COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 46 Del 04.05.2006 Delibera Della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE FVG NEI CONFRONTI DELLA GRADESE CALCIO

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 46 Del 04.05.2006 Delibera Della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE FVG NEI CONFRONTI DELLA GRADESE CALCIO Con provvedimento 11.04.06 il Presidente del C.R. FVG, allegando tre espresse richieste di intervento, inviategli dall’A.S.D. Ponziana, dalla A.S.D. Virtus Corno, e dalla Pol. San Lorenzo, nonché la segnalazione dalla A.S. San Canzian con cui questa riferiva il fatto di aver ricevuto una lettera anonima inerente al medesimo caso, interessava la C.D. FVG del fatto che la Società Gradese Calcio avrebbe impiegato in prima squadra, partecipante al Campionato di Prima Categoria, Girone C, quale giocatore il sig. Perosa Cristian, nel periodo in cui era squalificato quale allenatore nel Campionato Provinciale Allievi come da C.U. C.P. Gorizia n°18/05 e 23/06. Il Presidente ha fatto esplicito riferimento alle gare Gradese Calcio - Ponziana del 22.01.06 e Primorje Prosecco – Gradese Calcio del 05.02.06, di cui ha allegato i referti. Peraltro, le società che si sono lamentate dell’accaduto non hanno proposto reclamo nel termine di sette giorni dallo svolgimento della gara, come disposto dall’art. 42/3 C.G.S., così come già fatto da altra società (A.S.D. Staranzano: cfr. C.U. 38 del 22.03.2006), mentre al momento in cui il Presidente ha ricevuto le quattro segnalazioni, i termini (anch’essi di sette giorni) di cui all’art. 42/4 C.G.S. per il deferimento erano già abbondantemente scaduti. Così, atteso che ai sensi dell’art. 34/6 C.G.S. “Tutti i termini previsti dal presente Codice sono perentori”, con riferimento alla posizione irregolare di calciatori che abbiano preso parte alle due gare indicate dal Presidente, il deferimento in oggetto deve venire archiviato perché inammissibile. P.Q.M. La C.D. FVG dichiara non doversi procedere in ordine al deferimento formulato dal Presidente del C.R. FVG. Rimette gli atti alla Procura Federale per il più da praticarsi.
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