COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 43 Del 27.04.2006 Delibera Della Commissione Disciplinare RICORSO A.S.D. PRO CERVIGNANO MUSCOLI SU DECISIONI ADOTTATE DAL GIUDICE SPORTIVO REGIONALE, RELATIVE ALLA GARA DEL CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES AS.D. AQUILEIA-A.S.D. PRO CERVIGNANO MUSCOLI DEL 25.03.2006 (Pubblicate sul C.U. del Comitato Regionale n. 39 del 29.03.2006).

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 43 Del 27.04.2006 Delibera Della Commissione Disciplinare RICORSO A.S.D. PRO CERVIGNANO MUSCOLI SU DECISIONI ADOTTATE DAL GIUDICE SPORTIVO REGIONALE, RELATIVE ALLA GARA DEL CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES AS.D. AQUILEIA-A.S.D. PRO CERVIGNANO MUSCOLI DEL 25.03.2006 (Pubblicate sul C.U. del Comitato Regionale n. 39 del 29.03.2006). LA COMMISSIONE - Ricevuto da parte dell’A.S.D. Pro Cervignano Muscoli il ricorso spedito in data 05.04.2006, avverso le decisioni del G.S.R. in epigrafe; - Visto il C.U. n. 94 della Lega Nazionale Dilettanti, riportato integralmente sul C.U. n. 35 del Comitato Regionale, pubblicato in data 01.03.2006; - Appurato che sullo stesso viene riportata la disposizione della “abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva, per le ULTIME QUATTRO GIORNATE… dei Campionati Regionali e Provinciali di calcio a undici della Lega Nazionale Dilettanti – Stagione Sportiva 2005/2006”, che prevede che “gli eventuali reclami alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale avverso le decisioni del Giudice Sportivo, dovranno PERVENIRE a mezzo telefax o altro mezzo idoneo, o ESSERE DEPOSITATI presso la sede del Comitato Regionale ENTRO LE ORE 12.00 del SECONDO GIORNO SUCCESSIVO alla pubblicazione del C.U. recante i provvedimenti del G.S.; - Rilevato che il ricorso è stato spedito per raccomandata, alle ore 15.59 del 05.04.2006, ben oltre il termine delle ore 12.00 del 31.03.2006 (termine ultimo, peraltro di arrivo e non di partenza, stabilito dalla disposizione); - Ricordato che sulla base di quanto stabilito dall’Art. 34 comma 6 del C.G.S., tutti i termini devono considerarsi perentori. P.Q.M. - dichiara il ricorso improponibile per vizio di forma e dispone, di conseguenza, per l’incameramento della tassa reclamo.
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