lo toccasse, contravvenendo così a quanto previsto dalla regola del giuoco n° 8. Sebbene dagli atti arbitrali nulla emerga a questo riguardo, questa Commissione interpellava l’arbitro che, nel confermare quanto riportato nel rapporto di gara, precisava di non aver rilevato nulla di irregolare in occasione dell’esecuzione del calcio di rigore e di aver ritenuto che la ribattuta in rete del pallone respinto dal palo sia avvenuta da parte di uno degli altri (molti) giocatori entrati in area. Ricordato che il rapporto arbitrale costituisce fonte privilegiata di giudizio, questa Commissione ritiene di condividere l’operato del Giudice di primo grado e pertanto decide di respingere il ricorso - di incamerare la tassa reclamo.
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