COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 42 Del 20.04.2006 Delibera Della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti del Sig. Danillo AVIAN, all’epoca dei fatti presidente della società A.S.D. CASTIONESE e della A.S.D. CASTIONESE

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 42 Del 20.04.2006 Delibera Della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti del Sig. Danillo AVIAN, all’epoca dei fatti presidente della società A.S.D. CASTIONESE e della A.S.D. CASTIONESE Il deferimento. Con raccomandata 26.01.06, ai sensi dell’Art. 28/4 lett. b C.G.S., il Procuratore Federale deferiva al giudizio di questa Commissione Disciplinare il sig. Danillo AVIAN e la società A.S.D. CASTIONESE per rispondere: il primo, della violazione di cui all’art. 1 comma 1 del C.G.S. per aver aggredito l’arbitro della partita CASTIONESE – CASSACCO disputatasi il 09.01.05 a Castions di Strada; la società, della violazione di cui all’Art. 2 commi 3 e 4 C.G.S. per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio presidente. La convocazione. Con raccomandata 10.03.06 il Presidente della Commissione Disciplinare notificava al Presidente deferito, alla Società deferita ed alla Procura Federale il formale avviso di convocazione per la trattazione del giudizio per la riunione del 30.03.06. Il dibattimento. All’udienza del 30.03.06, era presente la Procura Federale in persona del Sig. Sostituto Procuratore Federale dott. Salvatore Sciuto, mentre la Società era rappresentata da un dirigente privo di delega; la C.D. non ha così potuto ammetterla alla discussione. Non si è presentato l’incolpato Avian, pur ritualmente convocato che, peraltro, ha informalmente fatto sapere di aver dato le dimissioni da presidente della società e di non essere più tesserato. Le conclusioni: Il Sostituto Procuratore Federale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alle sanzioni come segue: quanto al sig. Avian Danillo ai sensi dell’art. 14 lett. e) C.G.S.: inibizione di anni 4; quanto alla società ai sensi dell’art. 13 lett. b) C.G.S.: ammenda di €uro 500,00; La motivazione: L’arbitro aveva già segnalato a referto il fatto dell’aggressione subita nell’immediatezza del dopo gara, nell’area antistante gli spogliatoi, sì che il G.S.R., pronunciandosi sul punto in c.u. 21 dell’11.01.05, ritenuta la responsabilità oggettiva della Società ai sensi dell’art. 2 del C.G.S. per il fatto di un estraneo suo sostenitore, la ha sanzionata con la squalifica del campo per due giornate di gara e con una ammenda di €uro 250/00; con lo stesso provvedimento ha inibito l’accompagnatore ufficiale. Successivamente, con nota del 14.01.05, il Presidente del C.R. FVG della LND ha investito gli Organi Federali in ordine al fatto, chiedendo all’Ufficio Indagini di svolgere gli opportuni accertamenti ai fini di addivenire alla identificazione del responsabile. Quanto alla Società: Nell’ordinamento calcistico, come è noto, le società possono essere chiamate a rispondere a titolo di responsabilità diretta, presunta ed oggettiva. Le società rispondono direttamente dell’operato di chi le rappresenta ai sensi dei regolamenti federali; sono presunte responsabili sino a prova contraria degli illeciti sportivi a loro vantaggio, che risultino commessi da persone ad esse estranee; sono infine chiamate a rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, dell’operato e del comportamento delle persone comunque addette a servizi della Società e dei propri sostenitori. Per quanto qui interessa, alla responsabilità diretta sono riferibili i normali principi in tema di rappresentanza e di organi rappresentativi. La responsabilità oggettiva, invece, trova ingresso nell’ottica della particolare autonomia dell’ordinamento sportivo e delle sue finalità, rispondendo all’esigenza di assicurare con sollecitudine il pacifico e regolare svolgimento dell’attività sportiva. Le Società vengono così oggettivamente responsabilizzate quali garanti dell’operato dei soggetti che orbitano nel loro ambito. Nella fattispecie, il fatto da cui nasce la responsabilità della Società è dato dall’aggressione all’arbitro, e la Società ha già subito una sanzione per tale fatto. Sulle modalità e sugli effetti di tale fatto aggressivo non è dato tornare perché il G.S.R. si è già pronunciato con provvedimento che, non impugnato, resta definitivo e definisce i contorni dell’accaduto. Al momento del provvedimento del G.S.R., questi aveva presenti gli elementi sufficienti e necessari a riconoscere la responsabilità oggettiva della Società in quanto il responsabile del fatto aggressivo era oggettivamente riferibile all’ambito della Società. Ora, in esito all’accertamento dell’Ufficio Indagini, la responsabilità appare riflettersi direttamente alla Società per il fatto di un organo che legalmente la rappresenta; ciò nondimeno il fatto aggressivo resta il medesimo, e per quel fatto la Società ha già subito e scontato una sanzione. Per questo motivo, la C.D. ritiene che la Società non possa essere sanzionata una seconda volta per lo stesso fatto, anche se questa volta la responsabilità addebitata assume connotati diversi apparendo diretta anziché oggettiva. Ne consegue che risultano inammissibili le richieste conclusive formulate dalla Procura Federale, nella parte in cui ha chiesto una nuova e diversa sanzione per la Società, differenziando tra responsabilità diretta e responsabilità oggettiva. Quanto al Presidente Avian: Il collaboratore dell’Ufficio Indagini, sentito nuovamente l’arbitro e sentiti più tesserati presenti al fatto, ha rimesso alla Procura Federale in data 11.03.2005 la propria relazione concludendo senza incertezze che “l’individuo che aveva dato vita alla violenta protesta va identificato per il sig. AVIAN Danillo … attuale presidente della Società A.S. Castionese”. Ciò ha affermato sulla base di una serie di gravi coincidenze fattuali, tali da convincere che l’aggressore fosse proprio l’incolpato. Prima fra tutte la sostanziale e confessoria ammissione rilasciata dallo stesso incolpato nel corso della deposizione resa allo stesso Collaboratore dell’Ufficio Indagini. Infatti, il sig. Avian ha riconosciuto di essere entrato in contatto anche fisico con l’arbitro, salvo cercare di attenuare la portata e la gravità del suo operato negando la violenza fisica (peraltro certificata da referti medici). Lo stesso Avian, inoltre, aveva già riconosciuto di essere l’artefice del fatto avanti a terzi, tra cui un calciatore del Cassacco, sentito dal Collaboratore dell’Ufficio Indagini. In ogni caso, l’arbitro medesimo ha riconosciuto il suo aggressore nella persona dell’incolpato allorché ha incrociato il sig. Avian, negli uffici del Comitato Provinciale di Udine, laddove si era recato per rispondere alla convocazione del Collaboratore dell’Ufficio Indagini. Il sig. Avian ha fatto giungere alla C.D. informale notizia che, avendo dato le dimissioni dalla A.S.D. Castionese, egli non sarebbe più tesserato e, come tale, soggetto all’Ordinamento Sportivo. Anche se fosse stata ritualmente formalizzata la difesa del sig. Avian, tesa ad evitare il giudizio per carenza di giurisdizione, tale tesi non sarebbe accoglibile stante la ormai costante giurisprudenza sportiva, fatta propria anche da questa stessa C.D. in diversi precedenti, per cui devono ritenersi assoggettati alla giurisdizione degli organi della giustizia sportiva tutti coloro che rivestono la qualità di tesserato al momento del fatto contestato, nulla rilevando l’eventuale successiva perdita di tale status. A tale proposito, va fra l’altro rilevato come il venire meno della qualità di tesserato non escluda in modo assoluto l’effettività della sanzione disciplinare inflitta, come si evince dalla normativa dettata dallo Statuto Federale in materia di condizioni ostative alla eleggibilità ovvero alla nomina a cariche federali. Per questi motivi la Commissione Disciplinare FVG 1. – ritenuta la responsabilità dello stesso sig. AVIAN Danillo in ordine ai fatti ascrittigli in violazione degli artt. 1 comma 1 del C.G.S., ne dispone la squalifica fino al 31.03.2010. 2. – dichiara non doversi procedere nei confronti della società A.S.D. Castionese ai sensi dell’art. 2 comma 4 C.G.S.
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