COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 18 DEL 18.10.2007 Delibere della Commissione Disciplinare 1) RECLAMO dall’A.S.D. GRAPHISTUDIO TAVAGNACCO in merito alla affermata posizione irregolare del calciatore MICHELIZZA ALEX della A.S.D. MAJANESE nella gara MAJANESE – GRAPHISTUDIO TAVAGNACCO disputata il 23.09.07 valida per il Campionato di Seconda Categoria girone B.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 18 DEL 18.10.2007 Delibere della Commissione Disciplinare 1) RECLAMO dall’A.S.D. GRAPHISTUDIO TAVAGNACCO in merito alla affermata posizione irregolare del calciatore MICHELIZZA ALEX della A.S.D. MAJANESE nella gara MAJANESE – GRAPHISTUDIO TAVAGNACCO disputata il 23.09.07 valida per il Campionato di Seconda Categoria girone B. Con reclamo 24.09.07 la Società reclamante chiedeva “vittoria a tavolino” della gara del 23.09.07, in oggetto, in quanto la Majanese avrebbe schierato tra le sue fila il calciatore Michelizza Alex in posizione irregolare per non aver scontato la squalifica di una giornata irrogatagli in c.u. n° 50 del 17.05.2007. Il reclamo, tempestivo, è stato redatto su carta intestata della A.S.D. GRAPHISTUDIO TAVAGNACCO, senza indicazione di chi fosse il firmatario, senza indicazione in ordine alla tassa reclamo, e senza prova di spedizione del reclamo medesimo alla controparte Majanese. La Commissione Disciplinare, nell’ambito dei suoi poteri, chiedeva formalmente al Comitato Regionale di verificare: 1) chi avesse potere di firma, nell’ambito della società reclamante; 2) se risultasse versata la tassa reclamo o autorizzato l’accredito; 3) se risultasse prova dell’invio del reclamo medesimo alla controparte; nel merito chiedeva a quali gare ufficiali di campionato avesse partecipato la squadra di militanza del calciatore Michelizza dopo la pubblicazione della squalifica e prima del 23.09.07. Il Comitato forniva la scheda di censimento dalla quale si può arguire che la firma del presidente è in tutto simile a quella del firmatario del reclamo; negava, però, di avere ricevuto impulsi in ordine alla tassa reclamo e negava di avere notizia dell’invio del reclamo medesimo alla controparte. Precisava che tra il c.u. 50 del 17.05.07 e il 23.09.07, prima gara di campionato 2007/08, la squadra di militanza del calciatore non aveva disputato gare ufficiali di campionato, ma solo gare di Coppa Regione. Ammesso, così, che il reclamo possa essere stato firmato da chi abbia potere di firma, al momento della udienza di trattazione non emerge agli atti né alcuna disposizione in ordine alla tassa reclamo, né la prova dell’invio della contestuale comunicazione alla Majanese, controparte direttamente interessata a riceverla per avere modo di difendersi, e ciò contrasta con il precetto di cui all’art. 46/5 C.G.S.: Ai reclami deve essere allegata la tassa e, nei soli casi in cui il gravame verta su episodi e circostanze che possano modificare il risultato conseguito, deve essere inviata copia del reclamo alla controparte con lettera raccomandata o mezzo equipollente, a norma dell’art. 38, comma 7. L’attestazione dell’invio deve essere allegata al reclamo. Pertanto il reclamo deve essere dichiarato inammissibile. Poiché l’inammissibilità del reclamo impedisce alla Commissione Disciplinare Territoriale di entrare nel merito, con particolare riferimento alla eventuale posizione del calciatore Michelizza Alex e dei responsabili del suo impiego (società e dirigente accompagnatore) nella gara del 23.09.07, gli atti vanno rimessi alla Procura Federale per il più da praticarsi. P.Q.M. La C.D.T. FVG - dichiara inammissibile il reclamo; - dispone l’addebito della tassa reclamo a carico della A.S.D. GRAPHISTUDIO TAVAGNACCO; - rimette gli atti alla Procura Federale per il più da praticarsi.
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